Sentenza del 25/03/2019 n. 3267 - Comm. Trib. Prov. Catania
Atti tributari - notifica - mancata apposizione relata di notifica- mera irregolarità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha sostenuto che la notifica fosse inesistente o invalida perché sull’atto non era stata apposta la relata di notifica. La contestazione riguardava quindi il rispetto delle formalità della notificazione di un atto tributario effettuata per posta.
La decisione
La contestazione è stata respinta. La mancata apposizione della relata di notifica è stata qualificata come mera irregolarità, non come causa di inesistenza della notificazione, poiché l’atto tributario è un atto impositivo e non propriamente giudiziario. Inoltre, l’atto recapitato all’indirizzo del destinatario si presume conosciuto ai sensi dell’art. 1335 del codice civile. Tale presunzione può essere superata soltanto fornendo la prova che il destinatario, senza propria colpa, fosse impossibilitato a prenderne conoscenza.
Norme richiamate
Articolo 1335 del codice civile
La proposta, l'accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.
L’arrivo dell’atto all’indirizzo del destinatario fa presumere che egli ne abbia avuto conoscenza. La presunzione è relativa e può essere vinta solo dimostrando l’impossibilità incolpevole di prendere cognizione dell’atto.
Massime di principio
- Per gli atti tributari notificati tramite il servizio postale, l’assenza della relata di notifica costituisce normalmente una irregolarità formale e non determina, di per sé, l’inesistenza della notificazione.
- Quando l’atto è giunto all’indirizzo del destinatario, la notificazione può considerarsi efficace in base alla presunzione di conoscenza prevista dall’art. 1335 del codice civile.
- Chi contesta la notifica deve allegare e provare non solo l’irregolarità formale, ma anche che essa abbia impedito concretamente la conoscenza dell’atto o l’esercizio del diritto di difesa.
- La presunzione di conoscenza può essere superata soltanto dimostrando che il destinatario, senza propria colpa, era impossibilitato a venire a conoscenza dell’atto.
- La valutazione può cambiare in presenza di vizi più gravi, come la mancata consegna dell’atto all’indirizzo corretto, l’assenza di prova della spedizione o della ricezione, oppure una lesione concreta del diritto di difesa.
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