Ordinanza n. 123/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Annullamento: 1. Del provvedimento N.-OMISSIS-, prot. -OMISSIS- del 05/12/2025, del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato, Servizio Sovrintendenti, Assistenti e Agenti, notificato il 28/12/2025, di diniego della richiesta di assegnazione temporanea ai sensi dell'art. 42 bis del D.lgs 151/2001; 2. della precedente nota, del pari resa dal Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato, Servizio Sovrintendenti, Assistenti e Agenti, -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS- del 23 ottobre 2025, notificata il 28/10/2025, recante preavviso di diniego alla richiesta di assegnazione temporanea ai sensi dell'art. 42 bis D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151; 3. del parere negativo del Questore di Milano espresso con nota prot. n. -OMISSIS- del 21/10/2025, mai notificato né comunicato, conosciuto in quanto richiamato nel provvedimento di diniego di cui al numero 1 che precede; 4. per quanto di ragione e lesivo dell'interesse del ricorrente, di ogni altro atto precedente, successivo, consequenziale e connesso, ancorché non conosciuto o non notificato, ostativo all'accoglimento del ricorso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo che, a un primo sommario esame, il ricorso non fosse assistito dal fumus boni iuris. Nel bilanciamento degli interessi contrapposti, ha ritenuto prevalenti quelli dell'Amministrazione. Non è stata quindi sospesa l'efficacia degli atti impugnati. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Atto impugnato: diniego della richiesta di assegnazione temporanea ai sensi dell'art. 42-bis d.lgs. 151/2001, unitamente al preavviso di diniego e al parere negativo del Questore di Milano
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento del Ministero dell'Interno con cui è stata negata la richiesta di assegnazione temporanea ai sensi dell'art. 42-bis d.lgs. 151/2001. Sono stati inoltre impugnati il precedente preavviso di diniego, il parere negativo del Questore di Milano e ogni altro atto connesso, precedente o consequenziale. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i motivi di legittimità dedotti nel ricorso, né le specifiche censure rivolte agli atti impugnati.
Norme richiamate
art. 42-bis d.lgs. 151/2001
Disciplina la richiesta di assegnazione temporanea del dipendente pubblico; il diniego oggetto di impugnazione non è stato sospeso in sede cautelare.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base normativa della domanda e della decisione cautelare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato presuppone una valutazione positiva, anche sommaria, del fumus boni iuris; in mancanza, la domanda cautelare deve essere respinta.
- Nel bilanciamento cautelare degli interessi contrapposti, il giudice può negare la misura quando ritenga prevalenti gli interessi dell'Amministrazione, anche in presenza di una domanda di annullamento ancora pendente nel merito.
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