Sentenza n. 921/2026 - Salerno, Sezione 1
per l'annullamento 1) della deliberazione del Commissario Straordinario (con i poteri del Consiglio Comunale) del Comune di Capaccio Paestum n. 5 del 22/05/2025, pubblicata all'Albo pretorio a decorrere dal 23 maggio 2025 ad oggetto: “Approvazione dell'aggiornamento biennale del piano economico finanziario PEF 2024-2025 e contestuale definizione delle tariffe relative alla tassa rifiuti Tari 2025 - Presa d'atto della determinazione n. 25 del 7 aprile 2025 dell'Ente d'Ambito per il Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATOS (Ambito Territoriale Ottimale di Salerno”; 2) della determinazione del Direttore Generale dell'Ente di Ambito per il Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (Ambito Territoriale Ottimale Salerno) n. 25 del 7 aprile 2025, conosciuta in quanto menzionata nella deliberazione di cui al punto che precede; 3) del parere del Collegio dei Revisori (Verbale n. 109 del 22/05/2025) allegato alla deliberazione di cui al punto 1) che precede e conosciuto solo in quanto allegato alla stessa; 4) ove occorra e per quanto di ragione, della deliberazione del Commissario Straordinario (con i poteri del Consiglio Comunale) del Comune di Capaccio Paestum n. 14 del 22.5.2025, pubblicata all'Albo pretorio a decorrere dal 23 maggio 2025 ad oggetto: “Art. 151, 172, 174 D.lgs. 18/08/2000, n. 267 - Bilancio di previsione per l'esercizio 2025 ed allegati - Relazione revisionale e programmatica - Bilancio pluriennale 2025/2027 - Approvazione”, nella parte in cui per l'entrata TARI riporta l'importo di € 9.256.071,37; 5) ove occorra e per quanto di ragione, della deliberazione del Commissario Straordinario (con i poteri della Giunta Comunale) del Comune di Capaccio Paestum n. 41 dell'8.5.2025 ad oggetto: “Approvazione dell'aggiornamento biennale del piano economico finanziario PEF 2024-2025 e contestuale definizione delle tariffe relative alla tassa rifiuti Tari 2025 - Presa d'atto della determinazione n. 25 del 7 aprile 2025 dell'Ente d'Ambito per il Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATOS (Ambito Territoriale Ottimale di Salerno”; 6) ove occorra e per quanto di ragione, della determinazione del responsabile dell'area “Servizi Demografici - Ecologia e Ambiente - Informatica - Giudice di Pace - Tributi e Entrate patrimoniali - Pubblicità - Affissioni - Attività produttive - S.U.A.P.” del Comune di Capaccio Paestum n. 171 del 5.6.2025; 7) ove occorra e per quanto di ragione, della nota prot. 9480 dell'11/03/2025, anch'essa conosciuta in quanto menzionata nella deliberazione di cui al punto 1) che precede, con la quale il Commissario Straordinario del Comune di Capaccio Paestum ha chiesto all'Ente d'Ambito per il Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATOS (Ambito Territoriale Ottimale Salerno) l'autorizzazione a rimodulare il PEF delle tariffe TARI per l'anno 2025, mediante l'incremento della “quota di inesigibilità media” dei ruoli TARI degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023; 8) di ogni altro atto preordinato, connesso e/o conseguente, anche di estremi ignoti, comunque ostativo all'accoglimento del presente ricorso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Atti di approvazione e aggiornamento del PEF 2024-2025 e di determinazione delle tariffe TARI 2025, con inclusione della quota media di inesigibilità dei ruoli TARI 2020-2023
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti, proprietarie o gestrici di alberghi, ristoranti, camping, stabilimenti balneari e altre strutture turistiche, hanno impugnato la deliberazione comunale di approvazione delle tariffe TARI 2025, la determinazione dell'Ente d'Ambito di approvazione e validazione del PEF aggiornato e gli ulteriori atti connessi. La rimodulazione tariffaria era stata richiesta dal Commissario straordinario del Comune mediante l'incremento della quota di inesigibilità media dei ruoli TARI relativi agli anni 2020-2023, quantificata nella misura del 37,25%, con conseguente aumento del carico tributario superiore al 30%. In via preliminare il Comune ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per omessa notifica ad almeno un controinteressato. Nel merito, con il primo motivo le ricorrenti hanno dedotto la violazione dell'art. 1, commi 654 e 654-bis, della legge n. 147/2013 e del d.P.R. n. 158/1999, sostenendo che i crediti inesigibili rilevanti ai fini tariffari riguarderebbero soltanto i precedenti regimi tariffari e non la TARI, e che l'incremento non avrebbe una base normativa. Con il secondo motivo hanno dedotto carenza di istruttoria e di motivazione, contestando l'indeterminatezza della quota media di inesigibilità, l'assenza di documentazione contabile formale e di un formale accertamento dell'inesigibilità, la mancata indicazione dei criteri di quantificazione, l'asserita mancata attivazione di ogni azione di recupero, il riferimento cumulativo agli esercizi 2020-2023 e l'insufficienza del richiamo al piano di riequilibrio finanziario pluriennale.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di inammissibilità. Ha ritenuto che, in presenza di atti generali sulle tariffe TARI, non siano individuabili controinteressati in senso formale e sostanziale, poiché l'atto non si riferisce direttamente a soggetti singolarmente individuabili che abbiano già acquisito una posizione giuridica di vantaggio. Nel merito ha respinto il primo motivo, rilevando che l'art. 1, comma 654, della legge n. 147/2013 impone la copertura integrale dei costi del servizio e che il comma 654-bis include tra le componenti di costo anche i mancati ricavi derivanti da crediti inesigibili. Sebbene tale disposizione menzioni espressamente i precedenti regimi TIA, TIA2 e TARES, per gli esercizi successivi all'istituzione della TARI devono essere considerati anche i crediti TARI inesigibili, al fine di garantire la copertura integrale dei costi. Ha respinto anche il secondo motivo, ritenendo che l'incremento tariffario discendesse dall'atto vincolato di approvazione del PEF da parte dell'Ente d'Ambito, determinazione n. 25 del 7 aprile 2025, giudicata esente da vizi. Il MTR-2 di ARERA consente l'inserimento tariffario degli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità entro l'80% del valore calcolato secondo i criteri contabili applicabili. Per la TARI tributo, il riconoscimento degli inesigibili deve avvenire secondo la normativa vigente e secondo criteri che considerano i crediti risultanti da atti di accertamento cui sia seguito il titolo esecutivo, con decorso di sei mesi senza pagamento, adattati al meccanismo dell'accertamento esecutivo. Il giudice ha ritenuto non dimostrato che le autorità competenti si siano discostate da tali criteri. Il riferimento agli anni 2020-2023 non comportava il cumulo integrale dei crediti non riscossi di quattro esercizi, ma il calcolo di un'aliquota media di inesigibilità, funzionale a evitare effetti distorsivi derivanti dalla considerazione di un solo esercizio. Il ricorso è stato quindi rigettato, con compensazione integrale delle spese per la complessità delle questioni.
Norme richiamate
art. 1, comma 654, l. 27 dicembre 2013, n. 147
deve essere in ogni caso garantita la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio
La determinazione della TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti.
art. 1, comma 654-bis, l. 27 dicembre 2013, n. 147
tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili
La componente tariffaria relativa ai crediti inesigibili comprende, per gli esercizi successivi all'istituzione della TARI, anche i crediti TARI non riscossi, oltre a quelli relativi ai precedenti regimi espressamente menzionati.
d.P.R. 158/1999
Il metodo tariffario e le componenti di costo devono essere coordinati con il principio di copertura integrale del servizio e con il riconoscimento dei costi derivanti dai crediti inesigibili.
MTR-2, ARERA, deliberazione n. 363/2021
Consente l'inserimento ai fini tariffari degli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità entro l'80% del valore calcolato secondo i criteri contabili stabiliti.
ARERA, deliberazione n. 389/2023
Conferma il metodo tariffario rilevante per l'aggiornamento del PEF e per il riconoscimento della componente relativa ai crediti inesigibili.
Massime di principio
- Il principio di copertura integrale dei costi del servizio rifiuti consente di includere nella determinazione della TARI anche i mancati ricavi derivanti da crediti inesigibili, compresi quelli relativi alla TARI istituita dal 2014, oltre ai crediti riferiti ai precedenti regimi tariffari espressamente indicati dalla legge.
- La quantificazione della componente relativa ai crediti inesigibili può essere effettuata mediante un'aliquota media riferita a più esercizi finanziari, anziché mediante il cumulo integrale dei crediti non riscossi di ciascun esercizio, quando tale metodo è funzionale a evitare risultati casuali, sottostimati o sovrastimati.
- Nel metodo tariffario rifiuti, il riconoscimento degli inesigibili deve rispettare i criteri contabili e regolatori applicabili, inclusi quelli riferiti ai crediti risultanti da atti di accertamento cui sia seguito il titolo esecutivo e per i quali sia decorso il termine previsto senza pagamento.
- Gli atti generali di determinazione delle tariffe non presentano, di regola, controinteressati in senso processuale, poiché non attribuiscono direttamente una posizione giuridica individuale di vantaggio a soggetti singolarmente individuabili; non è quindi necessaria la notifica del ricorso ad almeno un controinteressato.
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