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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 13356/2022 del 28/04/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del licenziamento (destituzione) irrogato dall'azienda per un ammanco di cassa pari a euro 976,10 relativo alla vendita di titoli di viaggio. L'azienda aveva adottato l'opinamento ex art.53 all. A) RD n.148/31 e disposto la cessazione del rapporto; in primo grado il Tribunale di Terni aveva reintegrato la lavoratrice ex art.18 co.4 legge n.300/1970; la Corte d'Appello di Perugia, riformando, aveva invece respinto le domande della ricorrente ritenendo provata l'appropriazione consapevole e la rottura del rapporto fiduciario. Federica Rotini ha proposto ricorso per cassazione articolato in nove motivi (vizio di motivazione, travisamento delle prove e testimonianze, errata ripartizione dell'onere della prova, violazioni normative del RD 148/1931, dello Statuto dei lavoratori e del CCNL autoferrotranvieri, mancata pronuncia del Collegio di Disciplina).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse adeguatamente motivato la decisione, avendo richiamato le direttive aziendali sulla procedura di conteggio fisico dei biglietti e rilevato l'ammissione della ricorrente di non aver seguito la procedura, l'ammanco di cassa accertato e la mancata spiegazione della lavoratrice. Le censure di merito sono state in gran parte considerate come richiesta di riesame dei fatti, non ammissibile in sede di legittimità; altri motivi sono stati dichiarati inammissibili per difetto di specificità o per non aver preso correttamente di mira la ratio decidendi della sentenza impugnata. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di cassazione (e degli oneri connessi).

Norme richiamate

  • R.D. n. 148/1931, art. 45 (all. A)

    "chi, nonostante restituzione, scientemente si appropri o contribuisca a che altri si appropri di somme, valori, materiale od oggetti spettanti all'azienda, o ad essa affidati per qualsiasi causa"

    La Corte ha ritenuto che la condotta contestata rientri nella fattispecie prevista dall'art.45 (appropriazione) alla luce dell'ammanco di cassa e della mancata spiegazione da parte della dipendente; ciò giustifica la sanzione espulsiva se il fatto è provato.

  • R.D. n. 148/1931, art. 53 (all. A)

    L'azienda ha emesso l'opinamento disciplinare previsto dall'art.53; la Corte ha valutato la regolarità del procedimento e la tempestività degli atti istruttori connessi all'opinamento.

  • R.D. n. 148/1931, art. 54

    La censura sulla competenza a irrogare la sanzione (amministratore vs Consiglio di disciplina) è stata ritenuta non decisiva: la Corte ha richiamato la giurisprudenza che richiede una specifica richiesta dell'incolpato per attivare la procedura del Collegio di Disciplina entro i termini, cosa non avvenuta nel caso.

  • Legge n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori), art. 18 co.4

    La tutela reintegratoria prevista dall'art.18 co.4 è applicabile solo se il fatto impeditivo del licenziamento non sussiste; la Corte d'appello ha ritenuto sussistente l'addebito di appropriazione, escludendo quindi la reintegrazione disposta in primo grado.

  • Codice civile, art. 2697

    La Corte di Cassazione ha osservato che l'accertamento sull'adempimento dell'onere della prova è questione di merito non sindacabile in sede di legittimità salvo vizi di motivazione. Non è stato ravvisato un errato attribuzione dell'onere probatorio.

  • Codice di procedura civile, art. 132 n.4

    La doglianza sulla motivazione è stata ritenuta infondata: la motivazione della Corte territoriale non è risultata mancante, apparente o contraddittoria, ma adeguata e comprensiva delle ragioni della decisione.

  • Codice di procedura civile, art. 360 nn. 3 e 5 (motivi di cassazione)

    Più motivi di cassazione sono stati ritenuti inammissibili per difetto di specificità o perché miravano a un nuovo apprezzamento del merito, non consentito in sede di legittimità.

  • Accordo nazionale (CCNL) Autoferrotranvieri all. A, art. 14

    "termine di 15 giorni per irrogare la sanzione"

    La Corte d'appello ha escluso l'applicabilità di tale disposizione alla ricorrente in quanto impiegata non addetta ai servizi di mobilità; la Corte di Cassazione ha ritenuto la censura non adeguatamente specificata in cassazione.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater (e comma 1 bis)

    La Corte ha dato atto dell'applicabilità delle norme sul contributo unificato e delle eventuali maggiorazioni fiscali/processuali nei termini indicati, imponendo gli oneri dovuti alla ricorrente.

Massime di principio

  • Se l'azienda dimostra un ammanco di cassa e la lavoratrice non fornisce spiegazioni credibili, il fatto può essere qualificato come appropriazione ai sensi dell'art.45 RD 148/1931, legittimando la sanzione espulsiva se la prova è ritenuta sufficiente.
  • In sede di Cassazione non è possibile ottenere la riforma della decisione semplicemente chiedendo un nuovo apprezzamento delle prove di fatto: i vizi consentiti devono riguardare motivazione carente, violazioni di legge o vizi formali ben specificati.
  • Le doglianze generiche o prive di specificità (es. richiamo a norme contrattuali senza indicare la disposizione esatta o senza depositare il testo del CCNL) sono inammissibili in cassazione.
  • La disciplina interna (direttive aziendali su conteggi periodici, procedure operative) ha valore probatorio: il mancato rispetto delle procedure di controllo può aggravare la posizione del lavoratore quando sussiste un ammanco.
  • Le nullità procedurali (es. mancata previsione del Collegio di Disciplina) devono essere rilevate e chieste nei termini procedurali previsti; l'assenza di una richiesta formale può precludere la censura successiva.
  • L'applicabilità di disposizioni del CCNL (es. termini diversi per l'irrogazione della sanzione) dipende dalla reale posizione contrattuale del lavoratore: va dimostrato che la categoria contrattuale e le previsioni specifiche si applicano al caso concreto.
  • Chi intende contestare l'addebito disciplinare deve curare la produzione documentale e la specificità delle censure in cassazione (indicare norme, estratti o copie dei contratti applicabili), altrimenti il motivo rischia di essere dichiarato inammissibile.

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