Cassazione Penale, Sentenza n. 18082/2025 del 13/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma che aveva rigettato il reclamo avverso il decreto ministeriale di applicazione del regime dell'art. 41-bis. Con due motivi la difesa denunciava violazione di legge in relazione agli artt. 41-bis ord. pen. e 125, comma 3, c.p.p., sostenendo che il Tribunale avrebbe attribuito esclusivo rilievo alle note investigative (DIA, DDA di Catania, Comando Generale dell'Arma) senza valutare correttamente gli elementi a favore del detenuto: la sua dissociazione, le dichiarazioni rese su altri soggetti coinvolti in un omicidio e la mancanza di un pericolo attuale di collegamenti con la criminalità organizzata.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha richiamato il principio secondo cui il ricorso per cassazione contro provvedimenti in materia di 41-bis è ammesso solo per violazione di legge (art. 41-bis, comma 2-sexies) e che il sindacato in questa sede è limitato. Ha ritenuto adeguata e coerente la motivazione del Tribunale che ha valutato le note investigative, l'esistenza e operatività del clan Cappello, la natura delle dichiarazioni di dissociazione (valutate come funzionali a rafforzare il clan e a screditare un collaboratore di giustizia), il ruolo svolto dal ricorrente (non escluso dall'assoluzione sopravvenuta) e gli esiti dell'osservazione penitenziaria. In conclusione il rigetto è stato confermato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 41-bis ord. pen.
La norma giustifica l'applicazione del regime carcerario differenziato quando sussistono condizioni di pericolosità e collegamenti con organizzazioni criminali; il Tribunale può fondare la decisione anche su note investigative e valutazioni complessive del comportamento e del ruolo del detenuto.
art. 41-bis, comma 2-sexies ord. pen.
Limita l'impugnazione in Cassazione contro i provvedimenti sul 41-bis alla sola violazione di legge; comporta un sindacato restrittivo su valutazioni di merito o sulla valutazione probatoria, salvo vizi di motivazione radicali.
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamata dalla difesa in relazione ai vizi di motivazione; la Corte ha però ritenuto che i requisiti minimi di motivazione (coerenza, completezza e ragionevolezza) siano stati rispettati dal Tribunale.
Massime di principio
- Il ricorso in Cassazione contro provvedimenti in materia di 41-bis è ammesso principalmente per vizi di diritto: non basta la mera insoddisfazione circa la valutazione delle prove.
- Le valutazioni del Tribunale di Sorveglianza sulle esigenze del 41-bis possono fondarsi su note investigative di organi come DIA, DDA e forze dell'ordine; tali fonti hanno rilievo probatorio rilevante se integrate da considerazioni concrete sul ruolo del detenuto e sul contesto organizzativo.
- La dissociazione dichiarata dal detenuto va valutata nel concreto: se le dichiarazioni appaiono funzionali a rafforzare o tutelare il gruppo o a screditare terzi, la dissociazione perde efficacia liberatoria rispetto al pericolo di collegamenti con la criminalità organizzata.
- Una assoluzione sopravvenuta non annulla automaticamente la valutazione del ruolo ricoperto all'interno dell'organizzazione; il giudice valuta il complesso delle acquisizioni e l'osservazione penitenziaria.
- Per contestare efficacemente l'applicazione del 41-bis è utile proporre elementi concreti e riscontrabili che dimostrino dissociazione credibile, perdita dei contatti con l'organizzazione o errori formali/giuridici nella motivazione del provvedimento impugnato.
- La Corte di Cassazione può annullare un provvedimento solo se la motivazione è del tutto carente o illogica; obiezioni meramente critiche sulla valutazione probatoria sono difficilmente accolte.
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