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Sentenza

Sentenza n. 15065/2026 - Roma, Sezione 3B

Giustizia amministrativa202311636

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto del Ministero dell'Interno di rigetto della domanda di cittadinanza italiana per residenza

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente aveva presentato domanda di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Il Ministero aveva respinto l'istanza rilevando, nel decennio antecedente alla domanda, un decreto penale divenuto esecutivo e un procedimento penale pendente per fattispecie delittuose ritenute ostative. La ricorrente ha dedotto la falsa applicazione della legge n. 241/1990 e l'eccesso di potere per erronea e carente motivazione, difetto assoluto di istruttoria, abuso della discrezionalità amministrativa, sviamento, irragionevolezza e illegittimità. In particolare, ha sostenuto che l'Amministrazione avesse attribuito rilievo a precedenti risalenti e di scarsa gravità, senza considerare la concreta offensività delle condotte, il loro carattere isolato, l'avvenuta attivazione per ottenere la riabilitazione, il comportamento complessivo e il livello di integrazione sociale raggiunto in Italia.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo il diniego adeguatamente motivato e fondato su una corretta istruttoria. Il Collegio ha affermato che le fattispecie penali contestate rientrano tra quelle automaticamente ostative individuate dall'art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 91/1992, disposizione applicabile, limitatamente all'individuazione dei reati ostativi, anche alla cittadinanza per naturalizzazione ex art. 9, comma 1, lett. f), secondo il principio per cui il più contiene il meno. La previsione legislativa esclude, per i reati rientranti nella soglia di pena edittale stabilita dalla legge, un margine di discrezionalità dell'Amministrazione nella valutazione della concreta gravità della condotta, della pena effettivamente irrogata o delle circostanze del caso. La riabilitazione costituisce l'elemento idoneo a rimuovere gli effetti ostativi; nel caso concreto, tuttavia, essa non era intervenuta, essendosi la ricorrente soltanto attivata per ottenerla. Il TAR ha inoltre ritenuto rilevante la collocazione dei fatti nel decennio antecedente la domanda, considerato quale periodo di osservazione nel quale deve essere mantenuta una condotta irreprensibile. L'integrazione sociale, economica e familiare e il regolare soggiorno sono stati considerati requisiti ordinari e necessari, ma non sufficienti, per conseguire la cittadinanza. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992

    La ricorrente ha presentato istanza intesa ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, in data 4 novembre 2016.

    La domanda di cittadinanza per residenza ultradecennale è soggetta alla valutazione dell'integrazione e dell'irreprensibilità della condotta del richiedente, nell'ambito del potere discrezionale dell'Amministrazione.

  • art. 6, comma 1, lett. b), legge n. 91/1992

    La scelta del legislatore, che ha prefissato in via generale ed astratta le cause ostative connesse alla gravità del fatto commesso, in tal modo precludendo sia all’Amministrazione procedente sia al giudice della cittadinanza qualunque margine di apprezzamento discrezionale della significatività della condotta in base alle circostanze del caso concreto o alla pena effettivamente comminata al fine di valutarne l’ostatività o meno alla nazionalizzazione dello straniero, vanno disattesi altresì gli argomenti sulla mancata valutazione globale della propria personalità.

    Quando il reato rientra nelle fattispecie individuate dalla norma in ragione della pena edittale massima, la sua efficacia ostativa è predeterminata dal legislatore e non può essere rivalutata dall'Amministrazione sulla base della concreta offensività, della pena applicata o della personalità complessiva del richiedente.

  • art. 6, comma 3, legge n. 91/1992

    Solo in presenza della riabilitazione, ai sensi del comma 3 dell’art. 6 in questione, si ha, da un lato, per quanto riguarda la cittadinanza per matrimonio, una riespansione dell’esigenza di tutela dell’unità familiare con automatica rimozione degli effetti ostativi riconnessi alla commissione dei reati specificamente individuati, dall’altro, per quanto riguarda la cittadinanza per concessione per residenza ultradecennale tenuto conto dell’interpretazione di tipo sistematico fornita costantemente dalla giurisprudenza - un effetto riespansivo che però riguarda l’esercizio del potere discrezionale dell’amministrazione, non più vincolata da un bilanciamento degli interessi in conflitto compiuto a monte dal legislatore.

    La riabilitazione non determina necessariamente la concessione della cittadinanza per naturalizzazione, ma elimina l'automatismo ostativo e consente all'Amministrazione di riesercitare il proprio potere discrezionale.

  • art. 9, legge n. 91/1992

    Il requisito della residenza legale da almeno di 10 anni nel territorio della Repubblica prescritto dal comma 1 lett. f) della richiamata disposizione va inteso non solo nel senso “quantitativo” della “durata minima del soggiorno” che legittima la presentazione dell’istanza, in quanto indicativo del “legame” che si è venuto a instaurato con il Paese di accoglienza, ma anche nel senso “qualitativo” del “periodo di osservazione” in cui chi aspira ad essere ammesso in una Comunità politica, per determinarne le sorti, assumendo diritti politici ed esercitato funzioni pubbliche, deve dare prova di saper mantenere – per lo meno nell’arco dell’ultimo decennio - un “comportamento senza mende” in modo da dimostrare di aver conseguito un adeguato grado di assimilazione dei valori fondanti per la nostra Comunità”.

    Il decennio di residenza richiesto per la cittadinanza non rileva soltanto come durata minima del soggiorno, ma anche come periodo di osservazione della condotta del richiedente, che deve risultare priva di mende significative.

  • art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998

    Il fatto che il richiedente sia dotato di -OMISSIS-, -OMISSIS- e sia -OMISSIS- che ci si attende dallo straniero regolarmente soggiornante, trattandosi di requisiti necessari per entrare e risiedere legalmente nel Paese, a tal fine prescritti dall’art. 4, comma 3 e 5, comma 5, del T.U.I. per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno.

    I requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno regolare non dimostrano, da soli, il possesso dei requisiti ulteriori necessari per la concessione della cittadinanza.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998

    Il fatto che il richiedente sia dotato di -OMISSIS-, -OMISSIS- e sia -OMISSIS- che ci si attende dallo straniero regolarmente soggiornante, trattandosi di requisiti necessari per entrare e risiedere legalmente nel Paese, a tal fine prescritti dall’art. 4, comma 3 e 5, comma 5, del T.U.I. per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno.

    La regolarità del soggiorno costituisce una condizione minima per permanere in Italia e non equivale a un diritto alla cittadinanza.

Massime di principio

  • Le cause ostative alla cittadinanza individuate dall'art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 91/1992 in ragione della pena edittale massima operano, limitatamente a tale profilo, anche nei procedimenti per la cittadinanza richiesta per naturalizzazione ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della medesima legge.
  • Quando il reato rientra tra quelli automaticamente ostativi, l'Amministrazione non può rivalutarne l'efficacia ostativa sulla base della concreta gravità della condotta, della pena effettivamente irrogata, del carattere isolato del fatto o della personalità complessiva del richiedente.
  • La riabilitazione prevista dall'art. 6, comma 3, della legge n. 91/1992 rimuove l'automatismo ostativo, ma, nella cittadinanza per naturalizzazione, non attribuisce un diritto alla concessione dello status e lascia spazio alla rinnovata valutazione discrezionale dell'Amministrazione.
  • Nel procedimento di cittadinanza per residenza ultradecennale, il decennio anteriore alla domanda costituisce un periodo qualificato di osservazione della condotta: la presenza di fatti penalmente rilevanti maturati in tale arco temporale può fondare un giudizio negativo sull'irreprensibilità e sull'adeguato inserimento nella comunità nazionale.
  • La regolarità del soggiorno, l'integrazione sociale ed economica e l'assenza di altre irregolarità costituiscono presupposti ordinari e necessari, ma non sufficienti, per la concessione della cittadinanza italiana.
  • Il diniego di cittadinanza è legittimo quando espone in modo chiaro i fatti penalmente rilevanti, la loro collocazione temporale e la ragione giuridica della loro efficacia ostativa, rendendo comprensibile il percorso istruttorio e logico seguito dall'Amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanza
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

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