Sentenza del 28/05/2015 n. 3121 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Ricorso - Termine per la costituzione in giudizio - Decorrenza dalla data di ricezione della notifica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato affermato che il termine di 30 giorni per la costituzione in giudizio non decorre dalla spedizione del ricorso, ma dalla ricezione dell’atto da parte del destinatario. La data rilevante è quindi quella risultante dall’avviso di ricevimento. Il principio tutela il ricorrente, evitando che il termine inizi a decorrere prima che l’atto sia giunto nella disponibilità del destinatario.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la decorrenza del termine di 30 giorni previsto per la costituzione in giudizio del ricorrente nel processo tributario. In particolare, si doveva stabilire se il termine iniziasse dalla data di spedizione postale del ricorso oppure dalla data in cui l’atto era stato effettivamente ricevuto dal destinatario, comprovata dall’avviso di ricevimento.
Norme richiamate
D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 22
Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità deposita...
Il termine per la costituzione in giudizio deve essere calcolato dalla proposizione del ricorso perfezionatasi con la ricezione da parte del destinatario, non dalla mera spedizione postale.
Massime di principio
- Quando un atto processuale tributario viene notificato a mezzo posta, il termine per la costituzione del ricorrente decorre, in linea generale, dalla data di ricezione risultante dall’avviso di ricevimento.
- La data di spedizione non è sufficiente, da sola, a far decorrere il termine processuale quando la notifica si perfeziona per il destinatario in un momento successivo.
- È essenziale conservare l’avviso di ricevimento, perché costituisce la prova della data in cui la notifica si è perfezionata e consente di calcolare correttamente il termine di 30 giorni.
- Il mancato rispetto del termine di costituzione può comportare l’inammissibilità del ricorso; pertanto, il termine deve essere calcolato considerando la data effettiva di ricezione e le regole applicabili alla sospensione o alla proroga dei termini processuali.
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