Sentenza del 27/03/2015 n. 6202 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, denunciando un vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo e controverso, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. La controversia riguardava avvisi di rettifica relativi a IRPEG, ILOR e IVA per il 1997, fondati sulla presunta indebita deduzione di costi e detrazione di IVA per operazioni inesistenti o non inerenti, nonché sull’omessa indicazione di ricavi imponibili. I giudici di merito avevano ritenuto insufficienti gli elementi indiziari forniti dall’Amministrazione finanziaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’Agenzia delle Entrate perché il motivo non rispettava l’onere previsto, a pena di inammissibilità, dall’art. 366-bis c.p.c. applicabile ratione temporis. In particolare, il ricorso non indicava in modo chiaro il fatto controverso né spiegava puntualmente le ragioni per cui l’asserita insufficienza o contraddittorietà della motivazione avrebbe inciso sulla decisione. L’Agenzia delle Entrate è stata inoltre condannata a rimborsare alla società contribuente le spese del giudizio, liquidate in 8.000 euro per compensi e 200 euro per esborsi, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo e controverso per il giudizio
La norma consentiva di denunciare in cassazione un vizio della motivazione relativo a un fatto decisivo per la controversia. Tuttavia, la censura doveva essere formulata rispettando gli specifici requisiti processuali previsti dalla legge.
Art. 366-bis c.p.c.
chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione
La disposizione imponeva, a pena di inammissibilità, di indicare chiaramente il fatto controverso e il nesso tra il vizio motivazionale denunciato e l’esito della causa. Tale requisito era autonomo rispetto alla semplice specificità del motivo di ricorso.
Art. 2729 c.c.
I giudici di merito avevano ritenuto che gli elementi indiziari forniti dall’Amministrazione finanziaria non fossero sufficientemente gravi, precisi e concordanti per fondare la rettifica fiscale.
Art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
La Corte ha distinto il requisito generale di specificità del motivo dall’ulteriore obbligo previsto dall’art. 366-bis c.p.c., volto a rendere immediatamente verificabile l’ammissibilità della censura e il suo collegamento causale con la decisione impugnata.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è sufficiente affermare genericamente che la motivazione della sentenza sia insufficiente o contraddittoria: occorre individuare con precisione il fatto decisivo controverso e spiegare perché il vizio avrebbe potuto determinare una decisione diversa.
- Quando la legge processuale applicabile richiede un quesito o una specifica indicazione a pena di inammissibilità, il mancato rispetto di tale requisito impedisce alla Corte di esaminare il merito della censura, anche se la questione sostanziale potrebbe essere rilevante.
- La Corte di cassazione non riesamina liberamente la valutazione degli indizi e delle prove compiuta dai giudici di merito; è necessario dimostrare un effettivo vizio giuridico o motivazionale, formulato secondo i requisiti processuali previsti.
- In materia tributaria, la contestazione di operazioni inesistenti o di costi e detrazioni indebiti deve essere sostenuta da elementi probatori o presuntivi adeguati; se gli elementi dell’Amministrazione non risultano gravi, precisi e concordanti, la pretesa fiscale può essere annullata.
- La parte che propone un’impugnazione inammissibile può essere condannata al pagamento delle spese del giudizio, indipendentemente dall’esame nel merito della controversia.
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