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Sentenza

Sentenza n. 11436/2026 - Roma, Sezione 5Q

per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all'istanza del 14/09/2025, avente ad oggetto la richiesta di un appuntamento per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio ai sensi dell'art. 9 codice dei visti (Regolamento (CE) N. 810/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio); NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO dell'obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; E PER LA CONDANNA delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.

Giustizia amministrativa202513682

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di fissazione di un appuntamento per la presentazione della domanda di visto d'ingresso

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione diplomatica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. contro il silenzio delle amministrazioni intimate sull'istanza del 14 settembre 2025, diretta ad ottenere un appuntamento per presentare la domanda di visto d'ingresso in Italia. Nell'epigrafe l'istanza è riferita a un visto per motivi di studio ai sensi dell'art. 9 del codice dei visti di cui al regolamento (CE) n. 810/2009, mentre nella parte narrativa il ricorso è indicato come relativo a un visto per motivi di lavoro subordinato. Il ricorrente chiedeva l'accertamento dell'obbligo delle amministrazioni di provvedere, la condanna a provvedere entro trenta giorni e la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell'art. 117, comma 3, c.p.a.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Dopo la proposizione del ricorso, la competente sede diplomatica aveva fissato l'appuntamento necessario per la presentazione della domanda di visto, attivando così il procedimento. Tale sopravvenienza ha fatto venir meno l'interesse del ricorrente a ottenere una pronuncia che imponesse all'amministrazione di procedere. Il giudice non ha deciso sulla fondatezza dell'eventuale pretesa al rilascio del visto, ma soltanto sulla domanda relativa all'attivazione del procedimento. Le spese sono state integralmente compensate, in considerazione dell'enorme numero di richieste gravanti sulla sede diplomatica e della complessità dell'iter previsto dalla legge.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    istanza di attivazione del procedimento volto al rilascio di un visto di ingresso; richiesta di nomina di un commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.

    Il ricorso avverso il silenzio è esperibile per ottenere l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere e la condanna a provvedere; nel caso concreto, l'attivazione del procedimento ha fatto venir meno l'interesse a tale pronuncia.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione

    La sopravvenuta fissazione dell'appuntamento e conseguente attivazione del procedimento elimina l'interesse concreto e attuale alla decisione sull'azione contro il silenzio.

  • art. 60 c.p.a.

    La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.

  • art. 9 del regolamento (CE) n. 810/2009

    richiesta di un appuntamento per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio ai sensi dell'art. 9 codice dei visti

    La norma è richiamata quale base della richiesta di appuntamento per la presentazione della domanda di visto; il giudice non ne esamina nel merito l'applicazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio, la fissazione dell'appuntamento o comunque l'attivazione del procedimento richiesto dal privato fa venir meno l'interesse a ottenere una pronuncia che imponga all'amministrazione di provvedere, determinando l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
  • L'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse riguarda la domanda contro il silenzio e non implica alcuna decisione sulla fondatezza della pretesa sostanziale al rilascio del visto o alla conclusione favorevole del procedimento.
  • La compensazione delle spese può essere disposta quando la sopravvenuta attivazione del procedimento si inserisce in un contesto caratterizzato da un elevato numero di richieste gravanti sull'amministrazione e dalla complessità dell'iter procedimentale.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTermini del procedimento e silenzioEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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