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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05125/2026 del 06/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (agente riscossione)

La controversia

La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria proposta dall'agente della riscossione per far dichiarare inefficace, nei propri confronti, la vendita con cui un debitore aveva trasferito a una terza acquirente un appartamento in Roma e una quota di altro immobile, riservandosi il diritto di abitazione. L'attore assumeva di essere creditore per oltre un milione di euro in forza di cartelle di pagamento e avvisi di accertamento. Il debitore contestava di conoscere il credito al momento dell'atto, deducendo anche l'esistenza di garanzie patrimoniali residue; la terza acquirente negava la consapevolezza del pregiudizio alle ragioni creditorie. Il Tribunale accolse la revocatoria ex art. 2901 c.c. e la Corte d'appello rigettò l'appello del debitore e quello della terza acquirente. In cassazione il debitore articolava quattro motivi: 1) nullità della sentenza d'appello per omessa indicazione della parte subentrata nella riscossione; 2) omessa pronuncia sulla censura relativa alla mancata conoscenza, da parte del debitore, degli atti impositivi e quindi del credito al tempo dell'alienazione; 3) omessa pronuncia sulla censura concernente la valorizzazione, da parte del primo giudice, della riserva del diritto di abitazione come indizio di consilium fraudis, con richiesta di rivalutazione delle prove documentali sulla presenza del debitore a Roma; 4) motivazione inadeguata/contraddittoria e violazione delle regole sulle presunzioni e sulla valutazione delle prove, per aver ritenuto insufficiente il patrimonio residuo e non dimostrata l'idoneità della villa rimasta in proprietà a garantire il credito. La terza acquirente depositava un atto adesivo alle ragioni del ricorrente, che la Corte ha qualificato come ricorso incidentale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale sia quello incidentale. Ha ritenuto che l'erronea indicazione della denominazione della parte subentrata nella riscossione non determinasse nullità della sentenza, poiché dal contesto risultava chiaro il soggetto processuale effettivamente coinvolto; ha inoltre rilevato che i motivi secondo e terzo non denunciavano vere omissioni di pronuncia, ma tendevano a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. Quanto al quarto motivo, la Corte ha ribadito che la valutazione sulla consistenza del patrimonio residuo e sull'inadeguatezza delle allegazioni difensive del debitore era stata compiuta dai giudici di merito con motivazione logica e che il ricorrente pretendeva in sostanza una rilettura del compendio istruttorio. Le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico solidale dei ricorrenti in favore dell'agente della riscossione, con compensazione tra ricorrente principale e incidentale; inoltre è stata applicata la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. e dato atto dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    norma posta a fondamento dell'azione revocatoria ordinaria per dichiarare inefficace verso il creditore l'atto dispositivo pregiudizievole

  • art. 132 c.p.c.

    la dedotta mancanza del corretto nominativo della parte in sentenza non integra nullità quando dal contesto sia comunque individuabile il soggetto processuale

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    invocato per nullità processuali e motivazionali, ma la Corte ha ritenuto i motivi inammissibili perché miravano a una rivalutazione del merito

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    non consente di trasformare il ricorso in una richiesta di nuovo esame del materiale probatorio e delle risultanze di fatto

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per omessa pronuncia, ma la Corte ha escluso l'omissione ritenendo le doglianze in realtà dirette a contestare la valutazione del merito

  • art. 156 c.p.c.

    il vizio dell'atto-sentenza è rilevante solo se esso non raggiunge il suo scopo

  • artt. 287 e 288 c.p.c.

    la svista sul nome di una parte può essere emendata come errore materiale quando l'identità della parte risulti dal contesto

  • art. 101 c.p.c.

    richiamato per distinguere l'ipotesi di inesatta indicazione della parte dalla mancanza del contraddittorio

  • art. 2727 c.c.

    le presunzioni semplici devono essere censurate in cassazione solo denunciando specificamente la violazione del ragionamento inferenziale

  • art. 2729 c.c.

    la falsa applicazione presuppone l'individuazione puntuale del ragionamento presuntivo ritenuto non conforme ai requisiti di gravità, precisione e concordanza; non basta contrapporre una diversa lettura delle prove

  • art. 96 c.p.c.

    applicata la condanna al pagamento di una somma per responsabilità aggravata, ritenuti sussistenti i presupposti di legge

  • art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115 del 2002

    dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • L'inesatta indicazione del nome di una parte nella sentenza non determina nullità se, dalla lettura complessiva del provvedimento, sia comunque certa l'identità del soggetto processuale cui la decisione si riferisce; in tal caso la svista è emendabile come errore materiale.
  • In cassazione il vizio di omessa pronuncia non può essere dedotto in modo generico quando la censura si traduca, in realtà, nella richiesta di una nuova valutazione del fatto o delle prove.
  • La contestazione della scientia damni o del consilium fraudis in un'azione revocatoria deve confrontarsi con l'accertamento di merito; in sede di legittimità non è consentito sostituire alla ricostruzione del giudice un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie.
  • La deduzione di falsa applicazione delle norme sulle presunzioni richiede di individuare specificamente il passaggio logico del ragionamento presuntivo che violerebbe i canoni di gravità, precisione e concordanza; non è sufficiente sostenere che gli elementi probatori avrebbero potuto condurre a una conclusione diversa.
  • In un giudizio revocatorio, una volta accertata l'idoneità del credito, anche se litigioso o parzialmente ridimensionato, e l'insufficienza delle residue garanzie patrimoniali, l'atto dispositivo può essere dichiarato inefficace verso il creditore ove siano accertati gli ulteriori presupposti soggettivi previsti dall'art. 2901 c.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneNullitàNesso di causalità

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