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Sentenza

Sentenza n. 9119/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento, previa sospensione degli effetti, - del decreto prot. n. 31433 del 16.07.2024 del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con il quale l'Amministrazione resistente ha rigettato l'istanza n. 22101 inoltrata il 21/07/2022 (acquisita al protocollo in data 13/12/2022) presentata da parte ricorrente per il riconoscimento dell’abilitazione all’insegnamento conseguita in Romania per la Scuola Secondaria di I e II grado relativamente alle classi di concorso A028 – Matematica e Scienze; A015 – Discipline Sanitarie; A031 – Scienze degli alimenti; A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche; - nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, anche non conosciuto.

Giustizia amministrativa202408980

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di riconoscimento dell’abilitazione all’insegnamento conseguita in Romania per le classi di concorso A028, A015, A031 e A050

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente richiedente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale fondato sulla mancata produzione dell’Adeverinta ministeriale, della documentazione attestante la durata legale dei percorsi Nivel I e Nivel II e dell’apostille o altra forma di legalizzazione. Ha dedotto: violazione degli artt. 16 e 17 del d.lgs. n. 206/2007 e del principio di buona fede per mancata tempestiva richiesta di integrazioni e mancato soccorso istruttorio; violazione dei principi affermati dall’Adunanza Plenaria nelle sentenze nn. 18-22 del 2022, per non avere il Ministero esaminato concretamente e comparativamente il percorso formativo rumeno né valutato eventuali misure compensative ai sensi dell’art. 22 del d.lgs. n. 206/2007; illegittimità della richiesta di apostille o legalizzazione, ritenuta non necessaria in presenza della legalizzazione viza rumena; violazione degli artt. 19 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 ed eccesso di potere in relazione alla richiesta di autodichiarazione; violazione della buona fede per l’assegnazione di termini stringenti dopo la prolungata inerzia dell’Amministrazione; disparità di trattamento rispetto ad altri docenti titolari di analoghi percorsi formativi. Il giudizio trae origine da un precedente accertamento dell’illegittimità del silenzio ministeriale sull’istanza di riconoscimento.

La decisione

Il ricorso è stato accolto e il diniego è stato annullato, con obbligo per il Ministero di riesaminare l’istanza alla luce dei principi enunciati. Il Collegio ha ritenuto assorbente il motivo relativo alla mancata valutazione concreta e comparativa dei titoli. L’Adeverinta ministeriale è stata qualificata come atto certificativo utile, ma non necessaria quale presupposto indefettibile dell’esame dell’istanza. Anche i certificati Nivel costituiscono titoli di formazione valutabili ai sensi della direttiva 2005/36/CE, insieme agli altri titoli e all’eventuale esperienza professionale. L’Amministrazione non può quindi rigettare automaticamente la domanda per la sola mancanza dell’Adeverinta, ma deve verificare il complesso delle competenze, conoscenze e capacità acquisite, compararlo con la formazione richiesta in Italia e, ove necessario, disporre misure compensative proporzionate. È stata inoltre censurata l’omessa valutazione delle integrazioni documentali e della richiesta di proroga, nonché il mancato rispetto della procedura prevista dall’art. 51 della direttiva 2005/36/CE e dall’art. 16 del d.lgs. n. 206/2007, che impone di segnalare le carenze documentali entro un mese dal ricevimento dell’istanza. I termini procedimentali sono stati ritenuti ordinatori, ma il loro mancato rispetto da parte dell’Amministrazione incide sui doveri di collaborazione e può imporre una rimodulazione degli oneri documentali del richiedente. La richiesta di dichiarazione di conformità è stata ritenuta in astratto ammissibile, ma nel caso concreto sproporzionata e duplicativa rispetto alla dichiarazione già resa nel modulo ministeriale; inoltre, in caso di dubbi sull’autenticità dei titoli, l’Amministrazione avrebbe potuto chiedere conferma alle autorità dello Stato membro ai sensi dell’art. 50 della direttiva. Il sesto motivo è stato assorbito. Le spese sono state compensate per la sopravvenienza di mutamenti giurisprudenziali.

Norme richiamate

  • artt. 16 e 17 d.lgs. n. 206/2007

    Disciplinano il procedimento nazionale di riconoscimento delle qualifiche professionali e i relativi termini; i termini sono stati ritenuti ordinatori, ma l’Amministrazione deve rispettare gli obblighi di tempestiva comunicazione delle carenze documentali e di conclusione del procedimento.

  • art. 22 d.lgs. n. 206/2007

    Consente l’adozione di misure compensative nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali, ove emergano differenze formative sostanziali.

  • art. 13 direttiva 2005/36/CE

    attestato di competenza ovvero titolo di formazione di cui all’articolo 11

    L’istanza può essere valutata sulla base di un attestato di competenza o di un titolo di formazione; i certificati Nivel possono costituire titoli di formazione valutabili anche in assenza dell’Adeverinta ministeriale.

  • art. 14 direttiva 2005/36/CE

    Prevede misure compensative proporzionate, tra cui esame, tirocinio o formazione complementare, per colmare le differenze tra la formazione acquisita nello Stato d’origine e quella richiesta nello Stato ospitante.

  • art. 16 d.lgs. n. 206/2007

    Impone la gestione del procedimento di riconoscimento secondo termini e modalità coerenti con l’art. 51 della direttiva 2005/36/CE, compresa la tempestiva indicazione dei documenti mancanti.

  • art. 2, comma 7, l. n. 241/1990

    Consente la sospensione dei termini procedimentali per acquisire informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già disponibili.

  • art. 6, comma 1, lett. b), l. n. 241/1990

    Attribuisce al responsabile del procedimento il compito di accertare d’ufficio i fatti e di adottare ogni misura necessaria per l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    Disciplina il preavviso di rigetto e la possibilità per l’interessato di presentare osservazioni e documentazione integrativa.

  • art. 19 d.P.R. n. 445/2000

    Rileva nella disciplina della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e della conformità di copie e documenti.

  • art. 47 d.P.R. n. 445/2000

    Consente dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà; nel caso concreto la richiesta ministeriale è stata ritenuta duplicativa rispetto alla dichiarazione già resa nel modulo di domanda.

  • art. 50 direttiva 2005/36/CE

    lo Stato membro ospitante può richiedere alle autorità competenti di uno Stato membro una conferma dell'autenticità degli attestati e dei titoli di formazione rilasciati in questo altro Stato membro

    In presenza di dubbi sull’autenticità o sul contenuto dei titoli, l’Amministrazione può acquisire conferma direttamente dalle autorità dello Stato membro d’origine.

  • art. 51 direttiva 2005/36/CE

    L'autorità competente dello Stato membro ospitante accusa ricevuta della documentazione del richiedente entro un mese a partire dal suo ricevimento e lo informa eventualmente dei documenti mancanti

    Impone la tempestiva comunicazione delle carenze documentali e la conclusione della procedura entro i termini previsti, senza consentire rigetti automatici fondati su carenze non tempestivamente contestate.

  • art. 4, par. 3, TUE

    È richiamato quale fondamento dei doveri di leale cooperazione, buona fede e collaborazione dell’Amministrazione nel procedimento di riconoscimento.

  • art. 3 Cost.

    È stato richiamato dalla ricorrente in relazione alla dedotta disparità di trattamento, motivo assorbito dal Collegio.

Massime di principio

  • Nel procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in altro Stato membro, l’Amministrazione deve esaminare concretamente l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità risultante dai titoli di formazione, dalle attestazioni e dall’eventuale esperienza professionale, comparandolo con la qualificazione richiesta nello Stato ospitante.
  • L’assenza di un’attestazione ministeriale dello Stato d’origine, avente funzione certificativa del percorso e della spendibilità professionale del titolo, non può determinare automaticamente il rigetto dell’istanza quando siano stati prodotti altri titoli di formazione idonei a consentire la valutazione della preparazione acquisita.
  • L’Amministrazione, ove rilevi differenze tra la formazione estera e quella richiesta in Italia, deve valutare l’adozione di misure compensative proporzionate e non può sostituire tale valutazione con un diniego meramente formale fondato sulla carenza documentale.
  • I termini del procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali, pur avendo natura ordinatoria, impongono all’Amministrazione di informare tempestivamente il richiedente delle carenze documentali; l’inerzia dell’Amministrazione può incidere sui termini e sugli oneri successivamente imposti al privato secondo buona fede e collaborazione.
  • Il mancato adempimento o il tardivo adempimento di una richiesta istruttoria non legittima di per sé il rigetto dell’istanza quando l’Amministrazione debba comunque esaminare i titoli di formazione prodotti e possa acquisire d’ufficio conferme dalle autorità dello Stato membro d’origine o disporre misure compensative.
  • La richiesta di dichiarazioni o documenti integrativi non può duplicare adempimenti già assolti dal richiedente né essere utilizzata come causa automatica di diniego quando l’Amministrazione disponga di strumenti istruttori alternativi e proporzionati.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioPartecipazione al procedimentoTermini del procedimento e silenzioInvalidità del provvedimento
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaBuona fede e correttezza della PA

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