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Legge

L.R. Calabria 12/2014

Interpretazione autentica dell’articolo 1, comma 6, e dell’articolo 4 della legge

Normativa regionaleL.R. Calabria 12/2014Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Calabria n. 12/2014 interpreta autenticamente alcune disposizioni della l.r. 1/2014 sul superamento del precariato: amplia i soggetti inseribili nell’elenco regionale, chiarisce chi rientra nei benefici della l.r. 15/2008 e consente proroghe di contratti e utilizzi fino al 31 dicembre 2016 senza alcuni adempimenti previsti in precedenza.

Interpretazione autentica su elenco regionale precariato e proroghe contratti in Calabria

Interpretazione autentica sulla disciplina regionale del precariato

La legge regionale Calabria 7 luglio 2014, n. 12 chiarisce il significato di alcune disposizioni della precedente l.r. 13 gennaio 2014, n. 1, relativa agli indirizzi per il superamento del precariato. L’intervento opera quindi solo nell’ambito della Regione Calabria e serve a definire in modo vincolante la portata di norme già vigenti.

Soggetti inclusi nell’elenco regionale

La legge precisa che l’elenco regionale richiamato dalle leggi regionali 15/2008, 28/2008 e 8/2010 deve comprendere anche determinati lavoratori degli enti partecipati interamente dalla Regione. In particolare vi rientrano anche coloro che:

  • non abbiano partecipato alla manifestazione d’interesse espletata con DDG n. 17910 del 14 novembre 2008 del Dipartimento Lavoro, Politiche della Famiglia, Formazione Professionale, Cooperazione e Volontariato;
  • abbiano svolto, alla data del 31 dicembre 2007, almeno due anni di attività presso tali enti, anche con contratti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto;
  • oppure siano in servizio alla data di entrata in vigore della legge.

Proroga dei contratti e utilizzo dei lavoratori fino al 31 dicembre 2016

Per le finalità dell’articolo 4 del decreto-legge n. 101/2013, convertito dalla legge n. 125/2013, le pubbliche amministrazioni incluse nell’elenco di cui all’articolo 1 della l.r. 1/2014, nel rispetto della normativa vigente, possono prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato e mantenere l’utilizzo, da parte degli enti utilizzatori, dei soggetti di cui all’articolo 2 della l.r. 15/2008 che hanno diritto all’inserimento nell’elenco regionale. Tale facoltà è riconosciuta sino al 31 dicembre 2016.

La norma chiarisce inoltre che, fino a quella data, per l’utilizzo dei soggetti di cui all’articolo 2 della l.r. 15/2008 non è più necessaria l’approvazione del Piano di reinserimento occupazionale né il parere della Commissione permanente competente previsto dal comma 1 della stessa l.r. 15/2008, limitatamente ai fini indicati dalla disposizione interpretativa.

Soggetti destinatari dei benefici della l.r. 15/2008

La legge interpreta anche l’articolo 1, comma 5, della l.r. 1/2014 stabilendo che tra i destinatari dei benefici di cui all’articolo 2 della l.r. 15/2008 rientrano pure i lavoratori che:

  • abbiano presentato istanza alla Regione entro il 21 dicembre 2010;
  • siano stati oggetto di accordo istituzionale;
  • si trovino nella condizione di disoccupati di lunga durata.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

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