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Provvedimento

Prescrizioni del Garante n. 99 del 23/02/2023

Provvedimento del 23 febbraio 2023

Garante Privacy99

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha esaminato un reclamo contro una testata giornalistica per la pubblicazione online della fotografia del volto di un soggetto coinvolto in un procedimento penale, successivamente annullato nella fase cautelare ma poi definito con condanna in primo grado. L’Autorità ha ritenuto che la pubblicazione rientrasse nell’esercizio del diritto di cronaca, in presenza di interesse pubblico ed essenzialità dell’informazione, e ha valorizzato anche esigenze di identificazione del soggetto in un contesto di cronaca giudiziaria. Per tali ragioni il reclamo è stato dichiarato infondato e non è stata disposta la rimozione dell’immagine.

Reclamo contro Pubblisud Progresso S.r.l. per la pubblicazione online della fotografia di un indagato in articoli di cronaca giudiziaria

Reclamo contro la pubblicazione online della fotografia di un indagato

Il Garante per la protezione dei dati personali ha esaminato il reclamo presentato contro Pubblisud Progresso S.r.l., editore del sito di informazione locale www.ilvibonese.it, in relazione alla pubblicazione online della fotografia del volto del reclamante nell’ambito di articoli di cronaca giudiziaria. Il procedimento è stato avviato a seguito della segnalazione dell’interessato, che chiedeva la rimozione dell’immagine pubblicata dopo un’operazione di polizia e la successiva misura cautelare poi annullata dal Tribunale del riesame.

Fatti posti a base del reclamo

Il reclamante ha riferito che il 9 aprile 2019 la Polizia di Stato eseguiva un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nell’ambito di una operazione convenzionalmente denominata "XX". La misura era stata disposta per reati di associazione di stampo mafioso, tentata estorsione, partecipazione ad associazione dedita al traffico di stupefacenti e cessione di sostanze stupefacenti aggravata dalle modalità mafiose. Nello stesso giorno si teneva una conferenza stampa con la partecipazione di rappresentanti della Procura e della Polizia di Stato. Successivamente, il 6 maggio 2019, il Tribunale del riesame annullava la misura cautelare per difetto di gravità indiziaria.

Il reclamo segnalava la permanenza, nel sito della testata, di un’immagine in primo piano del volto del reclamante, pubblicata in più occasioni tra il 2019 e il 2020 e ancora rinvenibile negli URL indicati. L’interessato contestava la diffusione di tale immagine nell’ambito della cronaca giudiziaria, chiedendone la rimozione.

Riscontro del titolare del trattamento

A seguito della richiesta di informazioni dell’Ufficio, Pubblisud Progresso S.r.l. ha rappresentato che le foto-tessera erano state messe a disposizione dei fotografi e dei giornalisti durante la conferenza stampa. Ha inoltre sostenuto che la fotografia era rilevante perché nel medesimo procedimento era imputato un altro soggetto con lo stesso cognome e che si trattava di una foto-tessera, non di una foto segnaletica, con conseguente inapplicabilità, secondo la società, dell’art. 114 c.p.p.

La società non ha poi presentato memorie difensive nel termine di 30 giorni indicato nella comunicazione di avvio del procedimento.

Quadro normativo richiamato

Nel corso dell’istruttoria e nella decisione il Garante ha richiamato:

  • l’art. 77 GDPR, quale base del reclamo;
  • l’art. 57, par. 1, lett. f), GDPR, per la decisione sul reclamo;
  • l’art. 78 GDPR e gli artt. 152 del Codice privacy e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, per l’opposizione all’autorità giudiziaria;
  • gli artt. 2-quater, comma 4, 137 e 139 del Codice privacy;
  • gli artt. 6, 8 e 12 delle Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica;
  • l’art. 168 del Codice, richiamato in via generale per le falsità nelle dichiarazioni al Garante.

Valutazioni del Garante sul bilanciamento tra privacy e cronaca

L’Autorità ha ribadito che il giornalista può diffondere dati personali anche senza consenso dell’interessato, purché la divulgazione resti nei limiti del diritto di cronaca e, in particolare, rispetti il requisito dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Tale criterio è stato richiamato anche per la cronaca relativa a procedimenti penali.

Il Garante ha osservato che la pubblicazione dei dati identificativi delle persone a carico delle quali è instaurato un procedimento non è automaticamente preclusa dall’ordinamento, potendo rientrare nelle garanzie di trasparenza e di controllo dei cittadini sull’attività di giustizia. È stato inoltre valorizzato che la notizia riguardava un’operazione di polizia relativa a gravi fatti di mafia, certamente connotata da interesse pubblico.

Con specifico riguardo alle fotografie, il Garante ha ritenuto che la pubblicazione di una sequenza di immagini dei soggetti coinvolti, con il volto in posizione frontale, possa rientrare nel diritto di cronaca, a condizione che siano rispettate le cautele dell’art. 8 delle Regole deontologiche a tutela della dignità della persona ritratta. È stato inoltre richiamato il principio secondo cui, salvo rilevanti motivi di interesse pubblico o comprovati fini di giustizia e di polizia, il giornalista non deve riprendere o produrre immagini di persone in stato di detenzione senza il consenso dell’interessato.

Ragioni dell’infondatezza del reclamo

Nel caso concreto, il Garante ha ritenuto che la pubblicazione della fotografia fosse sorretta da ragioni di interesse pubblico, tenuto conto della gravità delle accuse contestate al reclamante e del fatto che tali accuse si sarebbero poi rivelate fondate in primo grado. L’Autorità ha anche considerato che l’immagine poteva rispondere a un’esigenza di identificazione più precisa del soggetto indagato, esigenza ritenuta ancor più attuale alla luce dell’annullamento della misura cautelare e della conseguente rimessione in libertà.

Per tali motivi, il reclamo è stato dichiarato infondato e non è stata accolta la richiesta di rimozione dell’immagine oggetto di contestazione.

Esito e tutela giurisdizionale

Il provvedimento conclude dichiarando infondato il reclamo ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), GDPR. È inoltre indicata la possibilità di proporre opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, ai sensi dell’art. 78 GDPR, degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, ovvero 60 giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Punti principali

Origine del procedimento e contenuto del reclamo

Il procedimento trae origine da un reclamo ex art. 77 GDPR presentato da un interessato nei confronti di Pubblisud Progresso S.r.l., gestore del sito di informazione www.ilvibonese.it. Il reclamante contestava la pubblicazione, in diverse date tra aprile 2019 e maggio 2020, di un’immagine che lo ritraeva in primo piano, insieme ad altre fotografie di persone coinvolte nella medesima indagine, in relazione a un’operazione di polizia e a un provvedimento cautelare poi annullato dal Tribunale del riesame.

Posizione del titolare del trattamento

Nella risposta all’Autorità, la società ha sostenuto che le foto-tessera erano state rese disponibili a fotografi e giornalisti durante la conferenza stampa dell’operazione; che l’immagine era rilevante per distinguere il reclamante da un altro imputato con lo stesso cognome; e che si trattava di foto-tessera e non di foto segnaletica, con conseguente esclusione, secondo il titolare, dell’applicazione dell’art. 114 c.p.p.

Norme richiamate e contestazioni iniziali

Nella comunicazione di avvio del procedimento, il Garante ha contestato le possibili violazioni degli artt. 2-quater, comma 4, 137 e 139 del Codice privacy e degli artt. 6 e 8 delle Regole deontologiche. Nel provvedimento vengono inoltre richiamati l’art. 137, comma 3, del Codice, il principio di essenzialità dell’informazione, e l’art. 8 delle Regole deontologiche in tema di immagini di persone in stato di detenzione. È richiamato anche l’art. 168 del Codice per il caso di dichiarazioni o atti falsi al Garante, senza che nel caso concreto sia stata accertata tale fattispecie.

Valutazione del Garante sul diritto di cronaca

L’Autorità ha ritenuto che il giornalista possa diffondere dati personali senza consenso quando ricorrano i limiti del diritto di cronaca, e in particolare quando l’informazione sia essenziale rispetto a fatti di interesse pubblico. In materia di cronaca giudiziaria, la pubblicazione dei dati identificativi delle persone coinvolte in un procedimento penale non è di per sé vietata, essendo compatibile con le esigenze di trasparenza e controllo sull’attività di giustizia. Nel caso esaminato, la notizia dell’arresto di soggetti coinvolti in un’importante indagine di stampo mafioso è stata ritenuta di evidente interesse pubblico.

Esito finale

Il Garante ha ritenuto che la pubblicazione della fotografia del reclamante, inserita in una sequenza di immagini relative agli indagati, fosse supportata da ragioni di interesse pubblico e rispondesse anche a esigenze di più precisa identificazione del soggetto, soprattutto alla luce dell’annullamento della misura cautelare e della successiva rimessione in libertà. Ne è derivata la dichiarazione di infondatezza del reclamo, con rigetto della richiesta di rimozione dell’immagine.

Come è indicizzato

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