Sentenza del 03/02/2017 n. 2868 - Corte di Cassazione
ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA Notifica eseguita dal messo comunale ex art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 - Consegna dell'atto a persona di famiglia - Raccomandata informativa - Necessità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, sostenendo che la notifica dell'avviso di accertamento consegnato al coniuge convivente fosse valida anche senza l'invio della raccomandata informativa. Secondo l'Ufficio, l'art. 139, comma 2, c.p.c. non richiederebbe tale comunicazione quando l'atto sia consegnato a una persona di famiglia. Il contribuente ha invece sostenuto che, in base all'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, la raccomandata informativa costituisse un adempimento essenziale della notifica eseguita dal messo comunale o dal messo speciale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, confermando la decisione favorevole al contribuente. Ha stabilito che, quando l'avviso di accertamento viene consegnato a una persona diversa dal destinatario, anche se appartenente alla famiglia e convivente, il messo notificatore deve inviare la raccomandata informativa prevista dall'art. 60, comma 1, lett. b-bis, del d.P.R. n. 600 del 1973. Tale adempimento è essenziale per il perfezionamento della notifica. L'Agenzia è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 3.200 euro, oltre spese generali e accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973
Il messo deve dare notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata.
La disposizione, nella lett. b-bis, impone l'invio della raccomandata informativa ogni volta che l'atto sia consegnato a persona diversa dal destinatario, compresa una persona di famiglia o convivente. La raccomandata è un adempimento essenziale della procedura notificatoria.
Articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile
L'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 rinvia alle norme del codice di procedura civile in materia di notificazioni.
Il rinvio alle regole processuali civili opera salvo le specifiche modifiche previste dalla disciplina tributaria; pertanto, la disciplina speciale dell'art. 60 prevale quando richiede ulteriori adempimenti.
Art. 139, comma 2, del codice di procedura civile
Consegna della copia dell'atto a persona di famiglia o addetta alla casa.
La regola generale del codice di procedura civile può consentire la notifica mediante consegna a un familiare senza ulteriori formalità, ma tale disciplina è integrata e resa più rigorosa dall'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 per gli atti tributari notificati dai messi.
Art. 148 del codice di procedura civile
Relata di notificazione e indicazione della persona alla quale l'atto è consegnato.
La relata deve documentare correttamente le modalità della consegna, indicando il consegnatario, la sua qualità e il luogo della notificazione; tuttavia, tali indicazioni non sostituiscono la raccomandata informativa richiesta dalla normativa tributaria.
Art. 140 del codice di procedura civile
Notifica in caso di irreperibilità relativa.
La Corte richiama il principio secondo cui, nei casi di irreperibilità relativa, il procedimento notificatorio richiede il compimento di tutti gli adempimenti previsti, inclusa la raccomandata informativa e, secondo la giurisprudenza costituzionale richiamata, il suo ricevimento o il decorso del termine previsto.
Art. 37, comma 27, lett. a), del D.L. n. 223 del 2006
Modifica dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973.
La novella ha introdotto l'obbligo espresso di informare il destinatario mediante raccomandata quando la copia dell'atto viene consegnata a soggetto diverso dal destinatario.
Corte costituzionale, sentenze n. 3 del 2010 e n. 258 del 2012
La notifica non si perfeziona per il destinatario con la sola spedizione della raccomandata informativa.
Per garantire l'effettiva conoscibilità dell'atto, la notifica si perfeziona con il ricevimento della raccomandata informativa o, comunque, dopo il decorso del termine stabilito dalla legge dalla relativa spedizione, secondo la disciplina applicabile.
Massime di principio
- Per gli avvisi di accertamento notificati da messi comunali o messi speciali, la consegna dell'atto a un familiare o convivente non esclude l'obbligo di inviare la raccomandata informativa al destinatario.
- La raccomandata informativa è un requisito sostanziale della notifica tributaria e la sua omissione può determinare l'invalidità o il mancato perfezionamento della notifica dell'atto presupposto.
- La disciplina speciale tributaria dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 prevale sulle regole generali dell'art. 139 c.p.c. quando introduce garanzie ulteriori per la conoscenza effettiva dell'atto.
- In caso di contestazione, occorre verificare la relata di notifica, l'identità e la qualità del consegnatario, l'invio della raccomandata informativa e, ove rilevante, il suo ricevimento o il decorso del termine legale.
- La sola circostanza che il consegnatario sia un familiare convivente non rende automaticamente valida la notifica dell'avviso di accertamento se manca la successiva comunicazione informativa prevista dalla legge.
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