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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15657/2025 del 18/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il G.i.p. aveva ritenuto insufficienti gli elementi per configurare un'associazione di tipo mafioso, ponendo rilievo sulle controversie interne e sulla possibile vetustà di alcuni collegamenti degli indagati con le mafie storiche. Il tribunale del riesame, invece, ha valutato unitariamente le intercettazioni, gli incontri frequenti, la costituzione di società congiunte (es. GFE srls), l'esistenza di una cassa comune, operazioni estorsive, traffici di stupefacenti e la gestione condivisa di un'arma, ritenendo che tali elementi costituiscano gravi indizi della sussistenza di un'associazione autonoma e stabile, dotata di affectio societatis e dell'uso del metodo mafioso (anche attraverso la spendita della fama criminale degli appartenenti alle mafie storiche). Il Tribunale ha inoltre fornito motivazione rafforzata rispetto all'ordinanza del G.i.p., esaminando in modo più dettagliato e unitario il contenuto delle intercettazioni e i singoli episodi idonei a dimostrare intimidazione e violenza.

La decisione

Il tribunale del riesame ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) e l'uso del metodo mafioso, valorizzando la continuità degli incontri, l'apporto comune di capitali, la cassa comune, le operazioni illecite condivise e la spendita della fama criminale. L'ordinanza impugnata è stata motivata in modo rafforzato rispetto alla decisione del G.i.p., superandone le obiezioni circa i contrasti interni e l'anzianità di taluni collegamenti, e sostenendo la legittimità della misura cautelare alla luce del compendio indiziario considerato nel suo insieme.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    "coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti"

    La norma è stata applicata per qualificare la nuova formazione come associazione di tipo mafioso quando sono presenti fama criminale autonoma, capacità di intimidazione percepita e assoggettamento/omertà nel territorio; non è necessario che la forza intimidatrice si manifesti sempre con atti eclatanti di violenza, potendo essere sufficiente la spendita della fama o piccoli soprusi

  • Sez. 3, n. 31022 del 22/03/2023 (Giurisprudenza di legittimità)

    "In caso di ribaltamento, da parte del tribunale del riesame ... non è richiesta una motivazione rafforzata ... ma è necessario un confronto critico con il contenuto della pronunzia riformata"

    La Corte evidenzia che, anche se non sempre è richiesta una motivazione formalmente 'rafforzata', il tribunale del riesame deve confrontarsi criticamente con le ragioni del G.I.P. e superarne le obiezioni con argomentazioni autonome e accettabili

  • Sez. 1, n. 47361 del 09/11/2022

    "la riforma in senso sfavorevole all'indagato della decisione impugnata impone ... un rafforzato onere motivazionale"

    Secondo l'indirizzo maggioritario citato, quando il tribunale del riesame riforma in senso sfavorevole (ossia accoglie la richiesta della Procura dopo un rigetto del G.I.P.), deve fornire una motivazione particolarmente persuasiva per superare le lacune evidenziate dal primo giudice

  • Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019 (dep. 2020)

    "Ai fini della qualificazione ... è necessario accertare se il sodalizio: a) abbia conseguito fama e prestigio criminale ... b) abbia in concreto manifestato capacità di intimidazione ... c) abbia manifestato una capacità di intimidazione effettivamente percepita ..."

    La giurisprudenza richiede un accertamento concreto degli elementi tipici della mafiosità (fama autonoma, capacità intimidatoria e percezione/assoggettamento sul territorio), che possono emergere anche da comportamenti diversi dalla violenza plateale

Massime di principio

  • Collegamenti pregressi con mafie storiche non decadono automaticamente: il cosiddetto 'tempo silente' non esclude la valutazione se altri elementi recenti mostrano continuità o riattivazione del vincolo associativo.
  • La prova dell'elemento mafioso può emergere dall'insieme degli indizi (intercettazioni, incontri, società congiunte, cassa comune, attività estorsive o traffici) valutati unitariamente, non necessariamente da singoli atti eclatanti.
  • La spendita della 'fama criminale' o l'intimidazione per effetto del prestigio degli affiliati può essere sufficiente a integrare il metodo mafioso, anche in assenza di violenza plateale.
  • L'affectio societatis si può ritenere sussistente anche in presenza di contrasti interni, quando risulti prevalente la finalità comune di profitto e gli sforzi per risolvere le contese allo scopo di mantenere l'attività criminale condivisa.
  • In sede di riesame cautelare, quando il tribunale riforma una decisione del G.I.P. in senso sfavorevole all'indagato, è necessario fornire una motivazione più articolata e persuasiva che affronti e superi le ragioni del provvedimento originario.
  • Operazioni economiche congiunte (costituzione di società, investimenti comuni, casse) e la loro ripetizione o analogia nelle modalità operative sono indici significativi di un'organizzazione stabile e finalizzata al profitto.

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