Messaggio numero 03 del 27-05-2003 enpals
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento chiarisce che le compagnie amatoriali affiliate FITA/UILT non devono esibire il certificato di agibilità, salvo il caso di coinvolgimento di lavoratori dello spettacolo, per i quali restano fermi gli obblighi di comunicazione e contribuzione tramite FITA/UILT e Procedura Integrata di Denuncia Telematica. Sono inoltre indicati gli obblighi di controllo della federazione, la trasmissione trimestrale degli elenchi degli affiliati e le modalità di verifica dell’appartenenza alle associazioni.
Chiarimenti sulla convenzione FITA/UILT-ENPALS e sull’agibilità per le compagnie amatoriali affiliate
Chiarimenti sulla convenzione FITA/UILT-ENPALS
Il documento fornisce chiarimenti, a seguito di richieste provenienti dagli uffici periferici dell’ENPALS e dagli operatori SIAE, sulla convenzione stipulata il 29 novembre 2002 tra FITA/UILT ed ENPALS. L’atto disciplina il regime di agibilità per le compagnie teatrali amatoriali affiliate alla federazione e le eccezioni relative all’impiego di lavoratori dello spettacolo.
Ambito della convenzione e soggetti interessati
La convenzione riguarda la FITA/UILT, indicata come Federazione Italiana Teatro Amatoriale e Unione Italiana Libero Teatro, e le compagnie ad essa affiliate. L’ENPALS riconosce a tali compagnie, come già previsto dalla circolare n. 21 del 4 giugno 2002, la non assoggettabilità alla richiesta di certificazione di agibilità, in ragione del carattere non lucrativo delle attività svolte.
Regime ordinario: non necessità del certificato di agibilità
Per le associazioni aderenti alla FITA/UILT, in sede di verifica non è richiesta l’esibizione del certificato di agibilità. Il documento precisa che ciò vale proprio perché le attività svolte hanno natura amatoriale e non lucrativa. L’appartenenza alla federazione costituisce quindi il presupposto per l’esenzione dalla richiesta ordinaria del certificato.
Eccezione per i lavoratori dello spettacolo
Il testo introduce una rilevante eccezione: qualora nelle attività teatrali amatoriali siano coinvolti lavoratori dello spettacolo, le compagnie non beneficiano della sola esenzione ordinaria. In tali casi devono:
- assolvere gli obblighi relativi a tali lavoratori tramite FITA/UILT;
- comunicare all’Ente la richiesta o l’avvenuto rilascio del certificato di agibilità;
- garantire l’adempimento degli obblighi contributivi nei confronti dei lavoratori interessati.
Procedura Integrata di Denuncia Telematica
Per i casi in cui siano coinvolti lavoratori dello spettacolo, la FITA/UILT si fa carico di verificare che le compagnie associate abbiano adempiuto alla comunicazione di agibilità e all’assolvimento degli obblighi contributivi. Tale verifica avviene mediante la “Procedura Integrata di Denuncia Telematica”, realizzata in occasione del FORUM P.A. 2003. Il certificato di agibilità può essere rilasciato anche attraverso questa procedura.
Obblighi di controllo della FITA/UILT
La convenzione è stata stipulata sulla base delle garanzie di serietà e controllo offerte dalla federazione, ritenuta fortemente rappresentativa del settore del teatro amatoriale. FITA/UILT si impegna a:
- effettuare controlli a campione sui propri associati nella misura minima del 10%;
- verificare il rispetto degli obblighi associativi;
- controllare in particolare il rispetto dell’art. 111-bis del Testo unico delle imposte sui redditi.
Comunicazione periodica degli affiliati
La federazione assume anche l’obbligo di comunicare trimestralmente all’Ente l’elenco dei propri affiliati. Tale adempimento consente all’ENPALS di mantenere aggiornata la verifica della platea delle associazioni aderenti alla convenzione.
Verifica dell’appartenenza alla federazione
Il documento precisa che l’appartenenza dell’associazione alla FITA/UILT dovrà essere verificata dagli uffici successivamente. In prospettiva, sarà reso disponibile sulla rete intranet dell’ente un collegamento per una verifica agevole e aggiornata degli associati. Nelle more, la verifica può essere effettuata presso gli uffici amministrativi delle sedi nazionali delle due organizzazioni, ai seguenti recapiti:
- FITA, Via di Villa Patrizi 10, Roma, tel. 06/44235178 oppure 06/8847321 (centralino), orario 8:30-13:00 e 14:30-17:30;
- U.I.L.T., Via Pietralba 37, 39055 Laives (Bolzano), tel. e fax 0471/952650, orario 9:00-12:30.
Conclusione operativa
In sintesi, il documento conferma che le compagnie amatoriali FITA/UILT non devono esibire il certificato di agibilità, salvo il coinvolgimento di lavoratori dello spettacolo, caso in cui restano necessari gli adempimenti specifici tramite la federazione e la procedura telematica indicata. La verifica dell’effettiva appartenenza alla federazione resta affidata agli uffici competenti, con supporto dei canali di controllo e dei contatti indicati.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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