Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 05107/2026 del 06/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società, di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria emessa in relazione a diverse cartelle di pagamento concernenti imposta di registro, IRES, IVA e contributi consortili. La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso; la Commissione tributaria regionale aveva confermato la decisione, ritenendo rituale la notifica delle cartelle, adeguatamente motivata la comunicazione preventiva di ipoteca e non prescritti i crediti. In cassazione la società ha proposto ricorso per tre motivi contro la sentenza regionale. Successivamente ha depositato memoria deducendo di aver aderito alla definizione agevolata prevista dalla legge n. 197/2022 (c.d. rottamazione-quater) e di aver pagato integralmente quanto dovuto, chiedendo la cessazione della materia del contendere.

La decisione

La Corte ha preso atto dell'avvenuto perfezionamento della definizione agevolata, perché la ricorrente ha documentato l'integrale pagamento delle somme dovute. Richiamato l'art. 1, comma 236, della L. n. 197/2022, ha dichiarato l'estinzione del presente procedimento per cessazione della materia del contendere. Le spese sono state poste a carico di chi le ha anticipate. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione del c.d. doppio contributo unificato, ritenendo la misura limitata ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 236, L. 29 dicembre 2022, n. 197

    "Nella dichiarazione di cui al comma 235 [ per l’adesione alla definizione agevolata] il debitore indica l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati".

    La definizione agevolata produce l'estinzione del giudizio solo se risulta effettivamente perfezionata e se nel processo viene prodotta la documentazione dei pagamenti effettuati.

  • L. 29 dicembre 2022, n. 197

    La legge è richiamata quale fonte della definizione agevolata dei carichi e della disciplina processuale della cessazione della materia del contendere.

  • art. 1, comma 231 ss., L. 29 dicembre 2022, n. 197

    Richiamo implicito al meccanismo di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione, presupposto della domanda di estinzione.

Massime di principio

  • Quando il debitore aderisce alla definizione agevolata dei carichi e dimostra l'integrale pagamento delle somme dovute, il giudizio relativo ai medesimi carichi deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
  • L'estinzione del giudizio per definizione agevolata è subordinata alla prova documentale del perfezionamento della procedura, non essendo sufficiente la sola dichiarazione di adesione.
  • Il c.d. doppio contributo unificato non si applica fuori dai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.
  • In presenza di estinzione del processo per sopravvenuta definizione agevolata, le spese restano a carico di chi le ha anticipate salvo diversa statuizione espressa.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpunugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.