Deliberazione n. 680 del 13/11/2025
Provvedimento del 13 novembre 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica due provvedimenti urgenti adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a possibile diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito. Le misure mirano a impedire la circolazione del contenuto sulle piattaforme Instagram e Telegram e, ove il materiale sia acquisito in chiaro, a conservarlo per finalità probatorie per dodici mesi. Il provvedimento è una ratifica ex post di interventi d’urgenza e non contiene una sanzione pecuniaria.
Ratifica di misure urgenti nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC per impedire la diffusione di materiale riconducibile a una segnalazione di revenge porn
Ratifica di provvedimenti urgenti in materia di revenge porn nei confronti di piattaforme digitali
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato due provvedimenti urgenti adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC, in relazione a una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy concernente materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso senza consenso tramite piattaforme digitali.
Origine del procedimento e base normativa
La segnalazione è stata presentata da una persona interessata che ha rappresentato di rientrare nell’ambito applicativo dell’art. 144-bis del d.lgs. 196/2003, chiedendo l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme Instagram e Telegram. Il provvedimento richiama il meccanismo speciale introdotto per i casi di c.d. revenge porn, che consente al Garante di decidere entro 48 ore dalla ricezione della segnalazione ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.
Misure urgenti adottate dal dirigente
Ai sensi dell’art. 33-bis del regolamento interno n. 1/2019, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato, in via d’urgenza, le determinazioni nn. 416 e 417 del 3 novembre 2025. Con tali atti ha:
- ingiunto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- prescritto alle medesime società, qualora il materiale fosse acquisito in chiaro, di conservarlo esclusivamente a fini probatori per 12 mesi dal ricevimento del provvedimento;
- richiesto che la conservazione avvenga mediante misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
- imposto la tempestiva comunicazione all’Autorità dell’eventuale acquisizione e conservazione del materiale.
Valutazione finale del Garante
Il Garante ha preso atto della documentazione in atti e delle osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, ratificando i provvedimenti urgenti adottati il 3 novembre 2025. Il provvedimento ha natura confermativa e cautelare, finalizzata a impedire la diffusione del materiale segnalato e a preservarne l’eventuale rilevanza probatoria.
Esito
Non è prevista una sanzione pecuniaria. L’esito consiste esclusivamente nella ratifica delle misure urgenti già disposte nei confronti delle piattaforme interessate, con effetti immediati di inibizione della diffusione e di eventuale conservazione limitata del materiale segnalato.
Punti principali
Origine della segnalazione e competenza del Garante
La persona interessata ha segnalato al Garante di trovarsi in una situazione rientrante nell’art. 144-bis del Codice, chiedendo l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme Instagram e Telegram. Il quadro normativo richiamato è quello del c.d. revenge porn, che attribuisce al Garante il potere di intervenire rapidamente, entro 48 ore dalla ricezione della segnalazione, ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.
Provvedimenti urgenti adottati dal dirigente
Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza le determinazioni nn. 416 e 417 del 3 novembre 2025. Con tali provvedimenti ha ingiunto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure idonee a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash.
Conservazione del materiale e tutela probatoria
Alle stesse società è stata prescritta, per il caso in cui il materiale segnalato fosse acquisito in chiaro dalle piattaforme, la conservazione dello stesso a soli fini probatori per dodici mesi dalla ricezione del provvedimento. La conservazione deve avvenire con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e la relativa adozione deve essere comunicata tempestivamente al Garante.
Ratifica del Garante
Il Garante, riunito il 13 novembre 2025, ha ratificato ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 i provvedimenti urgenti nn. 416/2025 e 417/2025 adottati dal dirigente competente il 3 novembre 2025 nei confronti delle società indicate.
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