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Legge

L.R. Calabria 8/2014

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme per

Normativa regionaleL.R. Calabria 8/2014

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la disciplina elettorale regionale calabrese: riduce alcune soglie e termini, ridisegna le circoscrizioni elettorali in tre aree, introduce regole sulla composizione delle liste, modifica il premio di maggioranza e altri requisiti per la presentazione e l’ammissione delle liste. È entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BURC del 9 giugno 2014.

Modifiche alla legge elettorale regionale della Calabria per l’elezione di Presidente e Consiglio regionale

Modifiche alla disciplina elettorale regionale della Calabria

La legge regionale interviene sulla legge regionale Calabria 7 febbraio 2005, n. 1, che disciplina l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale. Il provvedimento aggiorna la ripartizione territoriale, i requisiti di ammissione delle liste, alcuni termini procedurali e il sistema di riparto dei seggi.

Circoscrizioni elettorali e composizione delle liste

Il territorio regionale viene ripartito in tre circoscrizioni elettorali:

  • circoscrizione nord, comprendente i Comuni dell’attuale Provincia di Cosenza;
  • circoscrizione centro, comprendente i Comuni delle attuali Province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia;
  • circoscrizione sud, comprendente i Comuni dell’attuale Provincia di Reggio Calabria.

Per la circoscrizione centro le liste devono essere composte, a pena di inammissibilità, in modo da includere almeno un candidato residente per ciascuna delle province che la compongono.

Soglie per l’ammissione al riparto dei seggi

La legge riformula le soglie di accesso al riparto dei seggi. Non sono ammesse:

  • le liste regionali che non abbiano ottenuto nell’intera Regione almeno il 15% dei voti validi, oppure almeno il 4% se facenti parte di una coalizione;
  • le coalizioni che non abbiano ottenuto complessivamente nell’intera Regione almeno il 15% dei voti validi espressi a loro favore.

Presentazione delle liste ed esonero dalla sottoscrizione

Viene previsto che, in ogni caso, siano esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste regionali cui sono collegate le liste provinciali. Il testo modifica inoltre alcuni requisiti numerici relativi alla presentazione delle liste e ai collegamenti tra liste regionali e provinciali.

Indizione delle elezioni

È introdotta una nuova disciplina per l’indizione delle elezioni regionali: esse sono indette con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentiti il Presidente del Consiglio regionale e il Presidente della Corte d’Appello di Catanzaro. In caso di impedimento permanente o morte del Presidente della Giunta, e negli altri casi previsti dallo Statuto, l’indizione spetta al Vicepresidente della Giunta con le stesse modalità.

Ulteriori modifiche al procedimento elettorale e premio di maggioranza

La legge riduce vari termini e soglie previsti dalla normativa elettorale vigente, tra cui quelli relativi a presentazione delle liste, composizione delle candidature e attribuzione del premio di maggioranza. In particolare, il premio di maggioranza è ricalibrato con riferimento alla soglia del 60%.

Entrata in vigore e vicende successive

La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Le disposizioni oggetto di impugnazione statale indicate nell’intestazione hanno poi visto la rinuncia al ricorso e la definizione del giudizio costituzionale senza ulteriori effetti di sospensione o pronunce nel merito riportate nel testo.

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