Sentenza n. 3317/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.3034/2023 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza civile che aveva condannato il Ministero all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, per complessivi 1.500 euro
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esatta esecuzione della sentenza n. 3034/2023 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata all'Amministrazione, con la quale il Ministero era stato condannato a corrispondere, mediante assegnazione della Carta docente, la somma complessiva di 1.500 euro per gli anni scolastici dal 2016/2017 al 2018/2019. Il ricorrente ha chiesto anche la penalità di mora, la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito. Il Collegio ha rilevato d'ufficio la genericità della procura alle liti. La procura, redatta su documento analogico separato rispetto al ricorso nativo digitale e poi depositata in copia informatica, conteneva soltanto il riferimento al riconoscimento del diritto alla Carta docente ai sensi della legge n. 107/2015, senza indicare il TAR adito né gli estremi della sentenza civile di cui era chiesta l'esecuzione. Sono stati inoltre esaminati: l'assenza del difensore del ricorrente alla camera di consiglio e la conseguente non necessità di un avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a.; la natura speciale della procura richiesta dall'art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.; l'eventuale equiparazione della procura separata digitalizzata alla procura apposta in calce; la sanabilità del vizio mediante rinnovazione o errore scusabile.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di procura speciale. L'art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a. richiede una procura speciale idonea a individuare l'oggetto della controversia, le parti, l'autorità giudiziaria e gli altri elementi identificativi del giudizio. La procura esaminata era invece assolutamente generica e, essendo redatta su foglio analogico separato dal ricorso nativo digitale, non poteva beneficiare dell'eccezione elaborata per la procura apposta materialmente in calce o a margine dell'atto cartaceo. L'art. 8, comma 3, dell'Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021 consente di considerare apposta in calce la procura separata depositata telematicamente insieme all'atto, ma non elimina la necessità che la procura contenga elementi sufficienti a identificare la controversia e non dimostra, da sola, che il conferimento sia anteriore o coevo alla redazione del ricorso. Il Collegio ha richiamato il principio dell'Adunanza plenaria n. 11/2025 secondo cui la procura speciale deve preesistere, o essere coeva, al ricorso e deve essere specificamente riferibile ad esso. Il vizio non è stato ritenuto sanabile ai sensi degli artt. 39, comma 1, c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c., poiché la procura speciale costituisce requisito di ammissibilità da possedere al momento della proposizione del ricorso. È stata esclusa anche la rimessione in termini per errore scusabile ex art. 37 c.p.a., non sussistendo un'obiettiva incertezza normativa o un grave impedimento di fatto: l'Adunanza plenaria n. 11/2025 aveva confermato uno degli orientamenti già esistenti e la parte avrebbe potuto adottare la soluzione più prudente. Il Collegio ha inoltre ritenuto non necessario l'avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a., poiché il difensore del ricorrente non era presente alla camera di consiglio, con implicita rinuncia alla possibilità di interloquire sulla questione rilevata d'ufficio. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Prevede la possibilità di chiedere una penalità di mora nell'ambito del giudizio di ottemperanza; la relativa domanda non è stata esaminata nel merito perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Impone al giudice di provocare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio quando esse emergano dopo il passaggio in decisione; secondo il TAR, l'avviso non è necessario se il difensore non è presente all'udienza o alla camera di consiglio.
art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.
La procura del difensore deve essere speciale e contenere elementi idonei a individuare oggetto della controversia, parti, autorità giudiziaria e altri dati identificativi del giudizio. La sua mancanza determina l'inammissibilità del ricorso.
art. 8, comma 3, Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021
la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce: […] b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce
La disposizione adatta la procura separata al processo telematico, ma non esonera dall'indicazione degli elementi necessari a identificare la controversia e non rende automaticamente valida una procura generica.
art. 22 c.p.a.
Richiamato per evidenziare l'obbligatorietà generale del patrocinio tecnico nel processo amministrativo.
art. 23 c.p.a.
Richiamato insieme all'art. 22 c.p.a. per sottolineare la necessità di una difesa tecnica adeguatamente conferita.
art. 39, comma 1, c.p.a.
La disciplina del processo amministrativo rinvia alle norme del codice di procedura civile per quanto non previsto, ma non consente di superare il requisito della procura speciale quale requisito di ammissibilità.
art. 182, comma 2, c.p.c.
Non consente, secondo il TAR, la rinnovazione della procura mancante o generica quando la procura speciale era requisito da possedere già al momento della proposizione del ricorso.
art. 37 c.p.a.
La rimessione in termini richiede obiettiva incertezza normativa o grave impedimento di fatto non imputabile alla parte; non è applicabile quando esistevano orientamenti interpretativi e la parte abbia scelto l'opzione meno prudente.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
È la disposizione istitutiva della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oggetto del giudicato civile da eseguire.
art. 99 c.p.a.
Richiamato indirettamente attraverso il principio vincolante dell'Adunanza plenaria sulla necessaria anteriorità o contestualità della procura speciale rispetto al ricorso.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo la procura alle liti deve essere speciale e deve consentire di individuare in modo sufficientemente preciso l'oggetto della controversia, le parti, l'autorità giudiziaria adita e gli altri elementi essenziali del giudizio; una procura che si limiti a conferire ogni facoltà di legge per una generica materia è inidonea e determina l'inammissibilità del ricorso.
- La procura redatta su foglio analogico separato e depositata telematicamente in copia informatica insieme a un ricorso nativo digitale non è automaticamente equiparabile, quanto alla specialità, alla procura materialmente apposta in calce o a margine del ricorso cartaceo: la procura separata deve contenere autonomamente elementi identificativi della specifica controversia.
- La procura speciale deve preesistere, o almeno essere coeva, alla redazione del ricorso; la notificazione o il deposito telematico della copia della procura non dimostrano, da soli, che il conferimento sia anteriore o contestuale alla formazione dell'atto introduttivo.
- La carenza della procura speciale, quale requisito di ammissibilità del ricorso amministrativo, non è sanabile mediante rinnovazione successiva ai sensi della disciplina processuale civile richiamata dall'art. 39 c.p.a.
- L'errore scusabile non è concedibile per sanare la genericità della procura quando non ricorra un'obiettiva incertezza normativa o un grave impedimento di fatto e la parte avrebbe potuto adottare, con ordinaria prudenza, una modalità processuale conforme a uno degli orientamenti già esistenti.
- L'avviso previsto dall'art. 73, comma 3, c.p.a. sulla questione rilevata d'ufficio non è necessario quando il difensore non partecipi all'udienza o alla camera di consiglio, poiché tale assenza implica rinuncia alla possibilità di interloquire sulla questione.
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