Ordinanza n. 3235/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull’istanza di cancellazione dalla banca dati SIS presentata il 1° dicembre 2025
Esito
La controversia
La ricorrente ha proposto un ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Interno, dalla Questura di Bolzano e dagli altri uffici amministrativi interessati sull’istanza di cancellazione dalla banca dati SIS. In via incidentale ha chiesto la concessione di misure cautelari. Nel corso del giudizio l’amministrazione resistente ha depositato un provvedimento della Questura di Bolzano del 28 maggio 2026, con cui è stato revocato il divieto di reingresso nel territorio degli Stati membri dell’Unione europea.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo, nella valutazione sommaria propria della fase cautelare, insussistenti i presupposti per la concessione di misure cautelari, anche in considerazione dell’intervenuta revoca del divieto di reingresso. La decisione non definisce il ricorso principale, che resta fissato per la trattazione camerale ai sensi dell’art. 117 c.p.a. Il Collegio ha inoltre ordinato alla Questura di Bolzano di depositare, entro venti giorni dalla comunicazione o dalla notifica dell’ordinanza, una relazione sull’aggiornamento delle banche dati. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare; il TAR ha ritenuto, nella fase di cognizione sommaria, non sussistenti i presupposti per adottare misure cautelari.
art. 117 c.p.a.
Il ricorso principale è stato proposto per la trattazione del silenzio dell’amministrazione; la relativa decisione è stata rinviata alla successiva udienza camerale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- La revoca, intervenuta nel corso del giudizio, del divieto di reingresso nel territorio degli Stati membri dell’Unione europea costituisce un elemento rilevante nella valutazione sommaria dei presupposti per la concessione di misure cautelari richieste in relazione al silenzio amministrativo su un’istanza di cancellazione dalla banca dati SIS.
- In sede cautelare il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione il deposito di una relazione aggiornata sulle risultanze e sugli interventi effettuati nelle banche dati, quando tale adempimento è funzionale alla successiva trattazione del ricorso contro il silenzio.
- Il rigetto della domanda cautelare non definisce il giudizio instaurato ai sensi dell’art. 117 c.p.a., quando il giudice rinvia la trattazione del ricorso principale a una successiva udienza camerale.
Come è indicizzato
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