Cassazione Civile, Sentenza n. 13066/2022 del 26/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Controversia sulla validità e sulla reiterazione di contratti a tempo determinato conferiti ai sensi dell'art. 15-septies d.lgs. n. 502/1992 per l'incarico di dirigente farmacista (periodo 30/7/2002 - 31/7/2012). L'Azienda contestava l'accertamento di abuso per le proroghe ripetute e invocava la specialità della disciplina sanitaria (esclusione o diversa applicazione della direttiva 1999/70/CE e delle norme generali sui contratti a termine), nonché la corretta quantificazione del risarcimento liquidato dalla Corte d'Appello (riduzione dal Tribunale da 20 a 15 mensilità e doglianza sull'applicabilità dell'indennità ex art.18 Statuto). La cassazione è stata proposta dall'Azienda con quattro motivi, tra cui la questione di diritto europeo e la liquidazione del danno.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato la maggior parte dei motivi e ha confermato che la reiterazione dei contratti è stata abusiva: la disciplina speciale dell'art. 15-septies è prevalente rispetto alla normativa generale ma deve essere interpretata alla luce della direttiva 1999/70/CE e della giurisprudenza comunitaria, per evitare che tale disciplina venga utilizzata per soddisfare esigenze permanenti. I rinnovi sono ammessi solo se rispondono a esigenze temporanee e, quindi, la facoltà di rinnovo può essere esercitata solo per coprire il periodo residuo fino al limite massimo previsto. La Corte ha invece accolto il quarto motivo relativo alla liquidazione del danno, ritenendo errata la misura adottata dalla Corte d'Appello: ha cassato la parte di sentenza che riguarda la quantificazione del risarcimento e ha rinviato alla Corte d'Appello di Firenze, in diversa composizione, perché determini il danno conformandosi al principio di diritto delle Sezioni Unite (utilizzo della fattispecie di danno presunto di cui all'art.32, comma 5, l. n.183/2010 quale parametro di riferimento per la liquidazione del "danno comunitario"), provvedendo altresì sulle spese di giudizio.
Norme richiamate
Direttiva 1999/70/CE (Accordo quadro CES, UNICE, CEEP sul lavoro a tempo determinato)
Il presente accordo si applica ai lavoratori a tempo determinato con un contratto di assunzione o un rapporto di lavoro disciplinato dalla legge, dai contratti collettivi o dalla prassi in vigore di ciascuno Stato membro.
La Corte ha ritenuto applicabile la direttiva anche ai dirigenti pubblici assunti a termine: gli Stati possono escludere categorie solo nei limiti della clausola 2, ma non in modo da eludere le tutele. La normativa nazionale va interpretata alla luce della direttiva per prevenire abusi nella reiterazione dei contratti a termine.
art. 15-septies d.lgs. n. 502/1992
Si tratta di una disciplina speciale che autorizza incarichi dirigenziali a termine (durata 2-5 anni, possibilità di rinnovo), con requisiti soggettivi e oggettivi. Tuttavia va interpretata tenendo conto della direttiva UE: i rinnovi sono ammessi soltanto se persistono esigenze temporanee e il rinnovo non può essere utilizzato per coprire esigenze permanenti; la facoltà di rinnovo deve, di fatto, riguardare al massimo il periodo residuo fino al limite massimo.
art. 36 d.lgs. n. 165/2001
Norma generale sui rapporti a termine nel pubblico impiego; la Corte conferma che la disciplina speciale può prevalere, ma il canone di efficacia della tutela imposto dalla Corte di Giustizia implica che l'indennizzo va calibrato in modo effettivo per reprimere l'abuso, richiamando la giurisprudenza di legittimità sulle misure risarcitorie.
d.lgs. n. 368/2001
Normativa generale sui contratti a termine: la Corte chiarisce che, pur essendo richiamata, la disciplina speciale del settore sanitario non può essere utilizzata per eludere i principi anti-abuso sanciti dall'Unione; inoltre alcune modifiche successive non operano retroattivamente.
art. 18 l. n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori)
La Corte ha escluso che l'indennità prevista per il licenziamento illegittimo fosse la misura adeguata per sanzionare la reiterazione abusiva nel pubblico impiego in via privatizzata; la quantificazione del danno deve seguire i parametri più coerenti con l'effettività della tutela richiamata dalla giurisprudenza UE e delle Sezioni Unite.
art. 32 l. n. 183/2010
Ritenuta utile come parametro omogeneo e sanzionatorio (danno presunto) per la liquidazione del risarcimento in caso di abusiva reiterazione nel pubblico impiego privatizzato: le Sezioni Unite indicano questo riferimento per garantire effettività della tutela e per individuare un danno "comunitario" liquidabile entro una forbice, salvo prova del maggior danno.
Cass. S.U. n. 5072/2016 (giurisprudenza)
Principio richiamato: in materia di pubblico impiego privatizzato, la misura risarcitoria per la reiterazione abusiva dei contratti a termine va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela UE e, per la quantificazione, può farsi riferimento alla fattispecie dell'art.32, comma 5, l.183/2010 come danno presunto ('danno comunitario').
d.l. n. 158/2012 e d.l. n. 101/2013 (modifiche normative)
Le modifiche normative introdotte successivamente non potevano essere applicate retroattivamente per giustificare la reiterazione dei contratti avvenuta anteriormente; alcune eccezioni previste per il futuro non valevano per i rapporti già instaurati.
Massime di principio
- I contratti dirigenziali a termine previsti da disposizioni speciali (es. art.15-septies d.lgs.502/1992) sono disciplinati come specialità rispetto alla normativa generale, ma devono essere interpretati alla luce della direttiva 1999/70/CE per prevenire abusi nella reiterazione.
- La direttiva 1999/70/CE si applica ai lavoratori a tempo determinato anche nel settore pubblico salvo esclusioni ristrette e non arbitrarie; pertanto il giudice nazionale deve garantire l'effettività delle tutele comunitarie.
- I rinnovi di incarichi a termine sono ammessi solo se sussistono esigenze temporanee e il rinnovo deve, di fatto, limitarsi a coprire il periodo residuo fino al limite massimo previsto: pluralità di proroghe per lo stesso compito e la stessa struttura per un arco di tempo prolungato fa sorgere presunzione di abuso.
- Nel pubblico impiego privatizzato l'accertamento dell'abuso non comporta automaticamente la reintegrazione né l'applicazione degli schemi risarcitori del licenziamento illegittimo; la quantificazione del danno deve conformarsi al canone di effettività UE, potendo essere utilizzata la misura presuntiva e sanzionatoria indicata dall'art.32, comma 5, l.183/2010 (c.d. danno comunitario), salvo prova di maggior danno.
- Una normativa speciale che deroga al principio del concorso e alle regole ordinarie di reclutamento va interpretata restrittivamente: l'eccezione è ammessa solo per esigenze oggettive e soggettive elevate (particolare rilevanza della funzione e professionalità altamente specializzata).
- Le modifiche legislative successive non possono essere applicate retroattivamente per giustificare rinnovi o proroghe anteriori; i giudici devono uniformare l'interpretazione del diritto interno alle pronunce della Corte di Giustizia.
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