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Sentenza

Sentenza n. 2424/2026 - Milano, Sezione 5

per l'ottemperanza alla Sentenza del Tribunale di Como, Sezione Lavoro, n. 310/2024 pubblicata il 07/11/2024.

Giustizia amministrativa202502871

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Como, Sezione Lavoro, n. 310/2024, recante condanna al pagamento degli importi dovuti a titolo di carta docente

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza dopo che il Ministero, nonostante la notifica della sentenza di condanna il 5 dicembre 2024, non aveva corrisposto gli importi dovuti per le annualità 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, pari a 500 euro per ciascun anno. Il titolo era passato in giudicato ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni. La ricorrente ha dedotto la persistente inerzia amministrativa e ha chiesto l'esecuzione integrale del giudicato, nonché la condanna dell'amministrazione al pagamento di un'ulteriore somma di denaro ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con una memoria di stile, senza contestare l'esistenza o l'ammontare del credito e senza fornire indicazioni sull'andamento della procedura di pagamento.

La decisione

Il TAR ha dichiarato l'inottemperanza del Ministero, rilevando che il giudicato era stato ritualmente notificato, che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni e che non risultava effettuato alcun pagamento, neppure parziale. Ha ordinato all'amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza entro 90 giorni dalla notificazione della decisione a istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, attribuendogli un termine di 60 giorni dall'investitura e consentendogli di operare direttamente o tramite funzionario delegato, anche avvalendosi delle strutture amministrative competenti. Ha escluso il compenso del commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Ha invece respinto la domanda di astreinte, ritenendola manifestamente iniqua in rapporto alla natura e all'entità del debito e richiamando la necessità di evitare locupletazioni eccessive o sanzioni sproporzionate nei confronti del debitore pubblico. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese, liquidate in 800 euro oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Il testo richiama l'art. 114 c.p.a. e, in particolare, il comma 4, lett. e).

    La norma consente al giudice dell'ottemperanza di imporre, anche d'ufficio, una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; tale misura può essere esclusa quando risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento

    Il decorso del termine dilatorio consente di ravvisare l'inadempimento dell'amministrazione rispetto a un titolo esecutivo di condanna al pagamento.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002

    rimborso del contributo unificato come per legge solo se dovuto nel presente giudizio

    La disposizione è richiamata ai fini della regolazione del rimborso del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la mancata esecuzione di un giudicato di condanna al pagamento da parte di una pubblica amministrazione integra inottemperanza quando il titolo sia passato in giudicato, sia stato ritualmente notificato e sia decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per l'adempimento dei debiti pubblici.
  • Quando l'amministrazione non contesta né l'an né il quantum del credito e non documenta pagamenti, anche parziali, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione integrale del giudicato entro un termine perentorio e nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • La nomina del commissario ad acta può essere accompagnata dall'attribuzione di un termine ulteriore per l'esecuzione e dalla facoltà di operare tramite un funzionario delegato o con il supporto delle strutture amministrative competenti; quando l'attività rientra nei compiti istituzionali del commissario, non è dovuto uno specifico compenso.
  • L'astreinte prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata quando, in concreto, risulti manifestamente iniqua in rapporto alla natura e all'entità del debito pubblico, anche per evitare locupletazioni eccessive o sanzioni eccessivamente afflittive.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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