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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26695/2025 del 21/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Pino chiedeva la rideterminazione della pena in esecuzione in ragione della sentenza della Corte costituzionale n. 40/2019 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del minimo edittale dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (da 8 a 6 anni). Dopo precedenti provvedimenti e una rideterminazione parziale, il Tribunale di Genova ha rideterminato le pene per i reati principali e i reati satellite. Il ricorrente impugnava l'ordinanza dinanzi alla Cassazione deducendo: (i) violazione e falsa applicazione degli artt. 132 e 133 c.p. e illogicità della motivazione per la limitata riduzione dei reati satellite (contestando che la riduzione non fosse stata resa 'corrispondente' a quella del reato-base); (ii) indeterminatezza e sproporzione della riduzione stabilita per i reati satellite (riduzioni uguali per gruppi di reati di ampiezza diversa); (iii) carenza di motivazione circa il criterio adottato per quantificare le riduzioni dei singoli reati satellite.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso come infondato. Ha confermato il principio secondo cui il giudice dell'esecuzione deve rideterminare non solo la pena per il reato più grave toccato dalla declaratoria di incostituzionalità (art. 73), ma anche gli aumenti per i reati-satellite ai sensi dell'art. 81, comma 2, c.p.; ha però precisato che la riduzione dei reati satellite non deve essere necessariamente aritmeticamente proporzionale a quella del reato-base, bensì va effettuata singolarmente nel nuovo margine edittale previsto per il reato continuato, applicando i criteri di cui all'art. 133 c.p. e motivando adeguatamente la scelta. Nel caso di specie la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione del Tribunale, che ha valoreggiato l'elevato spessore criminale e i gravi precedenti dell'imputato, giustificando così le riduzioni contenute operate sui reati satellite. Pertanto il provvedimento impugnato è stato confermato.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    comma 1; sentenza Corte costituzionale n. 40 del 2019

    La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale la previsione del minimo edittale fissato in 8 anni anziché 6; ciò richiede la rideterminazione della pena-base e, in esecuzione, la revisione anche degli aumenti per i reati satellite in relazione a quanto previsto dall'art. 81 c.p.

  • art. 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    richiamato in relazione ad aggravanti

    Aggravante applicata a taluni capi (es. detenzione con aggravante art.80); incide sul computo iniziale ma la rideterminazione deve rispettare i nuovi limiti derivanti dalla declaratoria di incostituzionalità

  • art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    richiamato per reato satellite in ordinanza della Corte d'assise di Milano

    Reato collegato in continuazione con altri; la pena è rideterminata nel complesso alla luce dell'art.81 c.p. e del nuovo assetto edittale

  • art. 81 c.p.

    comma secondo; principio del reato continuato e del limite del triplo della pena-base

    La porzione di pena relativa ai reati satellite è commisurata alla violazione più grave; per il reato continuato i limiti edittali sono quelli stabiliti dall'art.81 (fino al triplo della pena-base o, se più favorevole, la cumulo): ciò impone di rideterminare anche gli aumenti quando cambia la pena-base

  • art. 132 c.p.

    richiamato dal ricorrente

    Determinazione della pena in astratto e in concreto: il ricorso contestava violazioni di questo criterio, ma la Corte ha ritenuto conforme l'applicazione operata dal giudice dell'esecuzione

  • art. 133 c.p.

    richiamato come parametro per la scelta della pena

    I singoli aumenti per i reati satellite devono essere parametrati alla gravità e alle caratteristiche oggettive della singola violazione entro il nuovo limite edittale; il giudice deve motivare la scelta dosimetrica in base agli elementi di fatto valutati (personalità, precedenti, pericolosità)

  • art. 606 cod. proc. pen.

    comma 1, lett. b) ed e) (motivi invocati dal ricorrente)

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione: inosservanza/erronea applicazione di norme di diritto e vizio di motivazione; la Corte ha valutato questi profili e li ha ritenuti infondati nel caso concreto

  • Sentenza Corte costituzionale n. 40 del 2019

    declaratoria di incostituzionalità sul minimo edittale dell'art.73

    Base della richiesta di rideterminazione: produce effetti anche sulla misura degli aumenti per i reati in continuazione

Massime di principio

  • Quando la Corte costituzionale riduce il minimo edittale per il reato considerato il giudice dell'esecuzione deve rideterminare non solo la pena-base ma anche gli aumenti applicati ai reati satellite ai sensi dell'art.81 c.p.
  • La riduzione dei reati satellite non deve essere intesa come obbligo di proporzionalità aritmetica rispetto alla diminuzione del reato-base: 'corrispondente' significa che deve essere operata una riduzione anche per i satellite, ma la misura è autonoma e va calibrata secondo i criteri dell'art.133 c.p.
  • Il giudice dell'esecuzione deve motivare compiutamente la nuova valutazione delle singole pene-satellite, richiamando i criteri di cui all'art.133 (gravità specifica, caratteristiche oggettive del fatto, personalità e precedenti dell'imputato, rilevanza sociale della condotta).
  • L'elevata pericolosità sociale e i gravi precedenti dell'imputato sono elementi legittimamente valorizzabili per contenere la misura delle riduzioni; ciò può giustificare riduzioni modeste nonostante una significativa correzione della pena-base.
  • In sede di impugnazione per cassazione è necessario contestare con precisione l'erroneità del criterio adottato e la carenza motivazionale: meri rilievi di sproporzione senza illustrare un criterio alternativo fondato sono difficili da accogliere.

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