Sentenza n. 458/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento -OMISSIS-, con cui la Motorizzazione Civile Regionale – Ambito Territoriale di Gorizia, disponeva la revisione, ai sensi dell’art. 128 C.d.S., della patente di guida -OMISSIS-, notificato all’interessato il 20.05.2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento che disponeva la revisione della patente di guida ai sensi dell’art. 128 C.d.S., notificato nel giugno 2026, a seguito di un sinistro mortale avvenuto nel febbraio 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (conducente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revisione della patente disposta dopo un incidente del 15 febbraio 2025 nel quale, alla guida di un autocarro, aveva investito una pedone deceduta. Con il primo motivo ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 128 e seguenti C.d.S. e degli artt. 2 e 3 l. 241/1990, oltre a eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione e illogicità: la ricostruzione posta a fondamento dell’atto si basava sul rapporto di incidente redatto nell’immediatezza, ma era stata smentita dalla perizia cinematica acquisita nel procedimento penale, che aveva rilevato la scarsa illuminazione, l’attraversamento della vittima fuori dalle strisce e a oltre sei metri da esse, e la velocità del conducente di 49 km/h, entro il limite. Ha inoltre richiamato la sentenza penale che, pur condannandolo per omicidio stradale colposo, aveva sostituito la revoca della patente con la sospensione per un anno. Con il secondo motivo ha dedotto contraddittorietà e illogicità manifesta, lamentando che la revisione fosse stata disposta oltre un anno dopo il sinistro, dopo che aveva continuato a guidare senza ulteriori incidenti; ha anche evidenziato che la patente era stata rilasciata il 21 febbraio 2025, sei giorni dopo il sinistro.
La decisione
Il TAR ha accolto entrambi i motivi e annullato il provvedimento. Sul primo, ha rilevato che, al momento dell’adozione, la Motorizzazione aveva considerato il solo rapporto della Polizia di Stato, senza disporre della perizia cinematica e senza svolgere un’istruttoria adeguata sui fatti poi emersi: la motivazione dell’atto descriveva quindi una dinamica difforme da quella risultante dagli accertamenti più analitici, e non giustificava in modo logico e concreto i dubbi sull’idoneità alla guida. Il mero verificarsi di un sinistro non basta a fondare la revisione in assenza di elementi oggettivi e di una motivazione adeguata. Sul secondo, il giudice ha ritenuto rilevante che la revisione fosse stata notificata circa quindici mesi dopo l’incidente, durante i quali il ricorrente aveva continuato a guidare senza altri sinistri; l’Amministrazione avrebbe dovuto spiegare puntualmente perché i dubbi sull’idoneità fossero ancora attuali. Spese compensate; il dispositivo dispone inoltre il rimborso del contributo unificato da parte del Ministero della Difesa, pur non figurando tale Ministero tra le parti indicate nell’epigrafe.
Norme richiamate
art. 128 C.d.S.
La revisione della patente di guida per cui è causa è stata disposta, ai sensi dell’art. 128 c.d.s., in quanto l’Amministrazione ha rilevato dubbi sulla “sulla persistenza nel sig. -OMISSIS- dei requisiti fisici e psichici prescritti…” o della sua “idoneità tecnica” alla guida; dubbi sorti - come specifica il preambolo motivazionale del provvedimento - in base alle “indicazioni contenute nel rapporto di incidente ed all’analisi della dinamica dell’incidente stesso e non meramente sulla base dell’infrazione contestata”.
La revisione può essere disposta quando emergano dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici o psichici o sull’idoneità tecnica alla guida, ma tali dubbi devono fondarsi su un’istruttoria adeguata e su elementi concreti; il solo accadimento di un sinistro non è sufficiente.
artt. 2 e 3 l. 241/1990
Dalle superiori osservazioni emerge chiaramente, dunque, che l’istruttoria è stata incompleta e che il provvedimento risulta carente di logica ed analitica motivazione.
Il provvedimento che dispone la revisione della patente deve poggiare su un’istruttoria completa e su una motivazione logica e analitica, idonea a rendere comprensibili gli elementi concreti che fondano i dubbi sull’idoneità.
Massime di principio
- La revisione della patente ai sensi dell’art. 128 C.d.S. non può essere giustificata dal solo verificarsi di un incidente: i dubbi sulla persistenza dei requisiti o sull’idoneità tecnica devono essere fondati su elementi oggettivi e accertati e illustrati con motivazione adeguata.
- Nel disporre la revisione della patente, l’Amministrazione deve ricostruire la dinamica concreta del sinistro e valutare gli elementi rilevanti emersi, compreso l’eventuale concorso di colpa della persona danneggiata; l’affidamento esclusivo su un rapporto iniziale non aggiornato da successivi accertamenti più approfonditi può determinare incompletezza istruttoria e carenza di motivazione.
- Poiché la revisione della patente ha funzione cautelare e di sicurezza della circolazione, l’Amministrazione deve adottarla entro un termine congruo dai fatti che hanno fatto sorgere i dubbi sull’idoneità. Se interviene a distanza di tempo e nel frattempo l’interessato ha continuato a guidare senza ulteriori incidenti, occorre motivare specificamente sull’attualità dei dubbi.
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