Sentenza del 07/09/2016 n. 6769 - Comm. Trib. Prov. Milano
Intimazione di pagamento - Atto presupposto - Cartella pagamento - Resistente non costituito - Assenza prova notifica - Illegittimità pretesa - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa è stata ritenuta illegittima, poiché mancava la prova della notifica dell'atto presupposto. L'onere di dimostrare la regolare notificazione della cartella gravava sul concessionario, che non lo ha assolto.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la mancata notifica della cartella di pagamento, quale atto presupposto dell'intimazione di pagamento, sostenendo di aver avuto conoscenza della pretesa soltanto tramite la successiva intimazione. Il concessionario, pur regolarmente chiamato in causa, non si è costituito e non ha fornito la prova dell'avvenuta notifica della cartella.
Norme richiamate
Principio dell'onere della prova in materia di notificazione degli atti della riscossione
Quando il contribuente contesta la mancata notifica della cartella e impugna la successiva intimazione di pagamento, spetta al concessionario provare la regolare notificazione dell'atto presupposto.
Principio di legittimità degli atti consequenziali
La validità dell'intimazione di pagamento presuppone che la cartella esattoriale sia stata validamente notificata. In assenza di tale prova, anche l'atto successivo non può fondare legittimamente la pretesa.
Massime di principio
- Se un contribuente viene a conoscenza di una cartella soltanto tramite un atto successivo, può contestare la mancata notifica dell'atto presupposto.
- Il concessionario deve dimostrare documentalmente la notifica della cartella, producendo ad esempio relata, ricevute o documentazione equivalente.
- La mancata costituzione in giudizio del concessionario, unita all'assenza della prova di notifica, può comportare l'illegittimità dell'intimazione di pagamento.
- L'atto successivo non sana automaticamente la mancata notifica dell'atto presupposto e non consente, da solo, di considerare perfezionata la procedura di riscossione.
- La contestazione deve riguardare specificamente la notifica e deve essere valutata alla luce degli atti effettivamente prodotti nel processo.
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