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Ordinanza

Ordinanza n. 18/2026 - Palermo, Sezione 1

Giustizia amministrativa202502300

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: atti regionali di determinazione degli aggregati e dei tetti di spesa per l’assistenza specialistica da privato per l’anno 2025, nonché il documento sul fabbisogno di specialistica ambulatoriale e le circolari esplicative

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assessorato regionale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le strutture sanitarie private hanno impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, il decreto regionale di determinazione degli aggregati regionali e provinciali di spesa per l’assistenza specialistica da privato per il 2025, il decreto di approvazione del documento sul fabbisogno di specialistica ambulatoriale, le relative circolari applicative e gli atti connessi. Le censure riguardavano, per quanto emerge dall’ordinanza, la presunta violazione dell’accordo con le organizzazioni sindacali, l’eccesso di potere e il difetto di motivazione nella definizione dei criteri generali e nella distribuzione delle economie di spesa, nonché l’illegittimità della cosiddetta clausola di salvaguardia. Era inoltre prospettata l’esistenza di un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall’applicazione degli atti impugnati.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. In sede di sommaria cognizione, ha ritenuto insussistente un sufficiente fumus boni iuris. Quanto alla dedotta violazione dell’accordo con le organizzazioni sindacali, ha osservato che la normativa regionale prevede un confronto non riconducibile a una logica prettamente concertativa e che, nel caso concreto, lo svolgimento del confronto risultava documentato. Ha escluso, allo stato, che la definizione dei criteri generali per i tetti di spesa regionali e provinciali fosse affetta dai dedotti vizi di eccesso di potere o difetto di motivazione, valorizzando la natura di atto amministrativo generale di programmazione e l’ampia discrezionalità dell’amministrazione, anche nella scelta relativa alla distribuzione delle economie di spesa. Per le censure sulla clausola di salvaguardia ha confermato le motivazioni già espresse nel decreto presidenziale n. 709/2025. Ha inoltre escluso il periculum in mora, poiché il pregiudizio dedotto aveva natura meramente patrimoniale. Il TAR ha segnalato che eventuali profili di inammissibilità connessi alla proposizione di un ricorso collettivo dovranno essere approfonditi nella fase di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della parziale novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; l’istanza è stata respinta per insufficienza del fumus boni iuris e per mancanza del periculum in mora.

  • D.P. 709/2025

    Le motivazioni già contenute nel decreto presidenziale sono state confermate con riferimento alle censure relative alla clausola di salvaguardia.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, la sospensione dell’efficacia di un atto amministrativo richiede la compresenza di un sufficiente fumus boni iuris e del periculum in mora; la carenza di uno solo dei due presupposti è sufficiente a respingere l’istanza.
  • Gli atti generali di programmazione sanitaria relativi alla determinazione dei tetti di spesa sono espressione di ampia discrezionalità amministrativa, anche nella scelta dei criteri di distribuzione delle economie di spesa, e non risultano illegittimi per eccesso di potere o difetto di motivazione in assenza di specifici elementi dimostrativi dell’irragionevolezza o dell’incoerenza della scelta.
  • Quando la normativa regionale prevede un confronto con le organizzazioni sindacali senza imporre una partecipazione di natura concertativa, l’obbligo procedimentale è adempiuto se il confronto risulta effettivamente svolto e documentato.
  • In sede cautelare, il pregiudizio di natura meramente patrimoniale, non accompagnato da ulteriori elementi qualificanti, non integra di per sé il periculum in mora necessario per la sospensione dell’atto impugnato.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoOrganizzazione del servizio sanitarioPartecipazione al procedimento
RamiSanitàProcedimento amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentaleEccesso di potere

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