Sentenza n. 1304/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza della Corte d’Appello di Brescia che aveva condannato il Ministero al pagamento di € 1.218,59 a titolo di retribuzione professionale docenti per supplenze brevi e saltuarie svolte nell’anno scolastico 2018/2019, oltre alle spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto azione di ottemperanza alla sentenza n. 178/2024 della Corte d’Appello di Brescia, pubblicata il 19 luglio 2024, notificata al Ministero il 21 ottobre 2024 e passata in giudicato. La sentenza aveva riconosciuto il diritto al pagamento di € 1.218,59 per retribuzione professionale docenti relativa a supplenze brevi e saltuarie nell’a.s. 2018/2019, oltre alla rifusione delle spese. Il ricorso, notificato il 2 ottobre 2025, lamentava la mancata esecuzione del giudicato. Dopo il deposito della comunicazione dell’Ufficio Scolastico Regionale del 21 ottobre 2025, attestante il pagamento disposto in favore della ricorrente, quest’ultima ha confermato l’avvenuto adempimento e ha chiesto la rifusione delle spese per soccombenza virtuale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere, poiché il Ministero aveva pagato le somme dovute dopo la proposizione del ricorso. Ha posto le spese del giudizio di ottemperanza a carico del Ministero in applicazione della soccombenza virtuale: il tardivo adempimento confermava la fondatezza della pretesa. Nel liquidare il compenso in € 500,00, oltre rimborso forfettario del 15%, CPA, IVA se dovuta e contributo unificato ove effettivamente corrisposto, con distrazione ai difensori antistatari, il Collegio ha considerato sia il comportamento collaborativo del Ministero, sia la serialità e la standardizzazione di numerosi giudizi analoghi patrocinati dai medesimi difensori, che giustificavano un adeguamento del compenso alla minore incidenza dell’impegno professionale per ciascun ricorso.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
In ragione di quanto sopra, si deve dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
Il pagamento intervenuto nel corso del giudizio, confermato dalla ricorrente, determina la cessazione della materia del contendere.
art. 4, comma 2, d.m. 55/2014
Analogamente alla fattispecie disciplinata dalla citata disposizione, anche nel caso in esame la situazione sostanziale e processuale dei ricorrenti assistiti dai medesimi difensori è identica, così come le questioni trattate, il che giustifica la liquidazione del compenso qui disposta, e stabilita nel dispositivo.
Nel liquidare il compenso per cause seriali caratterizzate da identità delle posizioni e delle questioni, il giudice può valorizzare analogicamente il criterio previsto per l’assistenza di più soggetti con la stessa posizione processuale, tenendo conto della ripartizione dell’impegno professionale tra numerosi giudizi.
Massime di principio
- Il pagamento della prestazione dovuta in esecuzione del giudicato, intervenuto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza e confermato dal ricorrente, comporta la cessazione della materia del contendere.
- Quando l’amministrazione adempie tardivamente alla pretesa azionata in ottemperanza, il giudice può porre le spese del giudizio a suo carico per soccombenza virtuale, se l’adempimento conferma la fondatezza della pretesa.
- Nella liquidazione delle spese di difesa per contenzioso seriale, il giudice può considerare l’identità delle posizioni sostanziali e processuali, delle questioni trattate e la standardizzazione dell’attività, adeguando il compenso alla ridotta incidenza dell’impegno professionale per ciascun ricorso.
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