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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 1099/2022 del 14/01/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza che aveva accertato la nullità del patto di prova apposto al contratto a tempo determinato del 12/01/2017, dichiarato nullo il recesso per mancato superamento della prova e condannata la datrice al risarcimento del danno pari alle retribuzioni fino alla naturale scadenza del contratto. La società contestava la qualificazione come generica della clausola di prova, sostenendo la validità del rinvio per relationem al c.c.n.l. (area "Servizi Vari", livello I 3) e la correttezza della clausola contrattuale (compresa la clausola "mansioni e obiettivi verranno in seguito specificati e faranno parte integrativa del contratto"). La Corte territoriale aveva ritenuto la clausola generica, perché la declaratoria collettiva richiamata includeva espressioni indeterminate come "lavori di pulizia e analoghi" e la clausola contrattuale rinviava ad ulteriori specificazioni non già riconducibili ai soli ordini di servizio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto da Roechling. Ha confermato che il patto di prova era nullo per genericità della clausola di individuazione delle mansioni; il rinvio alla declaratoria del contratto collettivo non era sufficientemente specifico, posto che la formulazione collettiva (es. "lavori di pulizia e analoghi") ampliava in modo indefinito l'ambito delle mansioni. La Corte ha altresì ritenuto inammissibili o infondati i motivi che chiedevano diversa interpretazione della contrattazione collettiva o la conservazione della clausola per parti: l'applicazione dell'art. 1419 c.c. avrebbe richiesto un accertamento fattuale sulla volontà delle parti non compiuto in grado d'appello e non tempestivamente dedotto dalla ricorrente. Confermata la condanna della società al risarcimento commisurato alle retribuzioni che la lavoratrice avrebbe percepito fino alla scadenza naturale del contratto; condanna alle spese di lite a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, art. 23, comma 8-bis

    Citato in relazione al deposito delle conclusioni scritte del P.M.; non incide sul merito sostanziale ma sul procedimento processuale di deposito.

  • art. 132, comma 2, cod. proc. civ.

    Richiamato per valutare l'eventuale nullità per apparente motivazione: la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello fosse sufficientemente esplicativa e non meramente apparente.

  • art. 2096 cod. civ.

    Men­zionato nella contestazione di falsa applicazione; la Corte non ha ritenuto provata la violazione prospettata dalla ricorrente.

  • artt. 1175 e 1375 cod. civ.

    Rinvio ai principi di correttezza e buona fede invocati dalla ricorrente per criticare l'interpretazione del contratto collettivo; la Corte non ha ritenuto la censura argomentata né convincente.

  • art. 1322 cod. civ.

    Richiamato in relazione all'autonomia contrattuale: la Corte ha rilevato che non può sostituirsi alla valutazione delle parti con un sindacato di legittimità che riveda il merito, e che la conservazione parziale della clausola richiede specifica istruttoria.

  • artt. 1362, 1363, 1366, 1367, 1368, 1369, 1371 cod. civ.

    Richiamati come criteri ermeneutici dell'interpretazione contrattuale; la Corte ha ritenuto che la ricorrente non avesse adeguatamente argomentato la violazione di tali criteri, limitandosi a una diversa lettura possibile della clausola collettiva.

  • c.c.n.l. Gomma e Plastica (contratto collettivo)

    La Corte ha chiarito che il rinvio per relationem al c.c.n.l. è possibile per specificare le mansioni del patto di prova solo se il richiamo è sufficientemente puntuale e riferibile a un profilo professionale determinato; formulazioni generiche come "lavori di pulizia e analoghi" sono indeterminate e non consentono di validare il patto di prova.

  • art. 1419 cod. civ.

    Riferito al principio di conservazione del contratto e alla nullità parziale: la Corte ha osservato che l'eventuale applicazione di tale norma richiede indagine sulla volontà delle parti di mantenere la clausola eliminando la parte nulla; tale questione non era stata tempestivamente dedotta in grado di merito e non poteva essere introdotta in cassazione come novum.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Norma richiamata in tema di regolamento delle spese di soccombenza e contributo aggiuntivo: la Corte ha disposto l'ulteriore contributo a carico della soccombente ricorrente.

Massime di principio

  • Il patto di prova deve individuare con sufficiente specificità le mansioni oggetto della prova; la genericità rende il patto nullo e invalida il recesso per mancato superamento.
  • Il rinvio per relationem al contratto collettivo è ammissibile per specificare le mansioni solo se il richiamo è puntuale e riferibile a un profilo professionale determinato; formulazioni collective ampie o che parlino di "analoghi" possono risultare indeterminate e non sanare la genericità.
  • In caso di lavoratore parzialmente invalido la necessità di specificità delle mansioni è valutata con maggiore rigore.
  • La conservazione parziale della clausola (art. 1419 c.c.) richiede che la volontà delle parti di mantenere il contratto senza la parte nulla sia stata oggetto di adeguata deduzione e prova nel merito; non può essere invocata in cassazione come novum.
  • La Corte di Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito per una rivalutazione fattuale delle mansioni: le critiche che mirano a una diversa valutazione di merito sono inammissibili o destinate al rigetto.
  • Se il patto di prova è dichiarato nullo e il datore recesso per mancato superamento, il risarcimento può essere commisurato alle retribuzioni fino alla scadenza naturale del contratto, salvo che il datore dimostri la possibilità concreta di ricollocazione alternativa della lavoratrice.

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