Cassazione Penale, Sentenza n. 02910/2026 del 23/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Catania che aveva confermato le condanne del Tribunale. Raineri contestava: 1) violazione del divieto di ne bis in idem (contestazione che i fatti erano gli stessi per cui era già stato condannato in altro procedimento); 2) insufficienza e vizio di motivazione nella valutazione probatoria, specie rispetto a dichiarazioni di detenuti a discarico; 3) mancata derubricazione alla fattispecie di lieve entità ex art.73 DPR 309/90 e conseguente prescrizione; 4) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e di benefici sanzionatori (pena al minimo, non menzione). Cardamone censurava: 1) omissione di escussione e mancata valutazione di dichiarazioni favorevoli (collaboratore Barbagallo) e altri testi; 2) vizio di motivazione e assenza di riscontri sul presunto contributo esterno all'associazione mafiosa e sulla corruzione; 3) estinzione del reato per prescrizione e diversa qualificazione giuridica (eventuale art.318 anziché art.319); 4) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nonostante comportamento processuale collaborativo.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Quanto a Raineri, la Corte ha ritenuto infondato e generico il motivo sul ne bis in idem: la condanna precedente riguardava un episodio isolato (4/11/2012) mentre il capo H contestava più condotte dal 2009 al 4/11/2012. Ha confermato la valutazione probatoria: le ammissioni rese da Raineri nel corso dell'interrogatorio e le dichiarazioni dei collaboratori forniscono riscontri sufficienti e non sono efficacemente scalfite da alcune testimonianze a discarico; ha escluso la lieve entità per le peculiarità del contesto (pubblico ufficiale che viola regime carcerario) e ha motivato il diniego delle attenuanti generiche. Quanto a Cardamone, la Corte ha ritenuto generiche le censure sulla mancata escussione del collaboratore e ha ritenuto che il nuovo materiale non fosse idoneo a scalfire il compendio probatorio consolidato: più collaboratori, appartenenti a clan diversi e considerati attendibili, hanno fornito chiamate in correità convergenti; intercettazioni forniscono ulteriori riscontri. La Corte ha confermato la qualificazione dei fatti come concorso esterno in associazione mafiosa e corruzione con aggravante di agevolazione mafiosa, escludendo la prescrizione in ragione dell'aggravante e degli atti interruttivi. Per questi motivi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e le condanne sono rimaste confermate.
Norme richiamate
art. 649 cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa per il ne bis in idem; la Corte ha interpretato il principio come richiedente identità storico-naturalistica del fatto (condotta, evento, nesso causale, tempo, luogo, persona) e ha escluso identità nel caso concreto.
art. 111 Costituzione
Richiamato in relazione al principio del giusto processo; la Corte ha ritenuto rispettati i canoni di motivazione e contraddittorio.
art. 192 cod. proc. pen.
Norma sulla valutazione della dichiarazione di chiamante in correità; la Corte ha applicato i criteri di credibilità, convergenza e indipendenza tra chiamate, ritenendo sufficiente la convergenza fra più collaboratori.
art. 533 cod. proc. pen.
Richiamato come parametro processuale per i motivi di impugnazione; la Corte ha ritenuto le censure generiche o infondate se non specificamente confrontate con la motivazione.
art. 73 DPR 309/90 (comma 1 e quinto comma per la lieve entità)
La Corte ha ribadito che la valutazione dell'attenuante della lieve entità richiede considerazione complessiva di azione e oggetto materiale; l'esistenza di un pubblico ufficiale che viola il regime carcerario esclude la lieve entità anche per quantità modiche.
art. 319 cod. pen.
Norma sulla corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio; la Corte ha qualificato correttamente alcune condotte come corruzione aggravata dall'agevolazione mafiosa.
art. 318 cod. pen.
Richiamata dalla difesa di Cardamone come possibile diversa ricostruzione; la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione in termini di corruzione (art.319) con aggravante mafiosa.
art. 416-bis.1 cod. pen.
Aggravante di agevolazione mafiosa: la Corte ha ritenuto applicabile l'aggravante, con conseguenze anche sul decorso della prescrizione (termine di prescrizione interrotto in modo rilevante).
art. 62-bis cod. pen.
Norma sulle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha motivato il diniego in base alla reiterazione, gravità e particolare posizione pubblica dell'imputato.
art. 603 cod. proc. pen.
Criteri per la riapertura dell'istruttoria dibattimentale in Cassazione; la Corte ha ritenuto che il nuovo materiale offerto non giustificasse riapertura dell'istruttoria.
art. 160 cod. pen. e art. 157 cod. pen.
Richiamate in tema di prescrizione: la Corte ha richiamato la disciplina relativa alla decorrenza e sospensione/interruzione della prescrizione nei reati aggravati per finalità mafiose, escludendo la prescrizione nel caso concreto.
Massime di principio
- Il principio del ne bis in idem richiede identità storico-naturalistica del fatto (condotta, evento, nesso causale, tempo, luogo, persona): condanne per episodi distinti anche se analoghi non determinano automaticamente il divieto.
- Le ammissioni o confessioni rese dall'imputato possono, di per sé, costituire elemento idoneo a fondare la responsabilità se corroborate o coerenti con il resto del quadro probatorio.
- La chiamata in correità basata su dichiarazioni di collaboratori può essere valorizzata se vi è convergenza tra più dichiarazioni indipendenti, valutandone credibilità soggettiva, coerenza e autonomia genetica.
- In materia di stupefacenti l'attenuante della lieve entità va esclusa se elementi relativi ad azione, modalità, contesto (es. pubblico ufficiale che viola regime carcerario) o qualità della sostanza indicano una lesione non lieve, indipendentemente dal mero dato ponderale.
- La qualificazione del reato (es. corruzione aggravata da finalità mafiosa) incide sul decorso della prescrizione: l'aggravante mafiosa può prolungare o impedire l'estinzione per prescrizione in presenza di atti interruttivi ripetuti.
- In Cassazione le doglianze tecniche di omissione probatoria devono essere specifiche: motivi generici, per relationem o privi di indicazione dell'effetto probatorio concreto sono inammissibili.
- Il diniego delle attenuanti generiche richiede motivazione specifica; la confessione non obbliga il giudice a riconoscerle se sussistono elementi di particolare disvalore o mera ammissione utilitaristica.
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