Sentenza del 30/11/2015 n. 241 - Comm. Trib. Prov. Asti
Accertamento induttivo - Invito alla produzione di documenti - Diritto di difesa - Percentuali indicate negli studi di settore
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. Non sussiste violazione del diritto di difesa quando il contribuente è informato dell'accertamento e invitato a produrre la documentazione pertinente. Tuttavia, le sole percentuali indicate negli studi di settore non rendono inattendibili le scritture contabili e non costituiscono, da sole, indizi gravi, precisi e concordanti idonei a giustificare un accertamento induttivo.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente contestava la legittimità dell'accertamento induttivo, sostenendo sia la violazione del diritto di difesa per mancata o insufficiente possibilità di produrre documenti, sia l'erroneo utilizzo delle percentuali risultanti dagli studi di settore per ritenere inattendibili le scritture contabili e fondare l'accertamento.
Norme richiamate
Norme sull'accertamento induttivo e sugli indizi gravi, precisi e concordanti
L'accertamento induttivo non può fondarsi esclusivamente su dati astratti o presuntivi privi di ulteriori elementi concreti, gravi, precisi e concordanti.
Norme sul diritto di difesa e sul contraddittorio procedimentale
Il diritto di difesa è rispettato quando il contribuente viene informato della pretesa dell'Amministrazione e gli viene consentito di produrre la documentazione utile a contestarla.
Studi di settore
Le percentuali risultanti dagli studi di settore hanno valore orientativo e non sono sufficienti, da sole, a dimostrare l'inattendibilità della contabilità o a fondare un accertamento induttivo.
Massime di principio
- L'invito dell'Amministrazione a fornire documenti e chiarimenti può essere sufficiente a escludere una violazione del diritto di difesa, purché sia effettivo, comprensibile e consenta un'adeguata partecipazione del contribuente.
- Gli studi di settore non producono automaticamente una presunzione decisiva di evasione: i relativi risultati devono essere accompagnati da ulteriori elementi concreti e coerenti.
- La contabilità non può essere considerata inattendibile sulla base delle sole percentuali statistiche; l'Amministrazione deve dimostrare specifiche anomalie o circostanze ulteriori.
- In una situazione analoga, il contribuente dovrebbe rispondere tempestivamente all'invito, depositare la documentazione giustificativa e contestare puntualmente sia il metodo di accertamento sia l'assenza di elementi gravi, precisi e concordanti.
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