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Sentenza

Sentenza n. 647/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'annullamento 1) del provvedimento di diniego prot. n. 19396 del 20-12-2023 notificato dal Comune alla ricorrente a mezzo pec in data 20 dicembre 2023 e comunicato alla ricorrente anche tramite SUAP, avente ad oggetto “Codice pratica SUAP: 03722290164-24032023-1145 Richiesta presentata al SUAP in data 24/03/2023, prot. n. 23032 Richiedente: LA NUOVA ITALSPAZI S.R.L. Oggetto: RINNOVO AUTORIZZAZIONE N. 04/2020 PER MANTENIMENTO DI N. 1 CARTELLO PUBBLICITARIO BIFACCIALE NON LUMINOSO – DIMENSIONI CM 150 X 200 Localizzazione impianto: Viale della Colombera prima del civico n. 20 DINIEGO DEFINITIVO E DIFFIDA ALLA RIMOZIONE DI IMPIANTO PUBBLICITARIO NON AUTORIZZATO” in relazione alla prat. n. PUB9/2023; 2) del provvedimento di diniego prot. n.19396 del 20-12-2023 notificato dal Comune alla ricorrente a mezzo pec in data 20 dicembre 2023 e comunicato alla ricorrente anche tramite SUAP, avente ad oggetto “Codice pratica SUAP: 03722290164-24032023-1145 Richiesta presentata al SUAP in data 24/03/2023, prot. n. 23032 Richiedente: LA NUOVA ITALSPAZI S.R.L. Oggetto: RINNOVO AUTORIZZAZIONE N. 04/2020 PER MANTENIMENTO DI N. 1 CARTELLO PUBBLICITARIO BIFACCIALE NON LUMINOSO – DIMENSIONI CM 150 X 200 Localizzazione impianto: Viale della Colombera dopo civico n. 21 DINIEGO DEFINITIVO E DIFFIDA ALLA COPERTURA IMMEDIATA E ALLA RIMOZIONE DI IMPIANTO PUBBLICITARIO NON AUTORIZZATO” in relazione alla prat. n. PUB9/2023; 3) di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso ivi compresi, ove occorrendo: − il provvedimento notificato in data 24 novembre 2023, avente ad oggetto “Codice pratica SUAP: 03722290164-24032023-1145 Richiesta presentata al SUAP in data 24/03/2023, prot. n. 23032 Richiedente: LA NUOVA ITALSPAZI S.R.L. Oggetto: RINNOVO AUTORIZZAZIONE N. 04/2020 PER MANTENIMENTO DI N. 1 CARTELLO PUBBLICITARIO BIFACCIALE NON LUMINOSO – DIMENSIONI CM 150 X 200 Localizzazione impianto: Viale della Colombera prima del civico n. 20 COMUNICAZIONE DEI MOTIVI OSTATIVI ALL'ACCOGLIMENTO DELL'ISTANZA E PREAVVISO DI DIFFIDA ALLA RIMOZIONE ai sensi dell'art. 10-bis della legge 07/08/1990, n. 241” in relazione alla prat. n. PUB9/2023; − il provvedimento notificato in data 24 novembre 2023, avente ad oggetto “Codice pratica SUAP: 03722290164-24032023-1145 Richiesta presentata al SUAP in data 24/03/2023, prot. n. 23032 Richiedente: LA NUOVA ITALSPAZI S.R.L. Oggetto: RINNOVO AUTORIZZAZIONE N. 04/2020 PER MANTENIMENTO DI N. 1 CARTELLO PUBBLICITARIO BIFACCIALE NON LUMINOSO – DIMENSIONI CM 150 X 200 Localizzazione impianto: Viale della Colombera dopo civico n. 21 COMUNICAZIONE DEI MOTIVI OSTATIVI ALL'ACCOGLIMENTO DELL'ISTANZA E PREAVVISO DI DIFFIDA ALLA RIMOZIONE ai sensi dell'art. 10-bis della legge 07/08/1990, n. 241” in relazione alla prat. n. PUB9/2023; − il verbale della Commissione Tecnica n. 19/2023 in data 13 novembre 2023 in relazione alla prat. n. PUB9/2023 (Viale della Colombera prima del civico n. 20); − il verbale della Commissione Tecnica n. 20/2023 in data 13 novembre 2023 in relazione alla prat. n. PUB9/2023 (Viale della Colombera dopo il civico n. 21); − la comunicazione a mezzo pec prot. n. 19753 del 29 dicembre 2023 avente ad oggetto “DINIEGHI DEFINITIVI E DIFFIDA ALLA COPERTURA IMMEDIATA E ALLA RIMOZIONE – RICHIESTE RINNOVO AUTORIZZAZIONI N. 1/2020, VIA BUGATTONE N. SNC - N. 03/2020, VIA DON L. PALAZZOLO FRONTE VIA PIAVE - N. 04/2020, VIALE DELLA COLOMBERA” con cui l'Ufficio Tecnico Comunale ha confermato il “contenuto di tutti i provvedimenti emessi in relazione all'oggetto in merito alle scadenze delle diffide alla copertura ed alla rimozione dei mezzi pubblicitari abusivi e alle conseguenze relative all'inottemperanza alle stesse”; nonché per la condanna ex art. 30 c.p.a. del Comune di Torre Boldone al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'illegittimità dell'azione amministrativa.

Giustizia amministrativa202400125

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: dinieghi definitivi di rinnovo delle autorizzazioni per due cartelli pubblicitari, con diffida alla copertura e alla rimozione degli impianti, nonché gli atti presupposti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato i dinieghi comunali di rinnovo dell’autorizzazione al mantenimento di due cartelli pubblicitari bifacciali non luminosi, deducendo: violazione dell’art. 55, comma 5, e dell’art. 51, commi 3, lett. g), e 4, del d.P.R. 495/1992 e delle corrispondenti disposizioni del regolamento comunale, sostenendo che le difformità accertate non integrassero cause di decadenza; illegittimità derivata, difetto di motivazione e di istruttoria, poiché il preavviso di diniego e i dinieghi definitivi avrebbero richiamato i verbali della Commissione tecnica senza autonoma valutazione; violazione del termine procedimentale di novanta giorni e dell’art. 2-bis l. 241/1990; lesione del legittimo affidamento maturato per il rilascio e il rinnovo delle precedenti autorizzazioni senza contestazioni; eccesso di potere per irragionevolezza, abnormità e violazione della proporzionalità. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per cumulo di atti e ne ha chiesto il rigetto nel merito.

La decisione

Il TAR ha respinto preliminarmente l’eccezione di inammissibilità per cumulo, ritenendo ammissibile l’impugnazione congiunta perché i dinieghi riguardavano impianti distinti ma la stessa autorizzazione, erano fondati su valutazioni coerenti e derivavano dall’esercizio del medesimo potere amministrativo. Nel merito ha respinto il ricorso. Ha ritenuto legittima la decadenza e il diniego di rinnovo fondati sulle difformità dell’impianto e del messaggio pubblicitario rispetto a quanto autorizzato: la nozione di mezzo pubblicitario comprende sia il supporto materiale sia il contenuto della comunicazione. Ha inoltre ritenuto rilevanti l’assenza di pubblicità su una facciata e lo sbiadimento del messaggio sull’altra per oltre 180 giorni, la non corretta manutenzione della targhetta identificativa, l’altezza insufficiente del margine inferiore dell’impianto rispetto al marciapiede e il posizionamento in violazione delle distanze previste dalla disciplina stradale, in assenza di deroga. I verbali di sopralluogo e della Commissione tecnica sono stati giudicati coerenti, adeguatamente motivati e idonei a supportare il preavviso e i dinieghi, sicché sono state respinte anche le censure di difetto di istruttoria e motivazione. Il giudice ha precisato che, nell’ambito del procedimento di rinnovo, le irregolarità pregresse possono costituire sia causa di decadenza sia motivo ostativo al nuovo titolo; la scadenza dell’autorizzazione non impedisce all’amministrazione di valutarle. La precedente tolleranza dell’amministrazione non ha generato un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione irregolare. Il termine regolamentare di novanta giorni è stato ritenuto non perentorio, con la conseguenza che il suo superamento non determina l’illegittimità del diniego né la perdita del potere di provvedere, potendo eventualmente rilevare solo ai fini risarcitori se siano provati danno, nesso causale e colpa. Il diniego è stato ritenuto proporzionato e ragionevole, restando possibile presentare una nuova istanza, non di semplice rinnovo, corredata da un progetto conforme. È stata respinta anche la domanda risarcitoria per mancanza dell’illegittimità degli atti e per mancata prova del nesso causale con il ritardo procedimentale. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 12, d.lgs. 285/1992

    Le difformità dell’installazione rispetto all’autorizzazione possono rilevare ai fini della decadenza secondo la disciplina applicabile agli impianti pubblicitari.

  • art. 51, commi 1, 3, lett. g), e 4, d.P.R. 495/1992

    La disciplina delle collocazioni e delle modifiche dei mezzi pubblicitari costituisce il parametro per verificare la conformità dell’impianto, comprese le distanze e i divieti di posizionamento; gli enti locali possono introdurre una disciplina regolamentare più restrittiva.

  • art. 53, comma 8, d.P.R. 495/1992

    La previsione sull’autorizzazione delle modifiche del messaggio pubblicitario non impedisce agli enti locali di sottoporre a controllo più rigoroso, mediante regolamento, il contenuto della pubblicità autorizzata.

  • art. 54, comma 1, d.P.R. 495/1992

    È fatto obbligo al titolare dell’autorizzazione di: a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno; b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento.

    L’obbligo di manutenzione riguarda anche il messaggio pubblicitario, perché esso concorre alla percezione e al decoro del territorio; l’assenza o il deterioramento protratto del messaggio può quindi rilevare ai fini della decadenza e del diniego di rinnovo.

  • art. 55, commi 2 e 5, d.P.R. 495/1992

    La disciplina regolamentare comunale consente di negare il rinnovo quando la pubblicità in atto è difforme da quella autorizzata e collega la decadenza alle difformità di collocamento o realizzazione del mezzo pubblicitario.

  • art. 2-bis l. 241/1990

    La violazione del termine procedimentale, se non perentorio, non comporta l’illegittimità del provvedimento né la perdita del potere amministrativo; può eventualmente fondare una pretesa risarcitoria se siano provati danno, nesso causale e colpa.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di diniego è stato ritenuto legittimo perché fondato sulle risultanze dei sopralluoghi e dei pareri tecnici, adeguatamente richiamati nel procedimento.

  • art. 30 c.p.a.

    La domanda risarcitoria è stata respinta perché non è stata accertata l’illegittimità degli atti e non è stato provato il nesso causale tra il ritardo procedimentale e il danno dedotto.

Massime di principio

  • Ai fini del rinnovo di un’autorizzazione per impianti pubblicitari, la nozione di mezzo pubblicitario comprende sia il supporto materiale sia il contenuto del messaggio; la difformità del messaggio rispetto a quello autorizzato può quindi integrare una causa ostativa al rinnovo e una causa di decadenza quando ciò sia previsto dalla disciplina regolamentare.
  • L’obbligo di conservazione e manutenzione del mezzo pubblicitario comprende anche il messaggio esposto. L’assenza di pubblicità su una facciata o la presenza di un messaggio sbiadito e illeggibile per il periodo previsto dal piano comunale possono giustificare la decadenza dell’autorizzazione e il diniego del rinnovo.
  • Nel procedimento di rinnovo l’amministrazione deve verificare nuovamente la sussistenza dei presupposti del titolo e può valutare le irregolarità maturate durante il precedente periodo autorizzativo; la scadenza del titolo non impedisce di considerarle né impone il rinnovo come mera vidimazione automatica.
  • La mera inerzia o tolleranza dell’amministrazione non genera, di regola, un legittimo affidamento alla conservazione di una situazione illegittima, soprattutto quando siano coinvolti interessi pubblici attuali relativi alla sicurezza stradale e alla corretta gestione del demanio stradale.
  • La violazione di un termine procedimentale non perentorio non determina l’illegittimità del provvedimento tardivo né la perdita del potere di provvedere, ma può rilevare sul piano risarcitorio solo in presenza della prova del danno, del nesso causale e della colpa dell’amministrazione.
  • È ammissibile il ricorso cumulativo contro più provvedimenti quando gli atti siano funzionalmente collegati, riguardino la medesima vicenda amministrativa e siano contestati mediante censure omogenee, tali da consentire una valutazione unitaria della legittimità dell’azione amministrativa.

Come è indicizzato

MateriePubblici esercizi e somministrazioneMotivazione del provvedimentoTermini del procedimento e silenzioDanno da provvedimento illegittimo
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaLegittimo affidamentoProporzionalità e ragionevolezza

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