Salta al contenuto
Legge

L.R. Lombardia 4/2000

Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2000 e bilancio pluriennale 2000/2002

Normativa regionaleL.R. Lombardia 4/2000Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Approvazione del bilancio di previsione della Regione Lombardia per il 2000 e del bilancio pluriennale 2000/2002, con autorizzazione a entrate, spese, mutui, eventuali prestiti obbligazionari, anticipazioni di cassa e disciplina del finanziamento sanitario regionale. Atto riferito all’esercizio 2000 e quindi esaurito nel tempo.

Bilancio regionale Lombardia 2000 e pluriennale 2000-2002

Bilancio di previsione 2000 e bilancio pluriennale 2000/2002 della Regione Lombardia

La legge approva il bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2000 e il bilancio pluriennale 2000/2002 della Regione Lombardia. Definisce le autorizzazioni di entrata e di spesa per il solo esercizio 2000, oltre ai meccanismi di copertura del disavanzo, al finanziamento sanitario e ad altre previsioni contabili e gestionali con efficacia limitata a quell’anno.

Approvazione dei documenti di bilancio e autorizzazioni contabili

Per il 2000 sono autorizzati l’accertamento e la riscossione di imposte, tasse e altre entrate regionali, nonché gli impegni e i pagamenti nei limiti degli stanziamenti indicati negli allegati di bilancio. È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio annuale e quello del bilancio pluriennale 2000/2002.

Disavanzo e copertura mediante indebitamento

Per l’anno 2000 il disavanzo da finanziare è determinato in lire 2.400.000.000.000, risultante dal saldo negativo presunto del 1999 e dal disavanzo dell’esercizio 2000. La copertura è prevista mediante contrazione di mutui ai sensi della disciplina regionale richiamata.

I mutui:

  • devono prevedere ammortamento con quota capitale e interessi;
  • non possono superare il tasso massimo annuo del 4,00%;
  • hanno durata massima di 15 anni;
  • se a tasso variabile, il limite del 4,00% si riferisce al tasso iniziale al momento della stipula.

La Giunta regionale assume i mutui con propria deliberazione entro i limiti indicati. L’ammortamento non può decorrere prima del 1° ottobre 2000; gli oneri sono posti a carico di specifici capitoli del bilancio 2000 e, per gli esercizi successivi, trovano copertura nel bilancio pluriennale.

Prestiti obbligazionari in alternativa ai mutui

In alternativa ai mutui, la Regione è autorizzata a contrarre prestiti obbligazionari. La Giunta regionale può deliberarne l’emissione alle migliori condizioni di mercato, definendo condizioni e modalità dell’operazione, compresa l’eventuale costituzione di un fondo vincolato per la restituzione del capitale.

Il rimborso è garantito dall’iscrizione in bilancio, per tutta la durata del prestito, delle somme necessarie ai pagamenti alle scadenze previste, con vincolo a favore degli enti creditizi incaricati del servizio. Il Tesoriere regionale è incaricato di versare le somme dovute secondo il piano di ammortamento, con priorità assoluta sulle altre spese obbligatorie, e di accantonare le risorse necessarie sulle entrate regionali vincolate; se tali entrate risultano insufficienti, l’accantonamento avviene sul complesso delle entrate regionali.

La Giunta è inoltre autorizzata a porre in essere tutte le procedure necessarie, anche per ottenere uno o più rating, avvalendosi di advisors esterni con esperienza internazionale. Per tali attività è stanziato un onere specifico a carico di un capitolo dedicato alle spese per mutui e prestiti obbligazionari.

Anticipazioni di cassa

Per il 2000 la Giunta regionale può contrarre anticipazioni fino a lire 500 miliardi, di cui lire 300 miliardi per temporanee deficienze di cassa del servizio sanitario regionale. Le entrate e le spese di rimborso sono iscritte in appositi capitoli di bilancio.

È autorizzata anche la spesa per gli interessi passivi connessi alle anticipazioni, con specifica ripartizione tra settore sanitario e restante parte.

Fondo di riserva di cassa

Il fondo di riserva del bilancio di cassa per il 2000 è determinato in lire 8.784.860.851.812 e iscritto in bilancio in apposito capitolo.

Finanziamento del Servizio sanitario regionale

La legge disciplina il finanziamento del servizio sanitario regionale per il 2000, prevedendo l’iscrizione in bilancio delle relative entrate e spese e la ripartizione tra gli enti che esercitano sul territorio regionale le funzioni del Servizio sanitario nazionale.

Le entrate per il finanziamento sanitario comprendono:

  • il 90% del gettito IRAP al netto dei rimborsi allo Stato;
  • l’addizionale regionale all’IRPEF;
  • la quota integrativa del Fondo sanitario nazionale di parte corrente.

Le spese sono destinate:

  • all’erogazione delle somme spettanti agli enti sanitari regionali;
  • agli interventi diretti regionali in materia sanitaria.

La Giunta può inoltre erogare acconti mensili, in attesa dei provvedimenti di riparto, entro il limite complessivo di un dodicesimo delle entrate previste per il finanziamento sanitario.

Per le attività non ancora trasferite alle ASL e per quelle di competenza regionale nel 2000, la Giunta adotta i relativi provvedimenti di spesa; se nel corso dell’anno tali attività vengono trasferite alle ASL, il finanziamento è assicurato per la parte di competenza. Sono previste anche spese per attività strumentali allo svolgimento delle funzioni regionali.

Le somme non impegnate entro l’esercizio possono essere reiscritte nell’esercizio immediatamente successivo, secondo la disciplina regionale richiamata.

Spese continuative, fondo per beni e servizi e programmi comunitari

Per il 2000 sono autorizzate le spese continuative o ricorrenti indicate nell’allegato elenco A.

Per il fondo destinato all’acquisto di beni e servizi relativi ad attività con corrispettivo rilevante ai fini IVA, può essere disposta con atto amministrativo la variazione compensativa tra capitoli con la stessa classificazione economica per l’acquisizione di beni e servizi.

La legge disciplina inoltre gli stanziamenti annuali relativi:

  • al cofinanziamento regionale dei fondi comunitari, in relazione alle annualità previste dai piani finanziari approvati dalla Commissione europea;
  • al finanziamento di ulteriori programmi comunitari.

I capitoli relativi a ciascun obiettivo comunitario possono essere suddivisi per assi o struttura funzionale di riferimento e collegati tra loro, purché appartenenti allo stesso obiettivo.

Determinazione di spese ed entrate rinviate alle leggi regionali

Le spese e le entrate che, secondo leggi regionali richiamate, sono determinate annualmente con la legge di approvazione del bilancio, sono fissate per il 2000 negli importi indicati nell’allegato elenco B.

Reiscrizione di economie e fondi vincolati

È autorizzata la reiscrizione di spese relative a fondi statali o dell’Unione europea con vincolo di destinazione specifica, nonché delle altre spese per le quali la reiscrizione sia espressamente prevista da leggi regionali.

È inoltre autorizzata la reiscrizione in conto competenza 2000 di economie di esercizi precedenti relative a contributi in annualità, per un importo complessivo di lire 22.014.455.781, con indicazione analitica dei capitoli interessati.

Variazioni compensative e allegati di settore

Fra i capitoli dell’allegato elenco E sono autorizzate, per il 2000, variazioni compensative secondo la disciplina regionale richiamata.

È inoltre allegata al bilancio pluriennale la scheda relativa all’iniziativa “Beni culturali - Spettacolo”, secondo quanto previsto dalla normativa regionale richiamata.

Decorrenza e ambito temporale

La legge è dichiarata urgente e entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. La disciplina sostanziale riguarda in via prevalente l’esercizio finanziario 2000 e il triennio 2000/2002, con effetti ormai esauriti sul piano operativo.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.