Cassazione Civile, Ordinanza n. 10016/2026 del 17/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da una richiesta di finanziamento presentata da un imprenditore edile per realizzare un'opera pubblica; secondo il ricorrente, il ritardo della banca nel dare riscontro alla prima domanda di mutuo e, successivamente, la mancata o ritardata sospensione del mutuo e la rimodulazione dei pagamenti avrebbero aggravato la sua esposizione, costringendolo a reperire ulteriori finanziamenti a condizioni onerose. A ciò si aggiunge la segnalazione del suo nominativo alla centrale dei rischi, che egli riteneva illegittima e lesiva, perché effettuata in assenza dei presupposti di sofferenza e senza un'adeguata istruttoria e contraddittorio. In primo grado il tribunale aveva accolto la domanda risarcitoria; la corte d'appello ha invece riformato la decisione, ritenendo provato uno stato di inadempienza ripetuta e una situazione di insolvenza non transitoria, e ha rigettato anche l'appello incidentale volto a ottenere un maggior risarcimento. In cassazione il ricorrente ha dedotto sei motivi: travisamento e utilizzo di un documento non prodotto; violazione della disciplina sulla segnalazione a sofferenza e dei criteri di valutazione della capacità patrimoniale del debitore; violazione dei doveri di correttezza per il rifiuto della sospensione del mutuo e per la segnalazione; errata applicazione della disciplina sulla sospensione dei finanziamenti prevista dalla normativa emergenziale/stabilità 2015 e dal relativo accordo attuativo; motivazione apparente, illogica e omesso esame di fatti decisivi; omessa pronuncia sull'appello incidentale risarcitorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati tutti i motivi: il primo perché il documento richiamato non era decisivo e, comunque, la decisione d'appello si fondava su molte altre prove; il secondo perché la corte territoriale aveva correttamente qualificato la segnalazione come segnalazione a sofferenza e aveva svolto un accertamento in fatto sulla non temporaneità dell'insolvenza; il terzo perché le censure mascheravano una richiesta di nuova valutazione del merito e, comunque, la corte d'appello aveva escluso la violazione dei doveri di correttezza; il quarto perché non esisteva un diritto potestativo del cliente a ottenere la sospensione del mutuo, essendo prevista una facoltà concordata tra le parti, e perché il tema dell'insolvenza era fattuale; il quinto perché si risolveva ancora in un tentativo di rivalutazione delle prove e perché la ratio della sentenza non stava nella svalutazione del patrimonio immobiliare, ma nella irrilevanza di esso ai fini dell'insolvenza; il sesto perché non vi era omessa pronuncia su una domanda, ma al più su argomentazioni, e perché il rigetto dell'appello incidentale era assorbito dalla legittimità della segnalazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al contributo unificato დამატivo.
Norme richiamate
art. 132 c.p.c.
Richiamato come parametro del vizio di motivazione; la Corte esclude che la sentenza d'appello fosse nulla o meramente apparente, osservando che la motivazione era ampia e basata su plurime risultanze istruttorie.
art. 115 c.p.c.
Invocato dal ricorrente per sostenere il travisamento delle prove; la Corte nega che vi sia stata violazione, poiché la censura mirava in realtà a una diversa valutazione del merito.
art. 116 c.p.c.
Invocato in relazione alla valutazione delle prove; la Corte ribadisce che la critica riguardava un apprezzamento di fatto non censurabile in cassazione se non nei limiti dell'anomalia motivazionale.
art. 51 D.Lgs. n. 385/1993
Richiamato nel motivo sul regime della segnalazione bancaria; la Corte ritiene che la segnalazione sia stata valutata correttamente come segnalazione a sofferenza, non come segnalazione automatica a scadenza.
D.Lgs. n. 150/2011
Richiamato dalla parte ricorrente come fonte del quadro normativo della controversia; non viene svolta una specifica interpretazione autonoma, perché la censura è dichiarata inammissibile.
L. n. 3/2012
Richiamata nel motivo sulla sospensione/rimodulazione del finanziamento; la Corte non ne ricava un diritto potestativo del cliente alla sospensione del mutuo.
art. 1176, comma 2, c.c.
Invocato per sostenere la violazione della diligenza professionale della banca; la Corte esclude la fondatezza della censura perché diretta a ottenere una diversa lettura dei fatti.
art. 2697 c.c.
Richiamato con riferimento all'onere probatorio sulla solvibilità e sull'insolvenza; la Corte osserva che il giudice d'appello ha effettivamente compiuto l'accertamento richiesto sulla base delle prove.
art. 1175 c.c.
Invocato come parametro dei doveri di correttezza nei rapporti bancari; la Corte esclude che la banca li abbia violati, sulla base dell'accertata situazione di inadempienza del debitore.
art. 1375 c.c.
Richiamato per la buona fede nell'esecuzione del rapporto; la Corte afferma che la questione è stata valutata in fatto e la violazione è stata esclusa dal giudice di merito.
art. 1, comma 246, L. 190/2014
La Corte esclude che da questa disciplina derivi un diritto potestativo unilaterale del cliente a imporre la sospensione del mutuo; al contrario, richiama la natura facoltativa dell'adesione all'accordo attuativo.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Applicato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato, in presenza di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato quale base del contributo unificato ulteriore dovuto in caso di rigetto dell'impugnazione.
art. 360 c.p.c.
Richiamato in più motivi di ricorso; la Corte qualifica molte censure come inammissibili perché, sotto l'apparente violazione di legge, tendono a una rivalutazione del fatto e delle prove.
Massime di principio
- La censura per travisamento della prova o per motivazione apparente è inammissibile quando il documento asseritamente ignorato o inesistente non è decisivo ai fini della ratio decidendi e la sentenza impugnata si fonda comunque su un compendio istruttorio autonomo e plurimo.
- In tema di segnalazione bancaria a sofferenza, il giudizio sulla legittimità dell'iscrizione dipende dall'accertamento in fatto della non temporaneità della difficoltà finanziaria e della complessiva insolvenza del debitore; non è sufficiente dedurre la presenza di beni patrimoniali se il giudice di merito ha escluso che essi elidano lo stato di sofferenza.
- La violazione dei doveri di correttezza e buona fede nei rapporti bancari non può essere utilmente dedotta in cassazione quando la critica mira, in realtà, a ottenere una nuova valutazione del comportamento delle parti e delle risultanze probatorie.
- La sospensione di finanziamenti prevista da discipline emergenziali o da accordi attuativi non equivale, di per sé, a un diritto potestativo incondizionato del cliente: occorre verificare il concreto contenuto della disciplina applicabile e l'eventuale facoltà riconosciuta alle parti.
- L'omessa pronuncia è configurabile solo se il giudice omette di decidere una domanda o un'eccezione, non quando trascuri singoli argomenti difensivi; inoltre, se il rigetto di una domanda principale assorbe le pretese risarcitorie consequenziali, non sussiste vizio per mancata analisi analitica di ogni voce di danno.
- In cassazione non è consentito sostituire l'accertamento di merito sulla solvibilità o insolvenza del debitore con una diversa lettura delle prove, quando il giudice di merito abbia motivato in modo congruo e completo sulle circostanze decisive.
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