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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17834/2025 del 12/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Lisi era stato condannato per i reati previsti dagli artt. 223 e 216, comma 3, della legge fallimentare perché, nella qualità di amministratore della Immobiliari Ginori s.r.l. (fallita il 30/11/2017), aveva effettuato pagamenti preferenziali a favore di due fornitori (Trinacria Costruzioni s.r.l. e Edilprogresso s.r.l.s.) per un totale di 67.504 euro. Il ricorrente deduceva che tali pagamenti non sarebbero stati preferenziali perché riferiti a lavori inclusi nel piano concordatario sottoposto ai creditori, conosciuti dal commissario giudiziale e realizzati in adempimento degli impegni della proposta; inoltre contestava l'esclusione delle circostanze attenuanti generiche, ritenute illogiche dalla difesa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sui primi due motivi la Corte ha ritenuto che i pagamenti effettuati dopo il decreto di rigetto dell'omologa (3/2/2016) e prima della dichiarazione di fallimento (novembre 2017), in situazione di conclamata insolvenza e in favore di creditori chirografari che nel piano sarebbero stati soddisfatti solo al 5,165%, costituissero pagamenti preferenziali. La circostanza che i lavori fossero compresi nella proposta o noti al commissario non esclude la rilevanza penale se non sussisteva omologa o autorizzazione giudiziale e non era dimostrata l'essenzialità/funzionalità del pagamento per la migliore soddisfazione dei creditori conformemente alle norme sul concordato. Il terzo motivo (attenuanti generiche) è stato dichiarato indeducibile: la Corte d'appello aveva motivato coerentemente l'esclusione, valorizzando la gravità dell'illecito in relazione all'entità dei pagamenti e al danno per i creditori. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese.

Norme richiamate

  • art. 223, legge fallimentare (R.D. 267/1942)

    Norma penale utilizzata per punire i pagamenti preferenziali che alterano la par condicio creditorum; la Corte l'ha applicata ritenendo rilevante il pagamento effettuato in stato di insolvenza senza autorizzazione.

  • art. 216, comma 3, legge fallimentare

    Richiamato in relazione alla responsabilità dell'amministratore per condotte che ledono gli interessi della massa creditoria; interpretato come parte della fattispecie contestata.

  • art. 2740 c.c.

    Principio della responsabilità patrimoniale del debitore; richiamato per sottolineare l'aspettativa dei creditori sulla liquidazione del patrimonio.

  • art. 2741 c.c.

    Richiamato in tema di legittime cause di prelazione e proporzionalità tra creditori, inquadrando l'obbligo di rispetto della par condicio creditorum.

  • art. 168 legge fallimentare (oggi art. 46 CCI)

    Proibizione per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive durante il concordato; utilizzato per spiegare i limiti durante la procedura concordataria.

  • art. 161, comma 7, legge fallimentare (oggi art. 46 CCI)

    Prevede che atti di straordinaria amministrazione richiedano autorizzazione dell'organo giurisdizionale; la Corte ha richiamato questo limite per i pagamenti prima dell'omologa.

  • art. 182-quinquies legge fallimentare (oggi art. 100 CCI)

    Consente, in casi specifici di concordato con continuità, pagamenti funzionali alla prosecuzione dell'impresa se attestati come essenziali e se non pregiudicano i creditori; la Corte ha indicato che solo pagamenti così giustificati possono escludere la rilevanza penale.

  • art. 67, comma 3, lett. d), legge fallimentare

    Indica i requisiti del professionista che deve attestare l'essenzialità delle prestazioni nel concordato con continuità; richiamato come condizione per escludere la preferenza dei pagamenti.

Massime di principio

  • Pagamenti effettuati in stato di insolvenza tra la domanda di concordato e la omologa sono a rischio di configurare pagamenti preferenziali se eseguiti senza omologa o autorizzazione giudiziale.
  • La circostanza che un pagamento si riferisca a lavori inclusi nella proposta concordataria o noti al commissario non è di per sé idonea a escludere responsabilità penale: è necessaria la omologa o una specifica autorizzazione/attestazione che dimostri l'essenzialità e la funzionalità del pagamento per la migliore soddisfazione dei creditori.
  • Per evitare la rilevanza penale nei pagamenti durante il procedimento concordatario, occorre formalizzare la necessità attraverso gli strumenti previsti (concordato con continuità e attestazione di professionista qualificato, o autorizzazione giudiziale) e, ove previsto, l'apporto di nuove risorse non soggette a rimborso prioritario.
  • Le circostanze attenuanti generiche richiedono motivazione positiva: non basta l'assenza di elementi negativi della personalità, la decisione deve indicare elementi concreti che giustifichino la mitigazione.
  • Tempistica e posizione del creditore (es. chirografario vs. privilegiato) sono fattori chiave: favorire creditori chirografari in presenza di procedure in corso può aggravare il profilo di illecito.

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