Circolare INAIL n. 07 del 18 gennaio 1985
Violazioni formali in materia di dati richiesti con il modulo di "dichiarazione delle retribuzioni".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina come devono essere qualificate e contestate le violazioni formali connesse alla mancata, tardiva o incompleta presentazione della dichiarazione delle retribuzioni. Vengono distinti i casi in cui mancano del tutto i dati, quelli in cui la dichiarazione è presentata ma incompleta o su modulo non corretto, e quelli in cui il deposito avviene oltre termine. La circolare chiarisce inoltre che la successiva richiesta di dati omessi, in linea generale, deve essere considerata un semplice sollecito non sanzionabile, salvo casi particolari. Vengono infine indicate le modalità operative per la segnalazione dei dati mancanti al Servizio meccanizzazione, con utilizzo del mod. 180-D.L., del terminale TC 800 in "tipo di lavoro 9" e invio mensile dei supporti magnetici.
Violazioni formali nella dichiarazione delle retribuzioni: contestazione, richiesta dati mancanti e trasmissione telematica dei dati
Violazioni formali nella dichiarazione delle retribuzioni
La circolare interviene sulla gestione delle violazioni formali connesse alla "dichiarazione delle retribuzioni", precisando come debbano essere contestate, quali norme risultino violate nei diversi casi e con quali modalità vadano richiesti i dati omessi. L'obiettivo è uniformare l'azione delle Sedi sia sotto il profilo sanzionatorio sia sotto il profilo operativo, anche in raccordo con il Servizio meccanizzazione.
Ambito delle violazioni considerate
La circolare distingue tre fattispecie principali:
- mancato invio della dichiarazione;
- invio nei termini ma con omissione totale o parziale di dati, oppure senza utilizzare il modulo fornito dall'Istituto;
- invio oltre il termine prescritto.
Nel primo caso si configura una duplice violazione: del comma 5 dell'articolo 28 del Testo Unico per il mancato rispetto del termine e dell'articolo 24 del Testo Unico per la mancata fornitura dei dati richiesti. Nei casi di dichiarazione incompleta o non redatta sul modulo INAIL, la violazione riguarda gli articoli 24 e/o 13 del Testo Unico. Se più violazioni coesistono, possono ricorrere le condizioni per l'applicazione dell'articolo 8 della legge n. 689/1981 e della tabella D richiamata dalla deliberazione consiliare allegata alla circolare n. 20/52 T.U./1983.
Contestazione e indicazione delle norme violate
La circolare sottolinea che, nella notificazione della violazione formale, è necessario indicare espressamente le norme di legge violate. Non è quindi sufficiente una formula generica di contestazione di omissione di dati: la Sede deve precisare puntualmente gli articoli del Testo Unico interessati, e, ove ne ricorrano i presupposti, richiamare anche l'articolo 8 della legge n. 689/1981.
Richiesta di integrazione e natura del sollecito
Viene chiarito che la successiva richiesta di dati omessi, se non riscontrata dal datore di lavoro, potrebbe in astratto integrare una nuova violazione formale dell'articolo 24 del Testo Unico. Tuttavia, poiché tale richiesta è comunque collegata a un comportamento omissivo già contestato, essa deve essere considerata un semplice "sollecito", non autonomamente sanzionabile.
Casi in cui si chiede soltanto il dato mancante
Se l'omissione riguarda esclusivamente:
- il codice U.S.L.;
- i giorni lavorativi in cui l'azienda artigiana abbia occupato dipendenti diversi dagli apprendisti,
la Sede non formula una contestazione formale, ma si limita alla richiesta del dato o dei dati mancanti. La circolare motiva tale soluzione osservando che non esiste una norma che imponga ai datori di lavoro la comunicazione di tali elementi.
Procedura operativa per le dichiarazioni incomplete
Per le omissioni di dati previsti dal modulo della dichiarazione delle retribuzioni, e in particolare nei casi in cui gli elementi forniti consentano comunque la liquidazione del premio, la Sede deve procedere a un esame sommario della dichiarazione. Ove rilevi l'incompletezza, indipendentemente dalla puntuale individuazione dei singoli elementi mancanti, deve notificare la violazione formale mediante il mod. 180-D.L., richiamando esplicitamente gli articoli del Testo Unico violati e, se ne ricorrono i presupposti, l'articolo 8 della legge n. 689/1981.
Successivamente, la Direzione generale - Servizio meccanizzazione, accertati gli specifici elementi mancanti, provvede alla stampa e all'invio alle Sedi della comunicazione e del questionario conformi ai fac-simile allegati, da trasmettere agli interessati con plico postale ordinario.
Coordinamento tra Servizio meccanizzazione e Sedi
La circolare precisa che la stampa delle comunicazioni avviene in occasione dell'elaborazione delle regolazioni premio ai sensi dell'articolo 28, comma 6, del Testo Unico. Per le dichiarazioni che saranno segnalate all'archivio magnetico dal mese di maggio in poi, l'individuazione e la richiesta dei dati mancanti devono quindi essere effettuate direttamente dalle Sedi, che, ove possibile, contestano contestualmente la violazione formale e richiedono l'integrazione dei dati.
Se, nonostante l'ulteriore richiesta, il datore di lavoro non fornisce gli elementi, la circolare suggerisce di acquisirli in occasione di accessi nella stessa località per altre incombenze, così da non gravare gli addetti al servizio ispettivo di incarichi specifici.
Modalità di segnalazione dei dati mancanti
Per i dati che influiscono sulla determinazione e verifica del premio dovuto, la segnalazione alla Direzione generale - Servizio meccanizzazione deve avvenire mediante le normali procedure. Per i dati che non incidono direttamente sulla determinazione del premio, invece, la Sede deve utilizzare esclusivamente il terminale TC 800 operando in "tipo di lavoro 9".
In tale ipotesi è necessario digitare nel campo "retribuzioni Infortuni" il valore zero, poiché tale informazione non sarà considerata ai fini dell'aggiornamento dell'archivio magnetico.
Trasmissione dei supporti magnetici
I supporti magnetici contenenti i dati segnalati devono essere trasmessi con cadenza mensile al competente Ispettorato, con la dicitura "Tipo lavoro 9 per soli dati mancanti". Le Direzioni di Ispettorato devono poi inoltrarli alla Direzione generale - Servizio meccanizzazione con il mezzo più rapido e sicuro, utilizzando la lettera tipo allegata e indicando per ciascuna Sede:
- il numero dei floppy disk trasmessi;
- il numero dei record;
- le unità che non hanno effettuato invii.
Allegati
La circolare contiene strumenti operativi per l'attuazione delle istruzioni impartite. In particolare:
- un modello di richiesta di dati omessi da inviare alla ditta, con riferimento alla posizione assicurativa e al periodo assicurativo interessato;
- un questionario con l'elenco dei dati da integrare, tra cui ore lavorate, dipendenti in forza al 30 giugno, soggetti esposti a silicosi/asbestosi, retribuzioni correlate, soci assicurati, collaboratori familiari e lavoratori a domicilio;
- una lettera tipo per la trasmissione dei supporti magnetici alla Direzione generale - Servizio meccanizzazione.
Nel complesso, la circolare organizza una procedura uniforme per la contestazione delle violazioni formali, la richiesta di integrazione dei dati e la successiva gestione informatica delle informazioni mancanti, distinguendo con precisione i casi sanzionabili da quelli che richiedono soltanto un sollecito o una semplice richiesta di chiarimenti.
Punti principali
Qualificazione delle violazioni formali
La circolare individua tre ipotesi principali: mancato invio della dichiarazione, invio nei termini ma con omissione di dati o mancato utilizzo del modulo INAIL, e invio tardivo. In base ai casi, risultano violate le norme del Testo Unico richiamate negli articoli 28, comma 5, 24 e 13; se coesistono più violazioni, può trovare applicazione l'articolo 8 della legge n. 689/1981 e la tabella D della deliberazione consiliare richiamata.
Obbligo di indicare espressamente le norme violate
Nella notificazione della violazione formale le Sedi devono indicare in modo puntuale le norme di legge violate. Non è sufficiente una generica contestazione di omissione di dati, perché l'Istituto deve specificare la base normativa della violazione riscontrata.
Richiesta successiva di dati omessi
Il mancato riscontro a una successiva richiesta di integrazione dei dati potrebbe astrattamente configurare una nuova violazione dell'articolo 24 del Testo Unico. Tuttavia la circolare dispone che tale richiesta sia trattata come semplice sollecito, quindi non autonomamente sanzionabile, poiché si collega a un comportamento omissivo già contestato.
Casi in cui si richiede solo il dato mancante
Se l'omissione riguarda soltanto il codice U.S.L. oppure i giorni lavorativi in cui un'azienda artigiana ha occupato dipendenti diversi dagli apprendisti, la Sede non avvia la contestazione formale ma si limita a chiedere il dato mancante, poiché non vi è una norma che imponga espressamente tale comunicazione da parte del datore di lavoro.
Procedura per la contestazione e il reperimento dei dati
Per le dichiarazioni incomplete che impediscono o incidono sulla liquidazione del premio, la Sede effettua un esame sommario della dichiarazione e, se rileva incompletezze, notifica la violazione con il mod. 180-D.L., indicando gli articoli del Testo Unico violati e, se ne ricorrono i presupposti, l'articolo 8 della legge n. 689/1981. Successivamente il Servizio meccanizzazione stampa e invia alle Sedi la comunicazione e il questionario da spedire agli interessati con plico postale ordinario.
Gestione dei dati mancanti e ruolo delle Sedi
Poiché la stampa delle comunicazioni avviene in occasione dell'elaborazione delle regolazioni premio ex articolo 28, comma 6, le dichiarazioni segnalate all'archivio magnetico da maggio in poi devono essere trattate direttamente dalle Sedi, che, ove possibile, procedono contestualmente sia alla notificazione della violazione sia alla richiesta dei dati mancanti. Se il datore di lavoro continua a non fornire gli elementi, i funzionari ispettivi possono acquisirli in occasione di accessi nella stessa località per altre incombenze.
Modalità tecniche di segnalazione al Servizio meccanizzazione
Per i dati che influiscono sulla determinazione e verifica del premio dovuto devono essere seguite le ordinarie procedure. Per i dati che non incidono direttamente sul premio, la Sede deve usare esclusivamente il terminale TC 800 in "tipo di lavoro 9". In questo caso nel campo "retribuzioni Infortuni" deve essere digitato il valore zero, perché l'informazione non sarà considerata ai fini dell'aggiornamento dell'archivio magnetico.
Trasmissione mensile dei supporti magnetici
I supporti magnetici relativi ai dati mancanti devono essere trasmessi con cadenza mensile al competente Ispettorato, recando la dicitura "Tipo lavoro 9 per soli dati mancanti". Le Direzioni di Ispettorato inoltrano poi tali supporti alla Direzione generale - Servizio meccanizzazione con il mezzo più rapido e sicuro, usando la lettera tipo allegata e indicando per ogni Sede il numero dei floppy disk e dei record trasmessi, oltre alle unità che non hanno effettuato invii.
Allegati operativi
La circolare include un modello di richiesta dei dati omessi da inviare alla ditta e un questionario con l'elenco dei dati da integrare nella dichiarazione delle retribuzioni, tra cui ore lavorate, dipendenti in forza al 30 giugno, soggetti esposti a silicosi/asbestosi, retribuzioni correlate, soci assicurati, collaboratori familiari e lavoratori a domicilio. È inoltre allegata una lettera tipo per la trasmissione dei floppy disk dalle Direzioni di Ispettorato al Servizio meccanizzazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INAIL, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INAIL
- Circolare · 14 gen 1985Circolare INAIL n. 03 del 14 gennaio 1985
- Circolare · 14 gen 1985Circolare INAIL n. 04 del 14 gennaio 1985
- Circolare · 23 gen 1985Circolare INAIL n. 09 del 23 gennaio 1985
- Circolare · 1 feb 1985Circolare INAIL n. 10 del 01 febbraio 1985
- Circolare · 14 feb 1985Circolare INAIL n. 11 del 14 febbraio 1985
- Circolare · 19 dic 1984Circolare INAIL n. 88 del 19 dicembre 1984
Cerchi altro? Cerca gratis in INAIL →