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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 13355/2022 del 28/04/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del licenziamento intimato l'11 dicembre 2017 per presunta appropriazione indebita di somme (buste sigillate con incassi dalle vendite a bordo treno) che il lavoratore avrebbe dovuto depositare in casseforti aziendali. Il ricorrente chiedeva la nullità/inefficacia del licenziamento, la reintegrazione e il risarcimento, contestando che fosse provata la volontà dolosa di non restituire i valori e sostenendo che la condotta rientrasse eventualmente in infrazioni disciplinari meno gravi punibili con sanzioni conservative.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che dalle risultanze di merito risultava provato che il lavoratore trattenne per oltre un mese, senza giustificazioni plausibili, le buste con gli incassi (importo complessivo €1.399), non osservando la procedura prevista per la consegna anche in caso di malfunzionamento delle casseforti (e senza prova di malfunzionamenti). Queste circostanze, unite alla qualifica di responsabile del servizio di bordo, lesero irreparabilmente il vincolo fiduciario e giustificarono il licenziamento per giusta causa; la valutazione disciplinare del giudice del merito è ritenuta corretta e autonoma rispetto all'eventuale valutazione penale. Condanna del ricorrente alle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 18, comma 4 legge n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori)

    Il ricorrente invocava la reintegrazione prevista dall'art.18(4); la Corte ha però ritenuto che, avendo il fatto integrato giusta causa di licenziamento, la reintegrazione non fosse applicabile nel caso concreto.

  • art. 2119 cod. civ.

    Usato come fondamento della giusta causa di licenziamento: il giudice ha valutato autonomamente se la condotta del lavoratore rendesse impossibile la prosecuzione, anche temporanea, del rapporto per perdita del vincolo fiduciario.

  • art. 64 del c.c.n.l. Attività Ferroviarie

    La norma corporativa sanziona la sottrazione di somme o beni di spettanza/pertinenza dell'azienda con il licenziamento; la Corte ha ritenuto che la condotta rientrasse in tale fattispecie.

  • artt. 59 comma 1 lett. f), 60 comma 1 lett. f), 62 comma 1 lett. d) e f) del c.c.n.l. mobilità area contrattuale A/F (20.7.2012, rinnovo 16.12.2016)

    Queste disposizioni disciplinari (richiamate dal ricorrente) descrivono infrazioni punibili con sanzioni conservative; la Corte ha esaminato la corrispondenza ma ha ritenuto che i fatti, per gravità e contesto (ruolo fiduciario, tempo di trattenimento), giustificassero il ricorso alla giusta causa/licenziamento disciplinare più grave.

  • art. 1, comma 62, legge n. 92/1992

    Riferita in relazione alla comunicazione/pubblicazione della sentenza: la mancata comunicazione del testo integrale da parte della cancelleria è stata rilevante ai fini dell'ammissibilità temporale del ricorso in Cassazione.

  • art. 13, commi 1 bis e 1 quater D.P.R. n. 115/2002

    Richiamati in relazione all'obbligo di versamento del contributo unificato e della sua eventuale maggiorazione; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento addizionale a carico del ricorrente.

  • D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, art. 23 comma 8-bis (convertito con L. 176/2020)

    Richiamato processualmente per il deposito delle conclusioni scritte da parte del Pubblico Ministero in udienza.

Massime di principio

  • La valutazione della sussistenza della giusta causa di licenziamento è autonoma rispetto all'accertamento penale: anche in assenza di procedimento penale o di condanna, il giudice del lavoro può ritenere il fatto idoneo a far venir meno il vincolo fiduciario.
  • La sottrazione o la trattenuta senza giustificazioni di somme appartenenti al datore di lavoro, specie se commessa da chi ricopre ruoli con responsabilità di cassa/di bordo, è normalmente idonea a integrare una fattispecie disciplinare di estrema gravità (licenziamento per giusta causa), soprattutto se il ritardo nella consegna è prolungato.
  • Il rispetto di procedure aziendali specifiche (es. deposito in casseforti, procedure alternative in caso di malfunzionamento) è imprescindibile: l'inadempimento delle procedure aggrava la posizione del lavoratore, a meno che non sia provato un malfunzionamento o una valida giustificazione.
  • La mera assenza di precedenti disciplinari o la contestazione dell'elemento psicologico (volontà dolosa) non esclude automaticamente il licenziamento se, considerato il ruolo e le circostanze, viene meno la fiducia essenziale per il proseguimento del rapporto.
  • Se il fatto contestato rientra nelle ipotesi di lieve inadempimento disciplinare previste dal CCNL con sanzioni conservative, il rimedio potrebbe essere diverso (es. sanzione o reintegrazione), ma la qualificazione concreta del fatto e la sua gravità sostanziale determinano l'adeguata risposta disciplinare.
  • Questioni formali sulla comunicazione o pubblicazione delle sentenze possono incidere sui termini per proporre ricorso in Cassazione; è dunque importante verificare la regolarità delle notifiche e delle comunicazioni dell'atto di impugnazione.

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