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Ordinanza

Ordinanza n. 249/2026 - Parma, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600430

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ingiunzione di pagamento di euro 20.597,10, oltre interessi, quale rimborso dei costi delle misure di accoglienza ritenute indebitamente fruite

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (beneficiario dell'accoglienza)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, l'ingiunzione prefettizia notificata il 29 maggio 2026, con la quale gli era stato chiesto di rimborsare i costi delle misure di accoglienza fruiti dal 1° gennaio 2020 al 7 dicembre 2021, per avere percepito redditi superiori alla soglia dell'assegno sociale. La precedente revoca delle misure di accoglienza del 28 febbraio 2022 non è stata impugnata, poiché il ricorrente aveva già rinunciato volontariamente al programma il 7 dicembre 2021 e non aveva interesse al ripristino delle misure. Il ricorrente ha contestato, in particolare, l'assenza di un occultamento dei redditi, derivanti da tirocini formativi e attività lavorativa svolti presso una struttura che ne era a conoscenza; la mancata informazione, mediante l'opuscolo previsto dall'art. 3, comma 1, d.lgs. 142/2015 o con altre modalità, circa la decadenza dalle misure e l'obbligo di rimborso in caso di superamento della soglia reddituale; la sproporzione della pretesa restitutoria, considerato che per il 2020 il reddito di euro 6.361,84 superava di soli euro 378 la soglia dell'assegno sociale di euro 5.983 e che il superamento derivava da una voce reddituale di euro 744. La controversia cautelare ha inoltre posto la questione dell'interpretazione del rapporto tra la disciplina nazionale sulla revoca e sul rimborso e gli artt. 17 e 20 della direttiva 2013/33/UE.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'efficacia dell'ingiunzione. Ha rilevato, in primo luogo, che il ricorrente non risultava avere occultato la percezione dei redditi e che l'amministrazione della struttura di accoglienza era a conoscenza delle attività lavorative e formative. Ha poi considerato rilevante l'eventuale omissione, nell'informazione fornita al richiedente, dell'obbligo di rimborso e della decadenza in caso di superamento della soglia reddituale. In sede cautelare il Collegio ha ritenuto preferibile l'orientamento secondo cui la revoca delle condizioni materiali di accoglienza e la conseguente richiesta di rimborso richiedono il riscontro di uno stato di mala fede, alla luce dell'art. 20 della direttiva 2013/33/UE, che collega la riduzione o revoca all'occultamento di risorse finanziarie e impone decisioni individuali, obiettive, imparziali, motivate e proporzionate. Il TAR ha inoltre valorizzato la minima differenza tra il reddito percepito e la soglia dell'assegno sociale e ha ritenuto che l'ingiunzione, parametrata a euro 34,80 al giorno per l'intero periodo di accoglienza, determinasse un danno attuale, grave e irreparabile. È stata fissata l'udienza pubblica di merito per il 10 marzo 2027.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 1, d.lgs. 142/2015

    Considerato che l’art. 3, comma 1, del D.Lgs. 142/2015 che disciplina la Protezione internazionale contempla, specificamente, l’importanza dell’informazione del richiedente alle “condizioni di accoglienza” tramite “consegna opuscolo”, in lingua comprensibile dal richiedente;

    La disciplina nazionale attribuisce rilievo all'informazione del richiedente sulle condizioni di accoglienza mediante consegna di un opuscolo in lingua comprensibile; il TAR ha ritenuto rilevante verificare se tale informazione comprendesse anche la decadenza e l'obbligo di rimborso.

  • art. 14, comma 3, d.lgs. 142/2015

    Considerato che, in questa fase cautelare, debba privilegiarsi l’ orientamento favorevole (cfr. Tar Parma n. 395 del 25/09/2025 c/ Prefettura di Piacenza; Tar FVG n. 396 del 11.11.2020) alla necessità di riscontro di uno stato di mala fede del soggetto che ha percepito somme superiori all’ “assegno sociale” (quantificato, in base all’art. 14 comma 3 del D.L.gs 142/2015, il quale prevede, in via preventiva, per il riconoscimento della spettanza, “la valutazione dell’insufficienza dei mezzi di sussistenza di cui al comma 1 è effettuata dalla prefettura - Ufficio territoriale del Governo con riferimento all’importo annuo dell’assegno sociale);

    L'importo annuo dell'assegno sociale costituisce il parametro preventivo per valutare l'insufficienza dei mezzi di sussistenza ai fini dell'accesso alle misure di accoglienza; il suo superamento è stato ritenuto non sufficiente, da solo, a fondare automaticamente il rimborso, dovendosi valutare anche la mala fede.

  • art. 23, comma 1, lett. d), d.lgs. 142/2015

    Considerato che è stata applicata la disposizione contenuta nella norma nazionale del D.Lgs. 142/2015, in particolare, art. 23 comma 1 lett. d) , relativa alla revoca delle Misure accoglienza in caso di “disponibilità del richiedente di mezzi economici sufficienti”, in combinato disposto con il comma 6 dello stesso articolo, con obbligo di rimborso dei “costi sostenuti per le misure di cui ha indebitamente fruito”;

    La disposizione nazionale consente la revoca delle misure in presenza di mezzi economici sufficienti e, in combinato disposto con il comma 6, impone il rimborso dei costi delle misure indebitamente fruite; il TAR ha tuttavia ritenuto necessario interpretare tale disciplina alla luce dei requisiti di mala fede, individualizzazione e proporzionalità derivanti dal diritto dell'Unione.

  • art. 23, comma 6, d.lgs. 142/2015

    Considerato che è stata applicata la disposizione contenuta nella norma nazionale del D.Lgs. 142/2015, in particolare, art. 23 comma 1 lett. d) , relativa alla revoca delle Misure accoglienza in caso di “disponibilità del richiedente di mezzi economici sufficienti”, in combinato disposto con il comma 6 dello stesso articolo, con obbligo di rimborso dei “costi sostenuti per le misure di cui ha indebitamente fruito”;

    Il rimborso riguarda i costi delle misure di accoglienza indebitamente fruite; la legittimità dell'ingiunzione è stata sottoposta a verifica in relazione alla consapevolezza dell'interessato, alla concreta indebita fruizione e alla proporzionalità dell'importo richiesto.

  • art. 17, comma 4, direttiva 2013/33/UE

    Considerato, in particolare, che è necessario compiere una operazione interpretativa di tali norma, evidenziando che: § l’art. 17 della Direttiva è posto all’interno del Capo II (Disposizioni generali sulle condizioni di Accoglienza”) ed è rubricato “DISPOSIZIONI GENERALI relative alle condizioni materiali di accoglienza e assistenza sanitaria”, § l’art. 20 della stessa Direttiva è collocato all’interno del successivo Capo III, specifico, in tema di “RIDUZIONE O REVOCA delle condizioni materiali di accoglienza”, con carattere di disposizione di dettaglio speciale che si impone, nei principi, agli Stati membri;

    Gli Stati membri possono chiedere il rimborso dei costi quando il richiedente disponeva di mezzi sufficienti, ma tale previsione generale deve essere coordinata con la disciplina speciale dell'art. 20 relativa alla riduzione o revoca delle condizioni materiali di accoglienza.

  • art. 20, commi 3 e 5, direttiva 2013/33/UE

    Considerato, in particolare, che è necessario compiere una operazione interpretativa di tali norma, evidenziando che: § l’art. 17 della Direttiva è posto all’interno del Capo II (Disposizioni generali sulle condizioni di Accoglienza”) ed è rubricato “DISPOSIZIONI GENERALI relative alle condizioni materiali di accoglienza e assistenza sanitaria”, § l’art. 20 della stessa Direttiva è collocato all’interno del successivo Capo III, specifico, in tema di “RIDUZIONE O REVOCA delle condizioni materiali di accoglienza”, con carattere di disposizione di dettaglio speciale che si impone, nei principi, agli Stati membri;

    La riduzione o revoca delle condizioni materiali di accoglienza deve essere valutata alla luce della disciplina speciale dell'art. 20, che considera l'occultamento di risorse finanziarie e impone una decisione individuale, obiettiva, imparziale, motivata e proporzionata alla situazione concreta della persona interessata.

  • art. 55 c.p.a.

    Ritenuta la propria giurisdizione e competenza; Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 settembre 2026 la dott.ssa Grazia Flaim e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo il rito cautelare amministrativo previsto dall'art. 55 c.p.a.; il giudice ha valutato il fumus della pretesa e il pregiudizio grave e irreparabile.

Massime di principio

  • Il superamento della soglia dell'assegno sociale da parte del beneficiario di misure di accoglienza non comporta automaticamente la legittimità della revoca e della richiesta di rimborso: occorre verificare, alla luce dell'art. 20 della direttiva 2013/33/UE, se vi sia stato occultamento delle risorse o comunque uno stato di mala fede dell'interessato.
  • La decisione di riduzione o revoca delle condizioni materiali di accoglienza e la conseguente pretesa restitutoria devono essere individuali, obiettive, imparziali e motivate, con valutazione della particolare situazione della persona interessata e del principio di proporzionalità.
  • L'informazione resa al richiedente sulle condizioni di accoglienza deve consentire la conoscenza effettiva delle conseguenze economiche connesse alla percezione di redditi; la mancata prova che siano stati comunicati l'obbligo di rimborso e la soglia reddituale può incidere sulla legittimità della pretesa restitutoria.
  • Nella valutazione cautelare della legittimità di un'ingiunzione di rimborso delle spese di accoglienza assumono rilievo sia la concreta conoscenza, da parte della struttura, delle attività lavorative svolte dal beneficiario, sia l'entità effettiva dello scostamento dalla soglia dell'assegno sociale.
  • Una richiesta di rimborso parametrata all'intero periodo di accoglienza e a una tariffa giornaliera può integrare un danno grave e irreparabile quando il superamento della soglia reddituale sia minimo e siano controverse la mala fede, l'informazione ricevuta e l'effettiva indebita fruizione delle misure.

Come è indicizzato

MaterieAccoglienza e centriMotivazione del provvedimentoPartecipazione al procedimentoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaBuona fede e correttezza della PA

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