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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8600/2022 del 16/03/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti chiedevano una declaratoria che riconoscesse l'esistenza e l'efficacia giuridica dell'istituto internazionale denominato "Free Territory of Trieste" (Territorio Libero di Trieste) e, conseguentemente, dichiarassero la carenza di titolo del Governo italiano e dei suoi enti a imporre, riscuotere e incamerare tributi, nonché a compiere atti di gestione e alienazione di beni sul territorio contestato e nel Porto Franco internazionale. Richiedevano inoltre la sospensione di tutte le procedure di riscossione coattiva, di assegnazione o vendita di beni pubblici, e l'inibizione dell'esecuzione di provvedimenti che presuppongano la sovranità italiana su quel territorio. La domanda si fondava sull'interpretazione del Trattato di pace di Parigi 1947, dei relativi allegati e delle norme italiane di recepimento e attuazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e confermato la sentenza della Corte d'appello di Trieste che aveva dichiarato inammissibili le domande per difetto assoluto di giurisdizione. La Corte ha ritenuto che le domande miravano a sindacare la sovranità dello Stato italiano e la configurazione dei confini e, dunque, comportavano una invasione di materie di esclusiva rilevanza politica/di politica internazionale non sindacabili dal giudice civile. La Corte ha inoltre ritenuto pacifica, anche alla luce della legge costituzionale n. 1/1963 e dei successivi atti internazionali (Memorandum di Londra 1954, Trattato di Osimo 1975, Trattato di Helsinki 1975), l'effettività dell'esercizio della sovranità italiana sul territorio di Trieste. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese di giudizio, con liquidazione di compensi a favore delle parti controricorrenti (tra cui importi indicati a titolo esemplificativo: euro 8.000,00 per alcune controparti più spese accessorie).

Norme richiamate

  • Trattato di pace (Parigi) 10 febbraio 1947

    art. 21 e altri articoli e allegati (art.4, art.5, art.48.5, art.76.6 lett. g), artt.86-87; allegati I D, VIII)

    I ricorrenti invocavano il Trattato per sostenere l'esistenza del Free Territory; la Corte ha ritenuto che, anche se il trattato prevedeva una tale ipotesi, la sua effettiva applicazione non si verificò e successivi atti e pratiche internazionali hanno superato o reso inattuata quella previsione, per cui non può fondare davanti al giudice ordinario una pronuncia che limiti la sovranità italiana.

  • Memorandum d'Intesa di Londra, 5 ottobre 1954

    La Corte ha dato rilievo al Memorandum come atto che ha definito la frontiera e ha contribuito alla pratica effettiva che ha integrato la sovranità italiana su Trieste; il Memorandum è considerato parte della sequenza di atti che hanno reso inattuativa la creazione del Territorio Libero.

  • Legislazione italiana di recepimento (Dlgs CPS n. 1430/1947; L. n. 3054/1952; L. n. 811/1947)

    Queste norme sono state richiamate come strumenti con i quali l'ordinamento italiano ha disciplinato l'esecuzione degli obblighi internazionali; la Corte ha ritenuto che, nel loro contesto e insieme ad altri atti, confermano la titolarità dello Stato italiano sulla materia e non autorizzano le domande proposte.

  • Legge costituzionale 31 gennaio 1963, n.1

    La Corte ha rilevato che la legge costituzionale che ha istituito la Regione Friuli-Venezia Giulia, includendo Trieste, mostra l'effettivo esercizio della sovranità italiana sul territorio e costituisce un elemento decisivo per escludere l'esistenza di una sovranità separata.

  • Trattato di Osimo (10 novembre 1975) e Trattato di Helsinki (1 agosto 1975)

    Entrambi sono stati indicati come atti internazionali successivi che hanno definitivamente sanzionato la situazione di fatto e contribuito a rendere inattuata la previsione del Territorio Libero come entità sovrana distinta.

  • Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (1969)

    Richiamata nella doglianza dei ricorrenti circa la impossibilità di modificare/estinguere trattati con violazioni interne; la Corte ha comunque ritenuto che le questioni invocate non potevano trovare soluzione davanti al giudice civile, essendo dirimenti problemi di politica estera e di diritto internazionale sovrannazionale.

  • Giurisprudenza citata

    Corte costituzionale n. 53/1964; TAR FVG n. 148/2013; precedenti decisioni di Cassazione (es. S.U. n. 2452/1968 e altri)

    La Corte ha richiamato la giurisprudenza che ha già escluso l'esistenza giuridica praticabile del 'Territorio Libero' e che ha affermato i limiti della giurisdizione nazionale nelle controversie che implichino valutazioni sulla sovranità; la sentenza costituzionale del 1964 non ha ritenuto necessario risolvere compiutamente tutte le questioni internazionali ma ha dato atto dell'effettività della sovranità italiana.

Massime di principio

  • Le domande rivolte a disconoscere o sottrarre allo Stato italiano attributi fondamentali di sovranità su porzioni di territorio (confini, esercizio della funzione fiscale, titolarità di beni pubblici) sono normalmente non sindacabili dal giudice civile per difetto assoluto di giurisdizione: si tratta di вопросi di politica estera e di riassetto territoriale che esulano dalla giurisdizione ordinaria.
  • Il principio di effettività del diritto internazionale (effettivo esercizio del potere di governo) è determinante: la pratica e gli atti successivi (accordi, leggi costituzionali, trattati bilaterali) che consolidano l'esercizio di sovranità prevalgono, ai fini dell'operatività e della giurisdizione nazionale, sulle previsioni teoriche non attuate di precedenti trattati multilaterali.
  • Chi voglia contestare la validità o l'effetto di un trattato internazionale o chiedere il riesame di scelte sovrane dello Stato dovrebbe orientarsi verso strumenti internazionali o politiche (ricorsi internazionali, diplomazia, negoziazioni) o impugnare atti specifici e concretamente lesivi (es. cartelle esattoriali singole) nei limiti del sindacato consentito, evitando azioni tese a dichiarazioni generali che incidono sulla configurazione della sovranità.
  • Per questioni tributarie e patrimoniali che si presentino sul territorio, è più efficace e giuridicamente pertinente impugnare atti amministrativi specifici (notifiche, avvisi di accertamento, provvedimenti esecutivi) davanti al giudice competente piuttosto che chiedere una pronuncia costituzionale o internazionale attraverso il giudice civile ordinario.
  • Il riferimento a norme o trattati pre-costituzionali o internazionali non garantisce di per sé la giurisdizione del giudice nazionale se la domanda comporta la rinegoziazione o la disapplicazione dell'assetto costituzionale e territoriale dello Stato.
  • Se l'obiettivo è ottenere tutela effettiva contro imposizioni fiscali indebite, la strategia processuale deve circoscrivere la controversia a diritti soggettivi quantificabili e verificabili dal giudice (es. errore nell'applicazione di una norma fiscale a un soggetto determinato) evitando questioni di sovranità.

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