L.R. Lombardia 1/2000
Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, per la Lombardia, il riassetto delle competenze regionali e il trasferimento/delega di funzioni a province, comuni, comunità montane e CCIAA nelle materie sviluppo economico, territorio, ambiente, infrastrutture, servizi alla persona e polizia amministrativa. Regola programmazione, finanziamenti, controlli, sportelli unici e procedimenti amministrativi, con numerose abrogazioni e rinvii a norme e piani successivi.
Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia e conferimento di funzioni a enti locali e autonomie funzionali
Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia
La legge attua in Lombardia il conferimento di funzioni e compiti amministrativi previsto dal d.lgs. 112/1998, individuando cosa resta alla Regione e cosa viene trasferito o delegato a enti locali e autonomie funzionali. La disciplina riguarda quattro grandi aree: sviluppo economico e attività produttive, territorio e infrastrutture, servizi alla persona e alla comunità, polizia amministrativa.
Principi generali del conferimento e ruolo della Regione
Il provvedimento si fonda su sussidiarietà, completezza, efficienza, autonomia degli enti locali e cooperazione istituzionale. Il trasferimento o la delega comprendono, salvo diversa previsione, anche organizzazione, risorse finanziarie e di personale e attività strumentali necessarie. La Regione mantiene funzioni di programmazione, coordinamento, vigilanza e controllo nelle materie conferite, oltre a valorizzare il ruolo dei privati, delle formazioni sociali e delle associazioni senza fini di lucro.
La programmazione regionale annuale orienta le politiche di intervento e può avvalersi della programmazione negoziata, con modalità tecnico-operative definite dalla Giunta regionale. È prevista anche una sezione dedicata nel rapporto annuale di gestione per il monitoraggio di piani e programmi nelle materie della legge.
Strumenti di raccordo, concertazione e supporto tecnico
La legge istituisce e disciplina strumenti permanenti di raccordo tra Regione, enti locali e autonomie funzionali, con il ruolo centrale della conferenza regionale delle autonomie locali e funzionali. Sono previste attività di consulenza per gli enti locali e funzioni di formazione affidate all’IReF, che opera come scuola per dirigenti e personale della pubblica amministrazione regionale e locale, con possibile estensione ad amministratori pubblici.
L’IReR è riconosciuto come supporto conoscitivo per programmazione, monitoraggio e valutazione delle politiche regionali e locali, anche in relazione alle politiche comunitarie. La Regione promuove inoltre sistemi informativi integrati, la RUPAR e il SIR, garantendo accesso alle banche dati e interscambio informativo con altre amministrazioni nel rispetto della riservatezza.
Sviluppo economico e attività produttive
La legge ricomprende nella materia sviluppo economico e attività produttive artigianato, cooperazione, industria, turismo, commercio, energia, carburanti, fiere, internazionalizzazione, sportello unico, agevolazioni alle imprese e risorse geotermiche, oltre all’agricoltura e foreste nei limiti richiamati. Alla Regione restano in particolare le funzioni di programmazione, coordinamento, monitoraggio e vigilanza sugli interventi più rilevanti, mentre province, comuni, comunità montane e CCIAA ricevono funzioni gestionali e istruttorie.
Per l’artigianato la Regione conserva le competenze su agevolazioni, contributi, formazione manageriale, promozione, qualificazione del prodotto, sostegno ai consorzi di garanzia e rapporti con l’UE; delega alle province la programmazione delle aree artigiane, ai comuni la localizzazione e riqualificazione degli insediamenti, alle comunità montane il sostegno all’artigianato tradizionale e alle CCIAA alcuni compiti di gestione, istruttoria e monitoraggio. Sono previsti rapporti convenzionali con associazioni artigiane e soggetti tecnici.
Per la cooperazione la Regione esercita funzioni di promozione, incentivi, accesso al credito, capitalizzazione, istituzione e regolamento dell’albo delle cooperative sociali e sostegno a interventi cofinanziati UE. Le province e le CCIAA svolgono compiti gestionali e di monitoraggio in specifici ambiti. Sono previste forme di sostegno finanziario tramite fondi regionali, convenzioni con istituti di credito e possibilità di cofinanziamento locale.
Per l’industria la Regione mantiene le funzioni di programmazione, innovazione, agevolazioni, accesso al credito, distretti industriali, aree industriali ed ecologicamente attrezzate, iniziative di sostegno alla commercializzazione e monitoraggio. Le province programmano aree sovracomunali e servizi di interesse provinciale; i comuni rilasciano autorizzazioni e gestiscono sportelli unici e aree produttive; le CCIAA svolgono attività di supporto, informazione e monitoraggio su convenzione.
Distretti industriali, metadistretti e programmazione negoziata
La legge sostituisce la disciplina dei distretti industriali di piccole imprese, attribuendo alla Giunta regionale, sentite province, CCIAA, associazioni imprenditoriali e sindacali, la determinazione dei parametri per l’individuazione dei distretti e delle modalità di presentazione e attuazione dei programmi di sviluppo. Ogni anno la Giunta determina le risorse finanziarie destinate agli interventi e la direzione competente approva i programmi e concede i contributi nei limiti previsti.
È previsto anche l’impiego di risorse del Fondo Unico per le imprese per politiche di sostegno ai metadistretti, secondo i provvedimenti regionali richiamati.
Sportello unico per le attività produttive
I comuni devono istituire una struttura responsabile dei procedimenti per la realizzazione, modifica o cessazione degli impianti produttivi. Tale struttura cura il procedimento autorizzatorio, coordina gli uffici istruttori, fornisce informazioni alle imprese e offre assistenza anche sugli strumenti di agevolazione finanziaria.
La struttura può avvalersi di uno sportello informativo e, per efficienza, i comuni possono agire in forma associata o tramite convenzioni con province e CCIAA. La Giunta regionale approva un programma pluriennale di promozione e coordinamento degli sportelli unici e, nelle more, garantisce il supporto regionale.
Procedimenti di sostegno alle imprese e tipologie di intervento
La legge uniforma gli interventi regionali di sostegno alle imprese alle procedure del d.lgs. 123/1998: alcuni interventi seguono la procedura automatica, altri la procedura valutativa a graduatoria, altri ancora la procedura valutativa a sportello o negoziale. Sono ricompresi, tra gli altri, interventi per garanzia fidi, innovazione, occupazione, energia, turismo, artigianato, internazionalizzazione, nuove imprese e cooperazione.
La Giunta regionale definisce le indicazioni operative per adeguare i procedimenti alle diverse procedure e alle regole su controlli, revoca e sanzioni. Per l’istruttoria e la valutazione possono essere stipulate convenzioni con soggetti terzi dotati di requisiti tecnici e di terzietà.
Acque minerali, termali e geotermia
La Regione disciplina i canoni di concessione per le acque minerali e termali e la politica di valorizzazione del patrimonio idrominerale. I canoni superficiari e di ricerca spettano alla riscossione e introito delle province; i canoni da imbottigliamento sono ripartiti tra comuni e province secondo le percentuali indicate dalla legge. I comuni approvano i progetti finanziati con i proventi dei canoni, previo parere provinciale.
Per la ricerca, coltivazione e concessione delle acque minerali e termali le funzioni sono delegate alle province. Per le risorse geotermiche di interesse locale sono delegate alle province le funzioni di ricerca, prospezione e concessione, nonché la vigilanza sulla polizia mineraria e sulla sicurezza sul lavoro nel settore. Sono previste sanzioni amministrative per lo sfruttamento senza titolo e il versamento dei canoni alla Regione.
La disciplina successiva introduce anche una procedura ad evidenza pubblica per rilascio e rinnovo delle concessioni minerarie esercitate dalla Regione, con regolamento regionale su durata, criteri e oneri istruttori, nonché garanzie finanziarie a favore della Regione e dei comuni interessati.
Territorio, ambiente, aria, rumore e rifiuti
Nella materia territorio, ambiente e infrastrutture la Regione mantiene le funzioni di programmazione, indirizzo e le competenze unitarie, mentre molte attività operative sono delegate o trasferite a province e comuni. La programmazione ambientale si fonda sul documento pluriennale “Stato dell’Ambiente” e sulle sue scansioni annuali, con priorità, coordinamento e riparto delle risorse definite dalla Giunta.
Per l’inquinamento atmosferico la Regione esercita funzioni di pianificazione, fissazione degli obiettivi di qualità dell’aria, indirizzo dei controlli, autorizzazioni per impianti rilevanti, criteri tecnici e coordinamento degli organi di controllo. Le province gestiscono varie autorizzazioni e controlli, mentre i comuni intervengono sulle attività a inquinamento poco significativo.
In materia di inquinamento acustico la Regione definisce direttive, procedure, linee guida, piani di risanamento e campagne informative, oltre alla formazione e al monitoraggio; alle province sono attribuiti i controlli relativi ad alcune infrastrutture di trasporto. Per i rifiuti urbani e assimilati la disciplina è regionale, con piano di gestione articolato in ambiti territoriali ottimali e con specifiche competenze su informazione, direttive e criteri per gli oneri istruttori.
Difesa del suolo, risorse idriche e polizia idraulica
La Regione esercita funzioni di pianificazione, programmazione, individuazione delle zone sismiche, opere idrauliche e di difesa del suolo, monitoraggio idrologico e concessione di contributi. Le province, i comuni e le comunità montane svolgono attività di progettazione, esecuzione e gestione delle opere di difesa del suolo relative ai beni di loro proprietà.
Per il reticolo idrico principale restano alla Regione le competenze di autorità amministrativa e di polizia idraulica; ai comuni sono delegate le funzioni sul reticolo idrico minore e la riscossione dei canoni per occupazione e uso delle aree, con possibilità di esercizio in forma associata. È prevista anche la possibilità di affidamento della gestione del reticolo minore a parchi regionali, consorzi di bonifica, comunità montane e consorzi forestali. Sono introdotte regole di coordinamento tra autorità idrauliche dei diversi reticoli e meccanismi di informazione preventiva tra reticolo di monte e di valle.
Viabilità, strade, autostrade e trasporti
In materia di viabilità la Regione conserva programmazione e coordinamento della rete regionale non statale e la classificazione funzionale della rete; le province ricevono la progettazione, costruzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle strade trasferite e il rilascio di alcune autorizzazioni per trasporti eccezionali; i comuni ricevono funzioni su alcune autorizzazioni e sulla classificazione e declassificazione delle strade comunali e vicinali.
La legge prevede il trasferimento al demanio provinciale delle strade statali non ricomprese nella rete nazionale. La Giunta regionale ripartisce risorse, mezzi e personale per la gestione delle strade e può promuovere intese tra province e comuni per una gestione omogenea.
Per le nuove tratte autostradali regionali la Regione cura concessioni, piani finanziari, tariffe, gestione e controllo delle società concessionarie. Le funzioni relative all’installazione di impianti lungo autostrade e raccordi sono trasferite ai comuni.
Sul trasporto lacuale la Regione assume funzioni di programmazione, regolazione e gestione, promuove un comitato interregionale con Piemonte, Veneto e Provincia autonoma di Trento e può costituire società per azioni per la gestione dei servizi di navigazione. I servizi possono essere affidati anche a terzi con procedure concorsuali.
Lavori pubblici, edilizia scolastica e opere pubbliche
I lavori pubblici di interesse regionale comprendono quelli eseguiti nel territorio regionale, con esclusione di quelli di interesse nazionale. La Regione disciplina i lavori sussidiati, cioè finanziati in misura almeno pari al 50 per cento dell’importo progettuale, e stabilisce quando si applica la normativa sui lavori pubblici anche ai soggetti privati.
La Regione esercita funzioni di programmazione, verifica tecnica, piani di finanziamento per edifici di culto, interventi per eventi bellici o calamità, progettazione e realizzazione di lavori pubblici propri o richiesti dagli enti locali, e svolge anche le funzioni espropriative e di occupazione d’urgenza. L’approvazione dei progetti può sostituire autorizzazioni, visti e pareri, salva la VIA.
È istituito il Consiglio regionale dei lavori pubblici, organo consultivo tecnico con composizione mista di esperti e rappresentanti istituzionali. Esso esprime pareri obbligatori sui principali strumenti programmatori, sui progetti di importo rilevante e su alcune vertenze; alcuni pareri sono vincolanti. Per i progetti di minore importo operano le strutture tecniche periferiche.
Per i lavori pubblici finanziati dalla Regione è previsto un potere ispettivo del Presidente della Giunta; inoltre opera l’Osservatorio regionale dei contratti pubblici. Sono disciplinate anche le attestazioni di congruità tecnico-amministrativa per i lavori sotto determinate soglie.
In materia di edilizia scolastica la Regione concorre con fondi propri e statali, definisce indirizzi triennali, tipologie prioritarie di intervento, criteri di finanziamento e interventi urgenti, e realizza l’anagrafe regionale delle strutture educative.
Servizi alla persona e alla comunità, sanità, sociale e immigrazione
La materia comprende tutela della salute, servizi sociali, istruzione scolastica, formazione professionale e beni e attività culturali. I servizi sociali includono anche interventi socio-assistenziali integrati con prestazioni sanitarie, oltre alle attività di rimozione degli ostacoli alla fruizione dei diritti degli stranieri.
È istituito l’Osservatorio regionale sull’esclusione sociale, con compiti di monitoraggio e misurazione dell’impatto delle politiche di contrasto alla povertà, finanziato con risorse del fondo nazionale per le politiche sociali. La Regione predispone programmi pluriennali e annuali in materia di immigrazione, finalizzati all’attuazione della normativa e alle iniziative finanziabili con il fondo nazionale, coinvolgendo enti locali, ONLUS e privato sociale.
IPAB, persone giuridiche private e vigilanza
La legge disciplina il riordino delle IPAB e delle persone giuridiche private che operano nei servizi sociali e socio-sanitari, distinguendo competenze regionali, provinciali, comunali e delle ASL. La Regione conserva le decisioni su nomine, sospensioni, scioglimenti degli organi, commissariamenti ed estinzione delle IPAB nei casi più rilevanti.
Sono dettate regole puntuali su nomine, proroghe, insediamento, funzionamento degli organi amministrativi, commissariamenti, adeguamento degli statuti, fusioni e scioglimenti. Sono previste anche norme su indennità dei commissari straordinari, poteri di vigilanza, obblighi di trasmissione degli atti e possibilità di istituire organi di revisione. Il testo rinvia tuttavia a numerose sopravvenienze e abrogazioni successive che ne hanno ridotto l’ambito applicativo.
Cooperazione sociale
Per la cooperazione sociale la Regione definisce misure di sostegno e sviluppo, istituisce e regola l’albo regionale, programma la formazione professionale e lo sviluppo del settore e fissa i criteri per le convenzioni con enti pubblici. Può inoltre erogare contributi a fondo perduto e istituire fondi di garanzia e rotazione per l’accesso al credito.
Alle CCIAA sono delegate la tenuta e gestione dell’albo delle cooperative sociali e il monitoraggio delle attività. La Giunta regionale coordina le modalità di affidamento dei servizi sociali ed educativi alle cooperative sociali, valorizzando qualità del servizio e rispetto dei contratti collettivi.
Polizia amministrativa e competizioni sportive su strada
La Regione è titolare delle funzioni di polizia amministrativa nelle materie di propria competenza o delegate. Sul territorio regionale le competizioni sportive su strade e aree pubbliche sono vietate salvo autorizzazione.
L’autorizzazione è rilasciata dal comune, dalla provincia o dalla provincia/città metropolitana competente a seconda dell’estensione territoriale della gara; per competizioni che coinvolgono più regioni si richiede l’intesa con le altre regioni interessate, salvo i casi esclusi. L’autorizzazione presuppone il nulla osta degli enti proprietari delle aree e va comunicata all’autorità di pubblica sicurezza. Comuni e province possono porre a carico dei richiedenti i costi amministrativi.
È inoltre previsto un regolamento regionale per contenuti dell’autorizzazione e requisiti minimi di sicurezza. Infine, è istituito un sistema operativo della banca dati regionale per la comunicazione bidirezionale con gli enti locali in materia di polizia locale e per l’integrazione con la protezione civile.
Disposizioni finali, decorrenza ed abrogazioni
Il passaggio delle funzioni e delle risorse segue la disciplina della l.r. 2/1999. Le abrogazioni espressamente collegate al trasferimento delle funzioni decorrono dalla data di passaggio stabilita dalla Giunta regionale. La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
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