Cassazione Penale, Sentenza n. 17834/2025 del 12/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Lisi era stato condannato per i reati previsti dagli artt. 223 e 216, comma 3, della legge fallimentare perché, nella qualità di amministratore della Immobiliari Ginori s.r.l. (fallita il 30/11/2017), aveva effettuato pagamenti preferenziali a favore di due fornitori (Trinacria Costruzioni s.r.l. e Edilprogresso s.r.l.s.) per un totale di 67.504 euro. Il ricorrente deduceva che tali pagamenti non sarebbero stati preferenziali perché riferiti a lavori inclusi nel piano concordatario sottoposto ai creditori, conosciuti dal commissario giudiziale e realizzati in adempimento degli impegni della proposta; inoltre contestava l'esclusione delle circostanze attenuanti generiche, ritenute illogiche dalla difesa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sui primi due motivi la Corte ha ritenuto che i pagamenti effettuati dopo il decreto di rigetto dell'omologa (3/2/2016) e prima della dichiarazione di fallimento (novembre 2017), in situazione di conclamata insolvenza e in favore di creditori chirografari che nel piano sarebbero stati soddisfatti solo al 5,165%, costituissero pagamenti preferenziali. La circostanza che i lavori fossero compresi nella proposta o noti al commissario non esclude la rilevanza penale se non sussisteva omologa o autorizzazione giudiziale e non era dimostrata l'essenzialità/funzionalità del pagamento per la migliore soddisfazione dei creditori conformemente alle norme sul concordato. Il terzo motivo (attenuanti generiche) è stato dichiarato indeducibile: la Corte d'appello aveva motivato coerentemente l'esclusione, valorizzando la gravità dell'illecito in relazione all'entità dei pagamenti e al danno per i creditori. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese.
Norme richiamate
art. 223, legge fallimentare (R.D. 267/1942)
Norma penale utilizzata per punire i pagamenti preferenziali che alterano la par condicio creditorum; la Corte l'ha applicata ritenendo rilevante il pagamento effettuato in stato di insolvenza senza autorizzazione.
art. 216, comma 3, legge fallimentare
Richiamato in relazione alla responsabilità dell'amministratore per condotte che ledono gli interessi della massa creditoria; interpretato come parte della fattispecie contestata.
art. 2740 c.c.
Principio della responsabilità patrimoniale del debitore; richiamato per sottolineare l'aspettativa dei creditori sulla liquidazione del patrimonio.
art. 2741 c.c.
Richiamato in tema di legittime cause di prelazione e proporzionalità tra creditori, inquadrando l'obbligo di rispetto della par condicio creditorum.
art. 168 legge fallimentare (oggi art. 46 CCI)
Proibizione per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive durante il concordato; utilizzato per spiegare i limiti durante la procedura concordataria.
art. 161, comma 7, legge fallimentare (oggi art. 46 CCI)
Prevede che atti di straordinaria amministrazione richiedano autorizzazione dell'organo giurisdizionale; la Corte ha richiamato questo limite per i pagamenti prima dell'omologa.
art. 182-quinquies legge fallimentare (oggi art. 100 CCI)
Consente, in casi specifici di concordato con continuità, pagamenti funzionali alla prosecuzione dell'impresa se attestati come essenziali e se non pregiudicano i creditori; la Corte ha indicato che solo pagamenti così giustificati possono escludere la rilevanza penale.
art. 67, comma 3, lett. d), legge fallimentare
Indica i requisiti del professionista che deve attestare l'essenzialità delle prestazioni nel concordato con continuità; richiamato come condizione per escludere la preferenza dei pagamenti.
Massime di principio
- Pagamenti effettuati in stato di insolvenza tra la domanda di concordato e la omologa sono a rischio di configurare pagamenti preferenziali se eseguiti senza omologa o autorizzazione giudiziale.
- La circostanza che un pagamento si riferisca a lavori inclusi nella proposta concordataria o noti al commissario non è di per sé idonea a escludere responsabilità penale: è necessaria la omologa o una specifica autorizzazione/attestazione che dimostri l'essenzialità e la funzionalità del pagamento per la migliore soddisfazione dei creditori.
- Per evitare la rilevanza penale nei pagamenti durante il procedimento concordatario, occorre formalizzare la necessità attraverso gli strumenti previsti (concordato con continuità e attestazione di professionista qualificato, o autorizzazione giudiziale) e, ove previsto, l'apporto di nuove risorse non soggette a rimborso prioritario.
- Le circostanze attenuanti generiche richiedono motivazione positiva: non basta l'assenza di elementi negativi della personalità, la decisione deve indicare elementi concreti che giustifichino la mitigazione.
- Tempistica e posizione del creditore (es. chirografario vs. privilegiato) sono fattori chiave: favorire creditori chirografari in presenza di procedure in corso può aggravare il profilo di illecito.
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