R.R. Lombardia 1/2000
Regolamento per l’applicazione dell’articolo 2, commi 6 e 7, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull’inquinamento acustico"
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento disciplina, in Lombardia, requisiti, presentazione e istruttoria delle domande per il riconoscimento della figura di tecnico competente in acustica ambientale, in coerenza con la legge quadro n. 447/1995 e il D.P.C.M. 31 marzo 1998. Prevede la pubblicazione semestrale dei nominativi riconosciuti e la trasmissione delle domande di residenti in altre regioni alle amministrazioni competenti.
Riconoscimento del tecnico competente in acustica ambientale
Riconoscimento del tecnico competente in acustica ambientale
Il regolamento della Regione Lombardia definisce la procedura per il riconoscimento della figura professionale di tecnico competente nel campo dell’acustica ambientale. La disciplina è adottata in attuazione della legge quadro sull’inquinamento acustico e coordina i requisiti e l’iter amministrativo con quanto previsto dal D.P.C.M. 31 marzo 1998.
Finalità e ambito di applicazione
Il provvedimento riguarda esclusivamente il territorio della Regione Lombardia e disciplina:
- le procedure per ottenere il riconoscimento della qualifica di tecnico competente in acustica ambientale;
- le modalità di presentazione della domanda;
- gli adempimenti regionali successivi al riconoscimento;
- il trattamento delle domande presentate da residenti in altre regioni.
Requisiti per il riconoscimento
Per ottenere il riconoscimento è necessario presentare domanda all’Assessorato regionale competente in materia ambientale e dimostrare due ordini di requisiti: un titolo di studio adeguato e un’esperienza professionale specifica nel settore.
I titoli ammessi sono:
- diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico, compresa la maturità scientifica;
- diploma universitario ad indirizzo scientifico, comprese le aree di ingegneria e architettura;
- diploma di laurea ad indirizzo scientifico, comprese le aree di ingegneria e architettura.
Quanto all’esperienza, è richiesto lo svolgimento di attività non occasionale nel campo dell’acustica ambientale:
- da almeno quattro anni per i diplomati;
- da almeno due anni per i laureati o per i possessori di diploma universitario.
Presentazione della domanda e istruttoria
Le modalità operative di presentazione della domanda e le procedure di valutazione non sono fissate direttamente nel regolamento, ma vengono demandate a una deliberazione della Giunta regionale. In tal modo il regolamento stabilisce il quadro generale, rimettendo agli atti applicativi regionali la disciplina dettagliata dell’istanza e della sua istruttoria.
Conclusione del procedimento
Il procedimento per il riconoscimento si conclude con l’emanazione di un decreto del dirigente regionale competente in materia ambientale. Il riconoscimento, quindi, non deriva automaticamente dalla sola sussistenza dei requisiti, ma richiede un provvedimento finale espresso dell’amministrazione.
Pubblicità dei tecnici riconosciuti
I nominativi dei tecnici riconosciuti dalla Regione sono resi pubblici con cadenza semestrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. La pubblicazione include anche:
- data di nascita;
- comune di residenza;
- estremi del decreto di riconoscimento.
Questa previsione ha funzione di pubblicità ufficiale dell’elenco dei soggetti abilitati.
Domande presentate da residenti in altre regioni
Se la domanda è presentata da un soggetto residente in un’altra regione, il dirigente della struttura regionale competente la trasmette all’Assessorato regionale o alla Provincia autonoma competente in materia di ambiente. Il regolamento, quindi, disciplina il corretto inoltro dell’istanza all’amministrazione territorialmente competente.
Valutazione di attualità
L’atto è ancora riferito a una disciplina di riconoscimento professionale, ma il testo fornito riguarda un meccanismo amministrativo generale e non è legato a un esercizio finanziario o a un evento concluso. Non emergono elementi sufficienti per qualificarlo come ormai inutile o superato nel contesto applicativo corrente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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