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Legge

L.R. Lombardia 6/1989

Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione

Normativa regionaleL.R. Lombardia 6/1989

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge lombarda disciplina l’eliminazione delle barriere architettoniche e localizzative in edifici, spazi pubblici e privati e trasporti di competenza regionale, con prescrizioni tecniche, obblighi edilizi, strumenti di programmazione e contributi. Introduce il registro regionale dei PEBA, linee guida, contributi comunali e monitoraggio biennale. Le scadenze originarie della legge e le misure finanziarie riferite al 1989 sono ormai esaurite; restano rilevanti le disposizioni strutturali e quelle attuali su PEBA e contributi.

Eliminazione delle barriere architettoniche in Lombardia

Norme lombarde per l’eliminazione delle barriere architettoniche

La legge della Regione Lombardia mira a rendere l’ambiente costruito compatibile con le diverse esigenze e capacità dei cittadini, assicurando autonomia e accessibilità. Si applica nel territorio regionale a edifici e spazi pubblici e privati, anche temporanei, nonché ai trasporti pubblici di competenza regionale.

Ambito e definizioni

Per barriera architettonica si intende ogni ostacolo che limita o impedisce l’uso di spazi, edifici e strutture e, in particolare, la mobilità di persone con difficoltà motorie, sensoriali o psichiche, temporanee o permanenti. La barriera localizzativa è invece un impedimento alla percezione dovuto alla posizione, alla forma o al colore di strutture architettoniche o mezzi di trasporto, tale da ostacolare la vita di relazione.

Le disposizioni riguardano, tra l’altro, edifici pubblici e di uso pubblico, abitazioni, luoghi di lavoro e attività commerciali, percorsi pedonali e parcheggi, trasporti pubblici regionali su gomma, ferro, fune e navigazione, relative stazioni e impianti, nonché segnali ottici, acustici e tattili.

Progettazione, prescrizioni e interventi edilizi

Le opere nuove e le modifiche alle strutture devono perseguire la compatibilità dell’ambiente costruito con la variabilità delle esigenze degli utenti e permettere l’installazione di dispositivi idonei. L’allegato tecnico, parte integrante della legge, detta le prescrizioni per progettazione, esecuzione e controllo; le sue disposizioni devono essere lette insieme alla normativa statale vigente in materia.

Per nuove costruzioni e interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia o urbanistica, le prescrizioni tecniche operano ai fini dei titoli edilizi. Per la manutenzione straordinaria sono applicabili alle parti, agli elementi e alle attrezzature specificamente interessati. I Comuni devono adeguare strumenti urbanistici e regolamenti edilizi e igienici; le disposizioni regionali indicate dalla legge prevalgono sulle regole comunali incompatibili secondo i termini originariamente stabiliti.

Negli edifici residenziali nuovi e nelle ristrutturazioni urbanistiche deve essere garantita la visitabilità e l’adattabilità degli alloggi. La visitabilità richiede l’accesso alla zona giorno e a un servizio igienico; l’adattabilità deve consentire, con interventi a costi limitati e senza modificare struttura o impianti comuni, l’uso dell’alloggio da parte di una persona in carrozzina. Il progetto deve dimostrarla con disegni delle soluzioni di variante. La legge esclude l’applicazione delle prescrizioni dell’allegato agli edifici unifamiliari o con non più di quattro alloggi.

Per le ristrutturazioni e il recupero dell’edilizia residenziale pubblica, gli enti gestori devono realizzare almeno un alloggio accessibile ogni 40 alloggi o frazione di 40 e distribuirli in modo da favorire l’uso alle stesse condizioni degli altri inquilini. Su richiesta, devono inoltre sostenere le modifiche necessarie per assegnatari o familiari con gravi difficoltà, salvo le eccezioni previste. Se l’alloggio non è modificabile in modo adeguato, devono favorire lo scambio con un altro alloggio o concordare una nuova assegnazione idonea.

La legge prevede la possibilità di derogare agli standard urbanistici, su richiesta motivata e documentata, quando ciò sia necessario per accessibilità e fruibilità e non sia possibile rispettare le prescrizioni ordinarie. Deroghe alle prescrizioni tecniche sono ammesse, in particolare, per vincoli di tutela o impossibilità tecnica legata a elementi statici o impiantistici; per gli ambienti produttivi sono contemplate specifiche ipotesi connesse alla sicurezza o a macchinari non adattabili. Il progettista deve motivare e documentare la deroga e possono essere imposte soluzioni alternative idonee. L’inosservanza può costituire variazione essenziale edilizia e comportare le sanzioni previste dalla legislazione vigente; i contributi regionali possono essere revocati se i lavori sono difformi dalla legge, dall’allegato o dal progetto approvato.

Prescrizioni tecniche essenziali

L’allegato stabilisce, tra l’altro, i seguenti requisiti dimensionali e funzionali:

  • I percorsi pedonali devono avere larghezza minima di 1,50 m, elevata a 1,80 m nei tratti di maggior traffico; per brevi passaggi obbligati possono ridursi a 0,90 m. La pendenza trasversale non deve superare l’1%; dislivelli senza rampa non possono superare 2,5 cm. Le superfici devono essere compatte, omogenee e antisdrucciolevoli; le aperture nelle griglie non possono superare 2 cm.
  • Nei parcheggi custoditi va riservato ai non deambulanti almeno un posto ogni 50 o frazione di 50. Lo spazio laterale zebrato deve consentire la rotazione della carrozzina e misurare almeno 1,50 m; area, manovra e raccordi devono essere complanari e collegati ai percorsi pedonali.
  • Gli accessi agli edifici devono avere luce netta di almeno 1,50 m, spazi in piano antistanti e retrostanti profondi almeno 1,50 m e dislivelli non superiori a 2,5 cm, altrimenti raccordati con rampe.
  • Piattaforme, corridoi e passaggi devono consentire manovra e rotazione della carrozzina e non essere inferiori a 1,50 m. Le scale devono avere pedata di almeno 30 cm, alzata non superiore a 16 cm e corrimano a 0,90 m; le rampe interne devono avere ripiani di almeno 1,50 m ogni 10 m o in corrispondenza di porte.
  • Negli edifici non residenziali indicati dalla legge, con più di un piano fuori terra, è richiesto almeno un ascensore con cabina di 1,50 × 1,37 m e porta di almeno 90 cm. Negli edifici residenziali con più di tre piani fuori terra, l’ascensore deve avere cabina di almeno 1,30 × 0,90 m e porta di 85 cm.
  • Negli edifici e nelle strutture non residenziali almeno un bagno deve essere accessibile, con spazio interno di almeno 1,35 × 1,50 m, porta apribile verso l’esterno o scorrevole, spazi di accostamento laterale e corrimani; è richiesto un campanello di emergenza vicino al WC.
  • Per la visitabilità dell’alloggio, la porta d’ingresso deve essere larga almeno 0,90 m e le porte interne di accesso alla zona giorno e a un bagno almeno 0,80 m. Per l’adattabilità, l’allegato specifica spazi di manovra in corridoio, cucina, bagno e camera, inclusi passaggi di 0,90 m ai lati del letto matrimoniale e 1,10 m ai piedi.
  • Nei luoghi di riunione e spettacolo deve essere riservato uno stallo per carrozzina ogni 400 posti o frazione di 400. Nei locali aperti al pubblico arredi e sistemi di accesso devono consentire il passaggio e l’uso da parte di persone in carrozzina.

Per i trasporti, le prescrizioni prevedono accessi e spazi fruibili, posti riservati e sistemi informativi accessibili. Sui mezzi urbani di superficie e su quelli ferroviari e automobilistici extraurbani devono essere riservati almeno tre posti a persone con ridotte capacità fisiche, di cui uno attrezzato con aggancio automatico per la carrozzina. Nei mezzi urbani sono richiesti sistemi audiovisivi e segnalazione delle fermate. Per la navigazione interna, passerelle e accessi devono consentire il passaggio delle carrozzine e avere pendenza non superiore all’8%, salvo speciali accorgimenti.

Programmazione regionale e PEBA

La Regione deve considerare l’eliminazione delle barriere nella programmazione generale e settoriale e può concedere contributi a soggetti pubblici e privati per interventi di adeguamento. La legge affida ai Comuni e alle Province la predisposizione di piani di intervento secondo le scadenze originarie ivi fissate; tali termini, riferiti all’entrata in vigore della legge e a provvedimenti successivi, sono ormai esauriti.

È istituito presso l’assessorato competente il registro regionale telematico dei Piani di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA), destinato a monitorarne e promuoverne l’adozione da parte di Comuni, Province e Città metropolitana di Milano, in attuazione della legge 41/1986 e della legge 104/1992. Per ciascun Comune il registro riporta l’atto di adozione, il cronoprogramma degli interventi, la data di aggiornamento e le risorse stanziate. Per redigere il PEBA i Comuni possono convocare una conferenza di servizi con enti locali, ATS e ordini professionali; può promuoverla anche un ente capofila per più Comuni.

La Giunta regionale deve predisporre linee guida con i contenuti minimi dei PEBA entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge regionale modificativa richiamata nel testo. L’adozione del PEBA costituisce requisito preferenziale per partecipare ai bandi regionali. La Giunta può inoltre assegnare ai Comuni contributi per predisposizione, adozione o revisione dei piani, secondo criteri che considerano la popolazione residente.

Contributi per edifici privati e opere comunali

La Regione eroga, fatto salvo il regime statale previsto dalla legge 13/1989, contributi per interventi su edifici esistenti. Sono ammessi, nei casi indicati dalla legge, anche interventi conseguenti all’adattabilità su edifici costruiti o integralmente recuperati in base a progetti presentati dopo l’11 agosto 1989, compresi centri o istituti residenziali assistenziali.

Ne hanno diritto le persone con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, compresa la cecità o una limitazione della deambulazione e mobilità; chi ha fiscalmente a carico tali persone ai sensi dell’articolo 12 del d.P.R. 917/1986; e i condomini che abbiano contribuito alle opere negli edifici in cui risiedono i beneficiari. Quando i contributi derivano da trasferimenti statali ai sensi della legge 13/1989, si applicano le relative procedure. Sono inoltre possibili contributi regionali, nei limiti degli stanziamenti, con criteri riferiti all’ISEE, alla gravità della disabilità (con priorità per l’invalidità totale), all’importo massimo e ai casi di decadenza e recupero. Le domande non finanziate per insufficienza di fondi nell’anno di riferimento non sono valide per gli anni successivi.

Per i contributi statali rinunciati o revocati, il Comune restituisce le somme alla Tesoreria regionale entro 60 giorni, altrimenti sono dovuti interessi moratori; la Regione può riassegnarle secondo la legge 13/1989. Sono previsti anche contributi ai Comuni per opere e spese tecniche su edifici, spazi e servizi di proprietà comunale, secondo criteri, modalità e graduatorie stabiliti dalla Giunta regionale.

Controllo e valutazione

Il Consiglio regionale valuta attuazione e risultati mediante una relazione biennale della Giunta. La relazione documenta lo stato di conformità di edifici, aree, strutture e trasporti regionali; previsioni e risultati della programmazione; interventi, risorse, contributi, soggetti e beneficiari; grado di attuazione dei PEBA; ed esiti delle politiche sui temi indicati dagli organi consiliari competenti. I soggetti pubblici e privati coinvolti devono fornire le informazioni necessarie. La Regione pubblica il registro PEBA e rende accessibili i dati valutativi; il Consiglio rende pubblica la relazione e gli eventuali documenti conclusivi dell’esame.

Disposizioni non più attuali

Le previsioni di spesa della legge riferite all’esercizio finanziario 1989, compresi gli stanziamenti in lire e il limite di 5 miliardi di lire previsto per gli interventi originari, hanno natura storica e non costituiscono disponibilità finanziarie attuali. Anche i termini originari per censimenti, piani, adeguamenti e domande di contributo fissati a decorrere dall’entrata in vigore della legge sono scaduti. Restano invece rilevanti le prescrizioni strutturali, il registro e il regime dei PEBA, le disposizioni sui contributi regolati secondo stanziamenti e atti attuativi vigenti e gli obblighi di monitoraggio.

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