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Sentenza

Sentenza n. 2440/2026 - Milano, Sezione 5

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Como n. 359/2024, depositata e resa pubblica il 28.11.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 69/2024

Giustizia amministrativa202505002

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Como che aveva riconosciuto la carta del docente per complessivi € 2.000,00

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Como n. 359/2024, notificata al Ministero il 19 dicembre 2024 e passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato a riconoscere la carta del docente per € 500,00 annui relativamente alle annualità 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi € 2.000,00. È stato dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione, che non ha provato né allegato l'avvenuto adempimento. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza, richiesto per l'esecuzione dei provvedimenti nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Il ricorrente ha inoltre domandato la condanna del Ministero al pagamento di un'ulteriore somma di denaro a titolo di penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, essendo decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza al Ministero. Nel merito, ha accertato l'inottemperanza al giudicato, rilevando che la pretesa economica era comprovata dalla sentenza passata in giudicato e che l'Amministrazione non aveva dedotto di aver adempiuto. Ha quindi ordinato al Ministero di accreditare al ricorrente, entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza, gli importi riconosciuti dal giudicato, detraendo eventuali pagamenti medio tempore effettuati. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato quale commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, prevedendo che questi assuma le funzioni su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero e provveda entro i successivi 60 giorni. Non è stata accolta la domanda di astreinte: il Collegio ha ritenuto che, alla luce della nomina del commissario e dell'eccezionale mole di contenzioso seriale relativo alla carta del docente, la penalità sarebbe stata manifestamente iniqua. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in € 800,00 oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Il testo richiama l'art. 114 c.p.a. e, in particolare, il comma 4, lett. e).

    La disposizione consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato e di disporre, su richiesta, il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, ma esclude tale misura quando sia manifestamente iniqua o ricorrano altre ragioni ostative.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30

    termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del decreto legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza all'amministrazione rende procedibile il ricorso per ottemperanza nei confronti dell'amministrazione debitrice.

Massime di principio

  • Il ricorso per ottemperanza è procedibile nei confronti di una pubblica amministrazione quando, dopo la notificazione della sentenza da eseguire, sia decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.
  • In presenza di un giudicato del giudice ordinario che riconosca un credito nei confronti della pubblica amministrazione, l'amministrazione è inottemperante se non dimostra di aver eseguito la prestazione dovuta; il giudice amministrativo può ordinare l'adempimento entro un termine e nominare un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
  • La nomina del commissario ad acta può costituire, nel caso concreto, una ragione ostativa o manifestamente iniqua rispetto all'applicazione dell'astreinte prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., soprattutto quando il ritardo sia riconducibile anche all'eccezionale mole di contenzioso seriale gravante sull'amministrazione.
  • La penalità di mora non deve essere applicata automaticamente nell'ottemperanza: la sua irrogazione richiede una valutazione concreta di equità, tenendo conto delle condizioni del debitore pubblico, del rischio di locupletazioni eccessive e dell'eventuale carattere eccessivamente afflittivo della sanzione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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