Sentenza n. 1059/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'annullamento - dell’ordinanza n. 230 /2025 emessa a firma del responsabile del Servizio Sviluppo Urbano ed Economico - Edilizia Privata del Comune di Pesaro, con la quale si contesta alle ricorrenti la realizzazione, nella unità immobiliare di loro proprietà in Pesaro, Viale dei Partigiani 31, di manufatti senza titolo e se ne ordina la demolizione ex art. 31 DPR 380/2001; - di ogni altra provvedimento ad essa presupposto, connesso e conseguenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza comunale di rimozione e demolizione di una veranda realizzata sul terrazzo e di una loggia chiusa, utilizzata come lavanderia, ritenute nuove costruzioni abusive ai sensi dell'art. 31 d.P.R. 380/2001
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza di demolizione deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 6, 10 e 31 d.P.R. 380/2001 e dell'art. 11 l.r. Marche n. 17/2015. Quanto alla loggia, sostenevano che essa fosse stata regolarizzata mediante SCIA in sanatoria come serra solare e che l'installazione di una superficie vetrata apribile non avesse creato nuovo volume o superficie; la presenza di una lavatrice non avrebbe modificato la funzione del manufatto. Quanto alla struttura sul terrazzo, sostenevano che si trattasse di una pergotenda o di una struttura con VePA rientrante nell'edilizia libera ex art. 6, comma 1, lett. b-bis e b-ter, d.P.R. 380/2001, essendo dotata di copertura mobile e retrattile, lamelle regolabili e vetrate laterali apribili e prive di telaio e controtelaio.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha precisato che l'ordinanza riguardava: a) una struttura metallica di circa 5,90 x 5,40 metri e alta circa 2,60 metri, con infissi scorrevoli e copertura in lamine orientabili, qualificata come veranda; b) una loggia di circa 5,50 x 1,30 metri, chiusa con infissi stabili, qualificata anch'essa come veranda e destinata a lavanderia, in difformità dalla SCIA che aveva autorizzato una serra solare. Quanto al primo manufatto, il giudice ha ritenuto insussistenti le condizioni dell'edilizia libera: le rilevanti dimensioni, l'impatto visivo, l'incidenza su sagoma e prospetto, la presenza di pilastri metallici non leggeri né agevolmente amovibili e la capacità di delimitare uno spazio chiuso e autonomamente utilizzabile escludevano la qualificazione come pergotenda o struttura VePA. La sola certificazione come VePA e la possibilità di apertura dei pannelli non erano decisive, dovendosi valutare l'effetto finale e la concreta vocazione d'uso dell'opera. Inoltre, la struttura era difforme dalla comunicazione di edilizia libera, che prevedeva due pergotende di minori dimensioni. Quanto al secondo manufatto, il suo uso come lavanderia, comprovato dalla presenza di lavatrice, asciugatrice, armadiature e relativi impianti, era incompatibile con la funzione esclusiva di captazione solare e risparmio energetico propria della serra solare. La chiusura con infissi stabili aveva inoltre creato un locale veranda. La valutazione complessiva delle opere evidenziava che la veranda antistante e contigua comprometteva anche la funzione energetica della serra solare. Ne conseguiva la legittimità dell'ordine di rimozione e ripristino ai sensi dell'art. 31 d.P.R. 380/2001. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda e le oscillazioni giurisprudenziali.
Norme richiamate
art. 6, comma 1, lett. b-bis e b-ter d.P.R. 380/2001
Sulla base delle suindicate disposizioni normative e dei principi elaborati dalla giurisprudenza in materia, rispondono alla alla tipologia di cui al punto b-ter della norma i manufatti che soddisfino le seguenti condizioni: - l'opera principale sia costituita, appunto, dalla tenda, diretta precipuamente a soddisfare esigenze che, seppure non precarie, risultino funzionali (solo) a una migliore vivibilità degli spazi esterni di un'unità già esistente, tipo terrazzi e/o giardini, poiché essenzialmente finalizzata ad attuare una protezione dal sole e dagli agenti atmosferici; - la struttura rappresenti un mero elemento accessorio rispetto alla tenda, necessario al sostegno e all'estensione della stessa; - si tratti di manufatti strutturalmente (e conseguentemente) costituiti esclusivamente da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergole, anche bioclimatiche, con telo retrattile, anche impermeabile, ovvero con elementi di protezione solare mobili o regolabili; - siano addossati o annessi agli immobili o alle unità immobiliari, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all'estensione dell'opera; - abbiano caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e si armonizzino alle preesistenti linee architettoniche; al riguardo, la giurisprudenza amministrativa, “con riferimento a strutture tipo “gazebo”, ne ha ritenuto l’inquadramento nel regime pertinenziale e di manutenzione straordinaria solo con riferimento a manufatti di modeste dimensioni e consistenza, aventi funzioni di riparo dagli agenti atmosferici, costituenti semplici arredi, mentre ha escluso i manufatti che, per le apprezzabili dimensioni strutturali, per l’impatto visivo, il non trascurabile "carico urbanistico", la loro conformazione e destinazione all’attività imprenditoriale, la rilevante alterazione della sagoma esterna dell’immobile, implicano una incidenza significativa sull’assetto urbanistico ed una consistente trasformazione del tessuto edilizio” (Cons Stato, sez. IV, 1° luglio 2019, n. 4472); - non determinino la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e di superfici; è infatti solo in ragione dell'inesistenza di uno spazio chiuso stabilmente configurato che l'insieme non è qualificabile come organismo edilizio, non determinando la creazione di nuovo volume o superficie (ex plurimis, TAR Campania Napoli, sez. III, 25 gennaio 2022, n. 479; TAR Emilia-Romagna Parma, sez. I, 30 agosto 2021, n. 221; Liguria Genova, sez. I, 20 dicembre 2021, n. 1076; Consiglio di Stato, sez. II, 28 gennaio 2021, n. 840; Consiglio di Stato, sez. IV, 1° luglio 2019, n. 4472).
La qualificazione di una struttura come pergotenda soggetta a edilizia libera richiede che la tenda costituisca l'elemento principale, che la struttura sia meramente accessoria, che l'opera sia leggera e armonizzata con l'edificio e che non determini uno spazio stabilmente chiuso, nuovo volume o nuova superficie. La mancanza anche di una sola di tali condizioni esclude l'edilizia libera.
art. 6, comma 1, lett. b-bis d.P.R. 380/2001
Rispondono, invece, alla tipologia di cui all’art. 6, comma 1, lett b-bis del D.P.R. n. 380/2001 quelle strutture realizzate con l’utilizzo congiunto delle VePA (vetrate panoramiche amovibili) e della tenda retrattile, che siano “ dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici” e non determinino “spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d’uso dell’immobile”.
Anche le strutture con VePA e tenda retrattile rientrano nell'edilizia libera solo se assolvono alla funzione temporanea di protezione dagli agenti atmosferici e non creano spazi stabilmente chiusi, nuova volumetria, nuova superficie o mutamenti di destinazione d'uso.
art. 31 d.P.R. 380/2001
Per tutto quanto precede, correttamente il Comune di Pesaro ha intimato la rimozione delle opere realizzate in assenza di titolo e il ripristino dello stato dei luoghi in conformità allo stato approvato.
Quando un manufatto costituisce una nuova costruzione realizzata in assenza del necessario titolo edilizio, l'amministrazione può ordinarne la rimozione e il ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell'art. 31 d.P.R. 380/2001.
art. 11 l.r. Marche n. 17/2015
La normativa regionale invocata dalle ricorrenti (L.R. Marche n. 17/2015) definisce la serra solare come un volume tecnico con esclusiva funzione di captazione solare e risparmio energetico, con la conseguenza che un utilizzo del vano per finalità diverse, quali quelle abitative o di servizio - come appunto una zona lavanderia - ne snatura la funzione, facendogli perdere tale qualificazione.
La serra solare è qualificata in ragione della funzione esclusiva di captazione solare e risparmio energetico; l'utilizzo per finalità abitative o di servizio, come lavanderia, ne determina la perdita della qualificazione e rende illegittimo l'ampliamento funzionale del vano.
art. 37 d.P.R. 380/2001
Quanto alla serra (secondo manufatto indicato nell’ordinanza di demolizione come loggia verandata), la stessa sarebbe stata regolarizzata con la SCIA in sanatoria e sarebbe stata regolarmente ricavata da una preesistente “loggia” mediante l’installazione di una superficie vetrata apribile.
La SCIA in sanatoria regolarizza il manufatto nei limiti della destinazione e delle caratteristiche dichiarate; non consente un successivo utilizzo difforme, quale la trasformazione della serra solare in lavanderia.
Massime di principio
- Una struttura qualificabile come pergotenda ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b-ter, d.P.R. 380/2001 è soggetta a edilizia libera solo quando la tenda costituisce l'elemento principale e la struttura di sostegno è meramente accessoria, leggera, armonizzata con l'edificio e destinata esclusivamente alla protezione dal sole e dagli agenti atmosferici.
- La presenza di VePA o di una copertura mobile e retrattile non determina automaticamente l'applicazione dell'edilizia libera: occorre valutare in concreto dimensioni, struttura, impatto su sagoma e prospetto, amovibilità, chiusura dello spazio e sua effettiva destinazione d'uso.
- La possibilità di aprire o rimuovere i pannelli laterali non esclude la creazione di un nuovo volume quando il manufatto, per conformazione e caratteristiche, delimita uno spazio autonomamente e stabilmente utilizzabile e comporta un aumento di superficie utile o un mutamento della destinazione d'uso.
- La serra solare è un volume tecnico destinato esclusivamente alla captazione della radiazione solare e al risparmio energetico; l'utilizzo come lavanderia o altro locale di servizio ne snatura la funzione e comporta la realizzazione di un ampliamento edilizio non coperto dalla regolarizzazione originaria.
- La qualificazione edilizia deve considerare anche la connessione funzionale tra opere contigue: una veranda antistante e adiacente può compromettere la funzione energetica della serra solare e le opere devono essere valutate nel loro complesso, non isolatamente.
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