Cassazione Penale, Sentenza n. 18962/2025 del 21/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Palermo che l'aveva ritenuta responsabile dei reati di resistenza e di lesioni aggravate, deducendo un unico motivo di annullamento per violazione di legge e difetto di motivazione (artt. 159, 157, 161 c.p.). In particolare la difesa contestava il calcolo del termine di prescrizione: i reati erano del 28/03/2016 (termine massimo prescrizione 7 anni e 6 mesi = 28/09/2023) e la Corte d'appello aveva conteggiato 441 giorni di sospensione della prescrizione, includendo 195 giorni intercorrenti tra l'udienza del 24/10/2019 e quella del 07/05/2020 (rinvio avvenuto in udienza tenuta da giudice onorario con adesione dei difensori allo sciopero). La difesa sosteneva che quei 195 giorni non dovessero essere computati nella sospensione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che, in caso di concorso di cause di rinvio riferibili al giudice e all'organo difensivo, prevale la causa riferibile al giudice e pertanto il rinvio non determina la sospensione della prescrizione. Ne è conseguito che il periodo di sospensione effettivo è stato rideterminato in 246 giorni (e non 441), con conseguente maturazione della prescrizione il 31/05/2024, prima della sentenza di appello del 03/07/2024. La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio agli effetti penali per estinzione del reato per prescrizione. Le statuizioni civili sono state confermate, non essendo state impugnate.
Norme richiamate
art. 159 cod. pen.
Norma richiamata in relazione al calcolo della prescrizione e dei suoi termini; la Corte l'ha interpretata nel senso che la computazione della sospensione deve escludere i periodi di rinvio imputabili al giudice quando concorrano con cause imputabili alla difesa
art. 157 cod. pen.
Norma richiamata in tema di prescrizione: la Corte l'ha applicata insieme alle altre disposizioni rilevanti per determinare il termine massimo e i periodi di sospensione
art. 161 cod. pen.
Norma richiamata concernente gli effetti della prescrizione; è stata considerata nella valutazione della estinzione del reato intervenuta prima della sentenza di appello
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione che deduce l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione quale motivo contemplato da questa disposizione
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è ammissibile anche se fondato unicamente sulla maturazione della prescrizione prima della sentenza impugnata (art. 606,1,b c.p.p.).
- Nel calcolo della prescrizione, quando concorrono cause di rinvio imputabili al giudice e cause imputabili all'imputato o al difensore, prevale la causa imputabile al giudice, pertanto il periodo non va computato come sospensione a favore dell'imputato.
- Se la prescrizione del reato è intervenuta prima della pronuncia di un grado di giudizio, la condanna penale va annullata senza rinvio per gli effetti penali (estinzione del reato), mentre le statuizioni civili non vengono automaticamente invalidate se non contestate.
- Nella verifica dei termini di prescrizione è essenziale dettagliare e documentare le cause dei rinvii (chi le ha determinate) e i relativi periodi per evitare conteggi errati che possono condurre all'annullamento per prescrizione.
- L'adesione dei difensori a uno sciopero, se contemporanea a un rinvio disposto per causa inerente l'ufficio (giudice), non comporta di per sé la sospensione della prescrizione per effetto della causa imputabile alla difesa quando prevalga la causa giudice-attribuibile.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 21 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 18890/2025 del 21/05/2025
- Sentenza penale · 21 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 18891/2025 del 21/05/2025
- Sentenza penale · 21 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 18892/2025 del 21/05/2025
- Sentenza penale · 21 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 18893/2025 del 21/05/2025
- Sentenza penale · 21 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 18896/2025 del 21/05/2025
- Sentenza penale · 21 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 18921/2025 del 21/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →