Circolare numero 129 del 05-09-2013
Chiarimenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina la stipula delle convenzioni tra INPS e soggetti abilitati all’assistenza fiscale per acquisire e trasmettere le dichiarazioni dei pensionati sulle detrazioni d’imposta ex art. 23 DPR n. 600/1973. Vengono indicati i soggetti che possono convenzionarsi, i requisiti richiesti, le modalità operative di stipula tramite il Portale delle convenzioni, gli adempimenti relativi a bollo, firma, registrazione e attivazione, nonché le competenze amministrative per i pagamenti dei servizi resi. È inoltre precisato che non è più previsto l’obbligo di comunicazione annuale dei dati, salvo l’obbligo di comunicare tempestivamente le variazioni.
Convenzione INPS per la raccolta e trasmissione delle dichiarazioni dei pensionati ai fini delle detrazioni d'imposta
Convenzione INPS per la trasmissione delle dichiarazioni dei pensionati ai fini delle detrazioni d’imposta
La circolare disciplina il sistema di raccolta e trasmissione all’INPS delle dichiarazioni rese dai pensionati per il riconoscimento delle detrazioni d’imposta ex art. 23 del DPR n. 600/1973. L’intervento si colloca nel quadro delle modifiche normative che hanno eliminato l’obbligo di invio annuale dei dati, mantenendo però fermo l’onere di comunicare tempestivamente le variazioni rilevanti.
Quadro normativo e funzione dell’INPS
L’art. 23, comma 2, lettera a), del DPR 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dall’art. 7, comma 2, lettera e), del DL 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, non prevede più la comunicazione annuale dei dati relativi alle detrazioni per agevolazioni personali e/o per carichi di famiglia. La dichiarazione resa dal contribuente conserva efficacia anche per i periodi d’imposta successivi, salvo l’obbligo di comunicare ogni variazione intervenuta.
In questo contesto, la circolare richiama il ruolo del sostituto d’imposta, tenuto ad acquisire le dichiarazioni dei sostituiti per il riconoscimento del diritto alle detrazioni. Per i pensionati, tale compito è affidato all’INPS, che deve utilizzare le dichiarazioni per calcolare le detrazioni spettanti e rideterminare l’eventuale tassazione conseguente.
Schema di convenzione e soggetti ammessi
Per rendere operativa la raccolta delle dichiarazioni, l’Istituto ha predisposto un apposito modello di convenzione. Con Determinazione del Presidente n. 137 del 20 giugno 2013 è stato approvato lo schema convenzionale con i soggetti abilitati all’assistenza fiscale ai sensi del d.lgs. n. 241/1997 e successive modifiche.
Possono stipulare convenzioni singole, aderenti allo schema approvato:
- i Centri di assistenza fiscale (CAF);
- alcune associazioni professionali nazionali;
- gli altri soggetti abilitati all’assistenza fiscale, purché in possesso dei requisiti prescritti.
Associazioni professionali nazionali indicate
La circolare individua espressamente le associazioni professionali nazionali che, se munite di certificato digitale Entratel valido rilasciato dall’Agenzia delle Entrate, possono aderire alla convenzione impegnandosi a trasmettere l’elenco dei propri iscritti alla Direzione centrale Sistemi informativi e tecnologici dell’INPS per l’abilitazione. Le associazioni menzionate sono:
- Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro;
- Istituto Nazionale Revisori Legali;
- Associazione Nazionale Commercialisti;
- per i Consulenti Tributari: ANCIT, ANCOT, INT, LAPET, LAIT.
Modalità operative per i professionisti
I professionisti che intendano essere inseriti nelle liste degli abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni ai fini del riconoscimento, per l’anno 2013, del diritto alle detrazioni d’imposta, devono contattare la propria associazione di riferimento. In alternativa, se in possesso dei requisiti richiesti, possono stipulare autonomamente convenzioni singole, come pure gli altri soggetti abilitati.
Tra i requisiti essenziali è richiesto il possesso di un certificato digitale Entratel in corso di validità, rilasciato dall’Agenzia delle Entrate.
Sede competente e controlli preliminari
La stipula della convenzione avviene presso la Direzione metropolitana o provinciale INPS territorialmente competente in relazione al luogo in cui si trova la sede del soggetto interessato.
La Determinazione n. 137/2013 attribuisce ai Direttori di Area metropolitana e ai Direttori provinciali il potere di sottoscrivere, in nome, per conto e nell’interesse dell’Istituto, le singole convenzioni aderenti ai rispettivi schemi.
Prima della firma, i Direttori competenti devono verificare il possesso di tutti i requisiti necessari, tra cui:
- la qualifica del richiedente come soggetto legittimato alla stipula;
- l’insussistenza di gravi inadempienze nei rapporti con l’INPS;
- la legittimazione della persona fisica che sottoscrive;
- la validità del certificato Entratel.
Il possesso dei requisiti deve sussistere al momento della sottoscrizione della convenzione.
Procedura di stipula tramite il Portale delle convenzioni
Per arrivare alla stipula, i soggetti interessati devono prendere contatto con le Direzioni metropolitane o provinciali competenti tramite i recapiti disponibili sul sito INPS, consultando il percorso "www.inps.it" -> "le sedi INPS".
La convenzione viene predisposta attraverso il "Portale delle convenzioni", accessibile dall’intranet INPS nel percorso indicato dalla circolare. L’accesso al Portale è riservato ai Direttori competenti e agli eventuali delegati autorizzati tramite sistema IDM.
Una volta acquisiti e confermati i dati necessari, il Portale consente la stampa personalizzata della convenzione comprensiva degli allegati. Successivamente, il documento firmato e corredato dalle marche da bollo deve essere acquisito otticamente in formato elettronico e registrato nel Portale. La convenzione diviene attiva solo dopo la registrazione in banca dati della copia elettronica sottoscritta.
Copie, imposta di bollo e oneri economici
La stipula avviene in due copie originali:
- una copia è consegnata alla parte privata;
- una copia resta agli atti della Direzione metropolitana o provinciale.
Ciascuna copia è soggetta all’imposta di bollo, a carico della parte privata. Il tributo è assolto mediante una marca da bollo da euro 16,00 ogni 4 facciate del testo di convenzione.
Cause di esclusione e gravi inadempienze
Non possono stipulare la convenzione i soggetti abilitati responsabili di gravi inadempienze accertate nei rapporti con l’INPS alla data della stipula. Tali soggetti sono esclusi dall’affidamento del relativo servizio.
Gestione dei pagamenti e comunicazioni finali
I pagamenti per i servizi resi in forza della convenzione sono gestiti:
- per i CAF, dalla Direzione centrale Pensioni dell’INPS;
- per gli altri soggetti, dalle Direzioni metropolitane o provinciali presso le quali è avvenuta la stipula.
La circolare conclude invitando i Direttori di Area metropolitana e i Direttori provinciali a fornire copia del provvedimento ai soggetti interessati.
Punti principali
Quadro normativo e finalità
La circolare richiama l’art. 23, comma 2, lettera a), del DPR 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dall’art. 7, comma 2, lettera e), del DL 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106. Ne deriva che non sussiste più l’obbligo di comunicazione annuale dei dati relativi alle detrazioni per agevolazioni personali e/o per carichi di famiglia; la dichiarazione conserva efficacia anche per i periodi d’imposta successivi, salvo l’obbligo di comunicare tempestivamente le variazioni. L’INPS, quale sostituto d’imposta per i pensionati, deve acquisire le dichiarazioni per determinare correttamente le detrazioni e l’eventuale tassazione conseguente.
Soggetti abilitati e convenzioni
L’Istituto ha predisposto un modello di convenzione per la raccolta e trasmissione all’INPS delle dichiarazioni presentate dai pensionati ai fini del riconoscimento delle detrazioni. Possono stipulare convenzioni singole, aderenti allo schema approvato con Determinazione del Presidente n. 137 del 20 giugno 2013, i CAF, alcune Associazioni professionali nazionali e gli altri soggetti abilitati all’assistenza fiscale di cui al d.lgs. n. 241/1997, purché in possesso dei requisiti prescritti.
Associazioni professionali nazionali indicate
La circolare elenca le associazioni professionali nazionali abilitate, purché provviste di certificato digitale Entratel valido e impegnate, in caso di convenzione, a trasmettere l’elenco degli iscritti alla Direzione centrale Sistemi informativi e tecnologici per l’abilitazione. Sono indicate: Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro, Istituto Nazionale Revisori Legali, Associazione Nazionale Commercialisti, e per i consulenti tributari ANCIT, ANCOT, INT, LAPET e LAIT.
Modalità di adesione dei professionisti
I professionisti in possesso dei requisiti e appartenenti alle associazioni indicate devono contattare la propria associazione per essere inseriti nelle liste degli abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni per l’anno 2013. In alternativa, possono stipulare autonomamente convenzioni singole, così come gli altri soggetti abilitati. In ogni caso è richiesto il possesso di un certificato digitale Entratel in corso di validità rilasciato dall’Agenzia delle Entrate.
Competenze territoriali e procedimento di stipula
La stipula delle convenzioni avviene presso le Direzioni metropolitane o provinciali INPS territorialmente competenti in base alla sede del soggetto interessato. La Determinazione n. 137/2013 autorizza i Direttori di Area metropolitana e i Direttori provinciali a sottoscrivere le convenzioni in nome e per conto dell’Istituto. I funzionari competenti verificano tutti i requisiti al momento della sottoscrizione, inclusi la qualifica del richiedente, la legittimazione del firmatario, la validità del certificato Entratel e l’assenza di gravi inadempienze.
Gravi inadempienze e cause ostative
Sono esclusi dall’affidamento del servizio, e quindi non possono stipulare la convenzione, i soggetti abilitati responsabili di gravi inadempienze accertate nei rapporti con l’INPS alla data della stipula. La verifica dell’insussistenza di tali inadempienze rientra tra i controlli effettuati prima della sottoscrizione.
Portale delle convenzioni e attivazione
La convenzione viene predisposta tramite il "Portale delle convenzioni" accessibile su intranet.inps.it, nel percorso indicato dalla circolare. L’accesso è consentito ai Direttori competenti e agli eventuali delegati autorizzati con sistema IDM. Una volta acquisiti e confermati i dati necessari, il Portale consente la stampa personalizzata della convenzione con gli allegati. Dopo la firma e l’apposizione dei bolli, la convenzione deve essere acquisita otticamente in formato elettronico e registrata nel Portale; solo dopo la registrazione della copia elettronica sottoscritta la convenzione risulta attiva.
Bollo, copie e archiviazione
La stipula avviene in due copie originali: una è consegnata alla parte privata e una resta agli atti della Direzione competente. Entrambe le copie sono soggette all’imposta di bollo, a carico della parte privata, da assolversi con una marca da bollo da euro 16,00 ogni 4 facciate del testo di convenzione.
Gestione dei pagamenti e diffusione della circolare
I pagamenti per i servizi resi in base alla convenzione sono gestiti, per i CAF, dalla Direzione centrale Pensioni dell’INPS; per gli altri soggetti, dalle Direzioni metropolitane o provinciali presso cui è avvenuta la stipula. La circolare invita infine i Direttori di Area metropolitana e i Direttori provinciali a dare copia del provvedimento ai soggetti interessati.
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