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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21924/2026 del 26/06/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

Al centro della lite vi era un accordo commerciale del 29.11.2012 tra una società committente e una società appaltatrice/subappaltatrice, collegato a commesse Telecom, nel quale era prevista una garanzia di volume di attività pari a euro 60.000 annui pro capite per ciascuna unità produttiva che la società subappaltatrice avrebbe assunto. I lavoratori, già dipendenti della subappaltatrice, deducevano che tale assetto negoziale avrebbe imposto alla committente di garantire volumi sufficienti a coprire i costi dei loro rapporti di lavoro e a preservarne l’occupazione, almeno fino alla durata della commessa. In primo grado ottennero solo il riconoscimento di differenze retributive, mentre fu rigettata la domanda risarcitoria per la perdita del posto di lavoro. In appello impugnarono solo il capo sul risarcimento, sostenendo: a) che la Corte territoriale avesse male interpretato il contratto, violando gli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c., poiché la clausola sulla garanzia dei volumi doveva essere letta come obbligo di copertura dei costi dei singoli rapporti di lavoro e non come mero parametro quantitativo; b) che il contratto dovesse essere qualificato come contratto con effetti protettivi del terzo, così da consentire loro di agire per il risarcimento del danno da inesatta esecuzione senza necessità di previa impugnazione dei licenziamenti. La Corte d’appello aveva però escluso sia l’inadempimento della committente, sia la responsabilità risarcitoria della subappaltatrice, rilevando inoltre che la perdita del lavoro non era stata oggetto di impugnativa. In cassazione i lavoratori hanno riproposto due motivi: violazione dei canoni ermeneutici per non aver valorizzato il complesso degli atti negoziali e per non aver riconosciuto un obbligo di garanzia occupazionale; violazione delle medesime regole interpretative e di norme sui licenziamenti collettivi/individuali, per il mancato riconoscimento della natura protettiva del contratto verso i lavoratori terzi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la censura, pur formalmente incardinata sulla violazione degli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c., mirava in realtà a ottenere una diversa lettura del testo negoziale: l’interpretazione adottata dalla Corte d’appello è stata giudicata plausibile, non illogica e conforme ai criteri ermeneutici, poiché aveva letto la clausola sulla garanzia dei volumi nel contesto dell’intera operazione economica, come parametro complessivo di fatturato e non come copertura dei costi dei singoli rapporti di lavoro. La Cassazione ha ribadito che l’interpretazione del contratto è accertamento di fatto riservato al giudice di merito e sindacabile solo per violazione dei canoni legali o per motivazione inesistente/manifestamente illogica, non per la mera prospettazione di una lettura alternativa. Il secondo motivo è stato ritenuto assorbito/inconferente: una volta esclusa la violazione contrattuale dedotta, la qualificazione del negozio come contratto con effetti protettivi del terzo non mutava l’esito; inoltre la domanda risarcitoria appariva comunque diretta ad aggirare la mancata impugnazione dei licenziamenti e il rigetto della diversa pretesa di interposizione fittizia. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto con condanna alle spese e applicazione dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    Il senso letterale del testo è punto di partenza dell’interpretazione, ma il giudice può valorizzare il coordinamento delle clausole e il comportamento complessivo per ricostruire la comune intenzione delle parti.

  • art. 1363 c.c.

    La clausola va letta nel contesto dell’intero assetto negoziale e non isolatamente.

  • art. 1366 c.c.

    La censura di violazione della buona fede nell’interpretazione deve essere specifica; non basta contrapporre una lettura alternativa del contratto.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il motivo di ricorso per cassazione non può risolversi in una mera critica del risultato interpretativo, ma deve indicare specificamente la violazione dei canoni legali di ermeneutica.

  • art. 360 c.p.c.

    Nel sistema novellato, il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato alla soglia del "minimum costituzionale".

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La causa è stata decisa in camera di consiglio ai sensi del procedimento accelerato previsto dalla norma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Il rigetto del ricorso integra il presupposto per il raddoppio del contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Il contributo unificato aggiuntivo è dovuto se previsto dalla norma.

  • art. 24 l. 223/1991

    È invocata dai ricorrenti a sostegno della tesi sulla tutela dei lavoratori e sulla necessità di non aggirare la disciplina dei licenziamenti collettivi.

  • art. 21 l. 604/1966

    È richiamata dai ricorrenti in collegamento con la disciplina dell’impugnazione del licenziamento e la tutela risarcitoria.

Massime di principio

  • L’interpretazione del contratto è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e, in cassazione, è censurabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione manifestamente illogica/incongrua; non è consentito trasformare il ricorso in una mera proposta di lettura alternativa più favorevole.
  • La censura di violazione degli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c. deve indicare in modo puntuale dove il giudice di merito avrebbe errato nell’uso dei criteri ermeneutici; la mera contrapposizione di un significato diverso della clausola non integra vizio di legittimità.
  • Il senso letterale della clausola è solo il punto di avvio dell’indagine interpretativa, che può e deve estendersi al coordinamento sistematico delle pattuizioni e alla valutazione complessiva dell’operazione negoziale, quando ciò sia necessario a ricostruire la comune intenzione delle parti.
  • Quando una pretesa risarcitoria viene costruita per ottenere in via indiretta ciò che non è stato azionato o non è più azionabile direttamente, il giudice può escluderla se risulta che essa mira sostanzialmente ad aggirare la disciplina applicabile al diverso rapporto giuridico presupposto.
  • Se il giudice di merito esclude l’esistenza dell’inadempimento dedotto, la diversa qualificazione del contratto come fonte di protezione del terzo non è sufficiente, da sola, a fondare il risarcimento invocato.

Come è indicizzato

MaterieContratto preliminareImpugnazioniLicenziamento
RamiContrattiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazioneGiusta causa
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaNesso di causalità

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