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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10016/2026 del 17/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da una richiesta di finanziamento presentata da un imprenditore edile per realizzare un'opera pubblica; secondo il ricorrente, il ritardo della banca nel dare riscontro alla prima domanda di mutuo e, successivamente, la mancata o ritardata sospensione del mutuo e la rimodulazione dei pagamenti avrebbero aggravato la sua esposizione, costringendolo a reperire ulteriori finanziamenti a condizioni onerose. A ciò si aggiunge la segnalazione del suo nominativo alla centrale dei rischi, che egli riteneva illegittima e lesiva, perché effettuata in assenza dei presupposti di sofferenza e senza un'adeguata istruttoria e contraddittorio. In primo grado il tribunale aveva accolto la domanda risarcitoria; la corte d'appello ha invece riformato la decisione, ritenendo provato uno stato di inadempienza ripetuta e una situazione di insolvenza non transitoria, e ha rigettato anche l'appello incidentale volto a ottenere un maggior risarcimento. In cassazione il ricorrente ha dedotto sei motivi: travisamento e utilizzo di un documento non prodotto; violazione della disciplina sulla segnalazione a sofferenza e dei criteri di valutazione della capacità patrimoniale del debitore; violazione dei doveri di correttezza per il rifiuto della sospensione del mutuo e per la segnalazione; errata applicazione della disciplina sulla sospensione dei finanziamenti prevista dalla normativa emergenziale/stabilità 2015 e dal relativo accordo attuativo; motivazione apparente, illogica e omesso esame di fatti decisivi; omessa pronuncia sull'appello incidentale risarcitorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati tutti i motivi: il primo perché il documento richiamato non era decisivo e, comunque, la decisione d'appello si fondava su molte altre prove; il secondo perché la corte territoriale aveva correttamente qualificato la segnalazione come segnalazione a sofferenza e aveva svolto un accertamento in fatto sulla non temporaneità dell'insolvenza; il terzo perché le censure mascheravano una richiesta di nuova valutazione del merito e, comunque, la corte d'appello aveva escluso la violazione dei doveri di correttezza; il quarto perché non esisteva un diritto potestativo del cliente a ottenere la sospensione del mutuo, essendo prevista una facoltà concordata tra le parti, e perché il tema dell'insolvenza era fattuale; il quinto perché si risolveva ancora in un tentativo di rivalutazione delle prove e perché la ratio della sentenza non stava nella svalutazione del patrimonio immobiliare, ma nella irrilevanza di esso ai fini dell'insolvenza; il sesto perché non vi era omessa pronuncia su una domanda, ma al più su argomentazioni, e perché il rigetto dell'appello incidentale era assorbito dalla legittimità della segnalazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al contributo unificato დამატivo.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato come parametro del vizio di motivazione; la Corte esclude che la sentenza d'appello fosse nulla o meramente apparente, osservando che la motivazione era ampia e basata su plurime risultanze istruttorie.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente per sostenere il travisamento delle prove; la Corte nega che vi sia stata violazione, poiché la censura mirava in realtà a una diversa valutazione del merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato in relazione alla valutazione delle prove; la Corte ribadisce che la critica riguardava un apprezzamento di fatto non censurabile in cassazione se non nei limiti dell'anomalia motivazionale.

  • art. 51 D.Lgs. n. 385/1993

    Richiamato nel motivo sul regime della segnalazione bancaria; la Corte ritiene che la segnalazione sia stata valutata correttamente come segnalazione a sofferenza, non come segnalazione automatica a scadenza.

  • D.Lgs. n. 150/2011

    Richiamato dalla parte ricorrente come fonte del quadro normativo della controversia; non viene svolta una specifica interpretazione autonoma, perché la censura è dichiarata inammissibile.

  • L. n. 3/2012

    Richiamata nel motivo sulla sospensione/rimodulazione del finanziamento; la Corte non ne ricava un diritto potestativo del cliente alla sospensione del mutuo.

  • art. 1176, comma 2, c.c.

    Invocato per sostenere la violazione della diligenza professionale della banca; la Corte esclude la fondatezza della censura perché diretta a ottenere una diversa lettura dei fatti.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato con riferimento all'onere probatorio sulla solvibilità e sull'insolvenza; la Corte osserva che il giudice d'appello ha effettivamente compiuto l'accertamento richiesto sulla base delle prove.

  • art. 1175 c.c.

    Invocato come parametro dei doveri di correttezza nei rapporti bancari; la Corte esclude che la banca li abbia violati, sulla base dell'accertata situazione di inadempienza del debitore.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato per la buona fede nell'esecuzione del rapporto; la Corte afferma che la questione è stata valutata in fatto e la violazione è stata esclusa dal giudice di merito.

  • art. 1, comma 246, L. 190/2014

    La Corte esclude che da questa disciplina derivi un diritto potestativo unilaterale del cliente a imporre la sospensione del mutuo; al contrario, richiama la natura facoltativa dell'adesione all'accordo attuativo.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    Applicato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato, in presenza di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    Richiamato quale base del contributo unificato ulteriore dovuto in caso di rigetto dell'impugnazione.

  • art. 360 c.p.c.

    Richiamato in più motivi di ricorso; la Corte qualifica molte censure come inammissibili perché, sotto l'apparente violazione di legge, tendono a una rivalutazione del fatto e delle prove.

Massime di principio

  • La censura per travisamento della prova o per motivazione apparente è inammissibile quando il documento asseritamente ignorato o inesistente non è decisivo ai fini della ratio decidendi e la sentenza impugnata si fonda comunque su un compendio istruttorio autonomo e plurimo.
  • In tema di segnalazione bancaria a sofferenza, il giudizio sulla legittimità dell'iscrizione dipende dall'accertamento in fatto della non temporaneità della difficoltà finanziaria e della complessiva insolvenza del debitore; non è sufficiente dedurre la presenza di beni patrimoniali se il giudice di merito ha escluso che essi elidano lo stato di sofferenza.
  • La violazione dei doveri di correttezza e buona fede nei rapporti bancari non può essere utilmente dedotta in cassazione quando la critica mira, in realtà, a ottenere una nuova valutazione del comportamento delle parti e delle risultanze probatorie.
  • La sospensione di finanziamenti prevista da discipline emergenziali o da accordi attuativi non equivale, di per sé, a un diritto potestativo incondizionato del cliente: occorre verificare il concreto contenuto della disciplina applicabile e l'eventuale facoltà riconosciuta alle parti.
  • L'omessa pronuncia è configurabile solo se il giudice omette di decidere una domanda o un'eccezione, non quando trascuri singoli argomenti difensivi; inoltre, se il rigetto di una domanda principale assorbe le pretese risarcitorie consequenziali, non sussiste vizio per mancata analisi analitica di ogni voce di danno.
  • In cassazione non è consentito sostituire l'accertamento di merito sulla solvibilità o insolvenza del debitore con una diversa lettura delle prove, quando il giudice di merito abbia motivato in modo congruo e completo sulle circostanze decisive.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteIntermediazione finanziariaProveImpugnazioniInadempimento
RamiBancario e finanziarioProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

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