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Sentenza

Sentenza del 17/06/2015 n. 3588 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Proposizione nuove domande - Contenzioso pendente in Cassazione - Appello respinto.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’appello è stato respinto. Il nuovo motivo è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 57, comma 1, del d.lgs. 546/1992, che vieta la proposizione di nuove domande in appello. Inoltre, la sentenza impugnata non è stata censurata con successo perché la questione era già pendente in altro giudizio e, rispetto al primo grado, non erano stati forniti elementi probatori validi a sostegno della pretesa.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha contestato la decisione sostenendo, in sostanza, la fondatezza di una pretesa o di una censura non adeguatamente rappresentata e provata nel giudizio di primo grado. La questione risultava inoltre già sub iudice in un altro giudizio pendente in Cassazione. Il motivo è stato ritenuto nuovo, poiché non era stato dedotto nell’originario ricorso di primo grado, e quindi non poteva essere introdotto per la prima volta in appello.

Norme richiamate

  • Art. 57, comma 1, del d.lgs. 546/1992

    In appello non possono proporsi domande nuove.

    La norma è stata applicata nel senso che una domanda o un motivo non formulato nel ricorso introduttivo di primo grado non può essere introdotto per la prima volta in appello; la relativa censura è inammissibile.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, le domande e i motivi devono essere indicati tempestivamente nel ricorso di primo grado; non è possibile ampliare l’oggetto della controversia in appello.
  • Una questione nuova, anche se collegata ai fatti già discussi, può essere dichiarata inammissibile se comporta una diversa pretesa o introduce un autonomo motivo di contestazione.
  • Gli elementi probatori a sostegno della pretesa devono essere prodotti e valorizzati già nel primo grado; la loro tardiva introduzione non consente di superare le preclusioni processuali.
  • Quando una questione è già oggetto di un giudizio pendente, il giudice deve evitare decisioni suscettibili di interferire con quel procedimento e non può accogliere censure prive di adeguato supporto probatorio nel giudizio esaminato.
  • Per proporre validamente un’impugnazione è necessario confrontarsi con la motivazione della sentenza e dimostrare specifici errori giuridici o fattuali, senza limitarsi a riproporre pretese nuove o non provate.

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