Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 02910/2026 del 23/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Catania che aveva confermato le condanne del Tribunale. Raineri contestava: 1) violazione del divieto di ne bis in idem (contestazione che i fatti erano gli stessi per cui era già stato condannato in altro procedimento); 2) insufficienza e vizio di motivazione nella valutazione probatoria, specie rispetto a dichiarazioni di detenuti a discarico; 3) mancata derubricazione alla fattispecie di lieve entità ex art.73 DPR 309/90 e conseguente prescrizione; 4) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e di benefici sanzionatori (pena al minimo, non menzione). Cardamone censurava: 1) omissione di escussione e mancata valutazione di dichiarazioni favorevoli (collaboratore Barbagallo) e altri testi; 2) vizio di motivazione e assenza di riscontri sul presunto contributo esterno all'associazione mafiosa e sulla corruzione; 3) estinzione del reato per prescrizione e diversa qualificazione giuridica (eventuale art.318 anziché art.319); 4) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nonostante comportamento processuale collaborativo.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Quanto a Raineri, la Corte ha ritenuto infondato e generico il motivo sul ne bis in idem: la condanna precedente riguardava un episodio isolato (4/11/2012) mentre il capo H contestava più condotte dal 2009 al 4/11/2012. Ha confermato la valutazione probatoria: le ammissioni rese da Raineri nel corso dell'interrogatorio e le dichiarazioni dei collaboratori forniscono riscontri sufficienti e non sono efficacemente scalfite da alcune testimonianze a discarico; ha escluso la lieve entità per le peculiarità del contesto (pubblico ufficiale che viola regime carcerario) e ha motivato il diniego delle attenuanti generiche. Quanto a Cardamone, la Corte ha ritenuto generiche le censure sulla mancata escussione del collaboratore e ha ritenuto che il nuovo materiale non fosse idoneo a scalfire il compendio probatorio consolidato: più collaboratori, appartenenti a clan diversi e considerati attendibili, hanno fornito chiamate in correità convergenti; intercettazioni forniscono ulteriori riscontri. La Corte ha confermato la qualificazione dei fatti come concorso esterno in associazione mafiosa e corruzione con aggravante di agevolazione mafiosa, escludendo la prescrizione in ragione dell'aggravante e degli atti interruttivi. Per questi motivi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e le condanne sono rimaste confermate.

Norme richiamate

  • art. 649 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa per il ne bis in idem; la Corte ha interpretato il principio come richiedente identità storico-naturalistica del fatto (condotta, evento, nesso causale, tempo, luogo, persona) e ha escluso identità nel caso concreto.

  • art. 111 Costituzione

    Richiamato in relazione al principio del giusto processo; la Corte ha ritenuto rispettati i canoni di motivazione e contraddittorio.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Norma sulla valutazione della dichiarazione di chiamante in correità; la Corte ha applicato i criteri di credibilità, convergenza e indipendenza tra chiamate, ritenendo sufficiente la convergenza fra più collaboratori.

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Richiamato come parametro processuale per i motivi di impugnazione; la Corte ha ritenuto le censure generiche o infondate se non specificamente confrontate con la motivazione.

  • art. 73 DPR 309/90 (comma 1 e quinto comma per la lieve entità)

    La Corte ha ribadito che la valutazione dell'attenuante della lieve entità richiede considerazione complessiva di azione e oggetto materiale; l'esistenza di un pubblico ufficiale che viola il regime carcerario esclude la lieve entità anche per quantità modiche.

  • art. 319 cod. pen.

    Norma sulla corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio; la Corte ha qualificato correttamente alcune condotte come corruzione aggravata dall'agevolazione mafiosa.

  • art. 318 cod. pen.

    Richiamata dalla difesa di Cardamone come possibile diversa ricostruzione; la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione in termini di corruzione (art.319) con aggravante mafiosa.

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Aggravante di agevolazione mafiosa: la Corte ha ritenuto applicabile l'aggravante, con conseguenze anche sul decorso della prescrizione (termine di prescrizione interrotto in modo rilevante).

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma sulle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha motivato il diniego in base alla reiterazione, gravità e particolare posizione pubblica dell'imputato.

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Criteri per la riapertura dell'istruttoria dibattimentale in Cassazione; la Corte ha ritenuto che il nuovo materiale offerto non giustificasse riapertura dell'istruttoria.

  • art. 160 cod. pen. e art. 157 cod. pen.

    Richiamate in tema di prescrizione: la Corte ha richiamato la disciplina relativa alla decorrenza e sospensione/interruzione della prescrizione nei reati aggravati per finalità mafiose, escludendo la prescrizione nel caso concreto.

Massime di principio

  • Il principio del ne bis in idem richiede identità storico-naturalistica del fatto (condotta, evento, nesso causale, tempo, luogo, persona): condanne per episodi distinti anche se analoghi non determinano automaticamente il divieto.
  • Le ammissioni o confessioni rese dall'imputato possono, di per sé, costituire elemento idoneo a fondare la responsabilità se corroborate o coerenti con il resto del quadro probatorio.
  • La chiamata in correità basata su dichiarazioni di collaboratori può essere valorizzata se vi è convergenza tra più dichiarazioni indipendenti, valutandone credibilità soggettiva, coerenza e autonomia genetica.
  • In materia di stupefacenti l'attenuante della lieve entità va esclusa se elementi relativi ad azione, modalità, contesto (es. pubblico ufficiale che viola regime carcerario) o qualità della sostanza indicano una lesione non lieve, indipendentemente dal mero dato ponderale.
  • La qualificazione del reato (es. corruzione aggravata da finalità mafiosa) incide sul decorso della prescrizione: l'aggravante mafiosa può prolungare o impedire l'estinzione per prescrizione in presenza di atti interruttivi ripetuti.
  • In Cassazione le doglianze tecniche di omissione probatoria devono essere specifiche: motivi generici, per relationem o privi di indicazione dell'effetto probatorio concreto sono inammissibili.
  • Il diniego delle attenuanti generiche richiede motivazione specifica; la confessione non obbliga il giudice a riconoscerle se sussistono elementi di particolare disvalore o mera ammissione utilitaristica.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.