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Messaggio

Messaggio numero 61 del 19-5-2003

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il messaggio INPS n. 61 del 19 maggio 2003 integra la circolare n. 71/2003 sui Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua ex art. 118 legge n. 388/2000. Stabilisce un ampliamento dei termini per le adesioni, aggiorna i codici da utilizzare e introduce il codice "REDI" per la revoca dai Fondi dei dirigenti, precisando anche la decorrenza degli effetti delle revoche.

Integrazioni sulle adesioni e revoche ai Fondi interprofessionali per la formazione continua

Integrazioni alle istruzioni sui Fondi interprofessionali per la formazione continua

Il messaggio n. 61 del 19 maggio 2003 dell’INPS interviene a integrazione della circolare n. 71 del 2 aprile 2003, relativa ai Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua istituiti dall’art. 118 della legge n. 388/2000. Il documento fornisce chiarimenti operativi su adesioni, eventuali modifiche dell’adesione iniziale e revoche, con particolare attenzione ai codici da utilizzare nelle denunce contributive.

Comunicazione di adesione

Per favorire una maggiore flessibilità gestionale, l’INPS ammette anche le comunicazioni di adesione ai Fondi effettuate nella denuncia contributiva relativa al periodo di paga di marzo 2003. Resta fermo, tuttavia, che l’ultimo periodo utile per le adesioni i cui effetti finanziari e contributivi decorreranno da gennaio 2004 è quello relativo al periodo di paga di giugno 2003.

Entro la medesima scadenza è consentita anche l’eventuale modifica della prima adesione, sempre con effetti da gennaio 2004. Il messaggio precisa inoltre che, in sede di prima applicazione della norma, la nuova adesione sostituisce automaticamente la precedente registrazione anche in assenza del codice di revoca.

Codici utili per l’adesione

Il documento riepiloga i codici di adesione da utilizzare per i diversi Fondi:

  • FONDO ARTIGIANATO FORMAZIONE: autorizzazione D.M. 31/10/2001, codice FART
  • FON.COOP: autorizzazione D.M. 10/05/2002, codice FCOP
  • FOR. TE: autorizzazione D.M. 31/10/2002, codice FITE
  • FONDIMPRESA: autorizzazione D.M. 28/11/2002, codice FIMA
  • FONDO FORMAZIONE PMI: autorizzazione D.M. 21/01/2003, codice FAPI
  • FON.TER: autorizzazione D.M. 11/03/2003, codice FTUS
  • FONDIRIGENTI: autorizzazione D.M. 18/03/2003, codice FDIR
  • FONDIR: autorizzazione D.M. 18/03/2003, codice FODI

Viene inoltre richiamato il fatto che restano ferme le modalità già indicate al punto 7.1 della circolare n. 71/2003.

Comunicazione di revoca

L’adesione ai Fondi, come già precisato nella circolare n. 71/2003, è facoltativa, revocabile, ha validità annuale e si intende tacitamente prorogata salvo disdetta.

Per semplificare la comunicazione delle revoche, viene istituito il nuovo codice "REDI", da utilizzare dai datori di lavoro per revocare l’adesione ai Fondi istituiti per i dirigenti, attualmente FONDIRIGENTI e FON.DIR. La comunicazione deve essere preceduta dalla dicitura "revoca adesione" e nelle altre caselle non deve essere inserito alcun dato; in tal senso vengono modificate le precedenti istruzioni.

Il messaggio riepiloga i codici di revoca:

  • FONDO ARTIGIANATO FORMAZIONE: REVO
  • FON.COOP: REVO
  • FOR. TE: REVO
  • FONDIMPRESA: REVO
  • FONDO FORMAZIONE PMI: REVO
  • FON.TER: REVO
  • FONDIRIGENTI: REDI
  • FONDIR: REDI

Decorrenza degli effetti delle revoche

Le revoche comunicate dal 1 luglio 2003 al 30 giugno 2004 producono effetti dal 1 gennaio 2005; la regola si applica poi con analoga cadenza per i periodi successivi.

Scadenze richiamate

In nota, il documento ricorda che la denuncia contributiva di giugno 2003 deve essere presentata entro:

  • 16 luglio 2003 per le denunce non telematiche
  • 31 luglio 2003 per le denunce inviate per via telematica

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