Ordinanza n. 3061/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, a) del provvedimento ANAC, conclusivo del procedimento relativo al fascicolo USAN/4455/2025/sd, comunicato via pec in data 25 febbraio 2025, con cui è stata disposta l’annotazione del ricorrente nell’Area B del Casellario informatico ai sensi dell’art. 222 comma 10 d.lgs. 36/2023 e del Regolamento per la gestione del Casellario informatico approvato con Delibera ANAC n. 225 del 14 maggio 2025; b) della nota prot. n. 141603 del 10 novembre 2025, con cui è stato comunicato l’avvio del procedimento; c) di ogni altro atto comunque connesso lesivo degli interessi del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento ANAC di annotazione nel Casellario informatico, Area B, relativo alla revoca per grave inadempimento di un incarico di direzione lavori conferito dal Comune di Nola
Esito
Favorevole al resistente (autorità e stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento ANAC conclusivo del procedimento di annotazione nel Casellario informatico ai sensi dell'art. 222, comma 10, d.lgs. 36/2023, nonché l'atto di avvio del procedimento e gli atti connessi. L'annotazione riguardava la revoca, per grave inadempimento, dell'incarico di direzione lavori conferito dal Comune di Nola. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i motivi di ricorso, ma dà conto della contestazione della condotta della stazione appaltante e della legittimità della risoluzione o revoca posta a fondamento dell'annotazione. Il Collegio ha rilevato d'ufficio possibili profili di irricevibilità, poiché il ricorso è stato notificato il 24 aprile 2026, apparentemente oltre il termine di trenta giorni previsto dall'art. 120, comma 2, c.p.a., e ha sottoposto la questione al contraddittorio ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.
La decisione
La domanda cautelare è stata respinta. Il Collegio ha ravvisato, in primo luogo, possibili profili di irricevibilità del ricorso per tardività della notificazione rispetto al termine di trenta giorni applicabile alle controversie in materia di contratti pubblici, riservando la questione al contraddittorio e alla decisione di merito. In secondo luogo, ha escluso, allo stato dell'esame sommario, un adeguato fumus boni iuris. L'annotazione riguarda un provvedimento riconducibile al genus delle risoluzioni contrattuali; le deduzioni e produzioni del ricorrente non appaiono sufficienti a dimostrare vizi della risoluzione manifestamente evidenti e apprezzabili dall'ANAC o dal giudice nella fase cautelare; non emergono elementi straordinari tali da escludere l'utilità concreta della notizia per la valutazione dell'affidabilità dell'operatore da parte delle stazioni appaltanti; inoltre, l'annotazione dà adeguatamente conto delle contestazioni formulate dal ricorrente contro la condotta della stazione appaltante. Non è stata adottata una decisione definitiva sul merito dell'impugnazione. Le spese della fase cautelare sono state compensate. È stata fissata l'udienza pubblica del 15 dicembre 2026, con invito alle parti a depositare eventuali memorie sul profilo di irricevibilità rilevato d'ufficio.
Norme richiamate
art. 222, comma 10, d.lgs. 36/2023
Costituisce la base normativa dell'annotazione nel Casellario informatico ANAC contestata nel giudizio.
art. 120, comma 2, c.p.a.
È richiamato per il termine di trenta giorni applicabile all'impugnazione del provvedimento ANAC in materia di contratti pubblici; il Collegio ha rilevato che la notificazione del ricorso potrebbe essere tardiva.
art. 120 c.p.a.
Fondamento processuale della qualificazione della controversia come controversia in materia di contratti pubblici e dell'applicazione del rito speciale.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare incidentale esaminata dal Collegio.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Impone il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio; è stato applicato al possibile profilo di irricevibilità e sono state richieste memorie alle parti.
Massime di principio
- L'impugnazione di un provvedimento ANAC di annotazione nel Casellario informatico riconducibile alla materia dei contratti pubblici è soggetta al rito speciale previsto dall'art. 120 c.p.a. e al termine di trenta giorni stabilito dal relativo comma 2.
- In sede cautelare, la sospensione di un'annotazione nel Casellario informatico non può essere concessa quando le contestazioni del ricorrente non dimostrino, con evidenza immediatamente apprezzabile, l'illegittimità della risoluzione contrattuale posta a fondamento dell'annotazione.
- L'annotazione relativa a una risoluzione contrattuale per grave inadempimento può essere mantenuta, in assenza di elementi straordinari, quando la notizia conservi una concreta utilità per la valutazione dell'affidabilità dell'operatore economico da parte delle stazioni appaltanti.
- L'ANAC, nel procedimento di annotazione, non deve sostituirsi alla stazione appaltante nella definitiva valutazione della legittimità della risoluzione contrattuale; in sede cautelare, l'intervento giudiziale richiede comunque la rilevabilità manifesta dei relativi vizi.
- Quando il giudice rileva d'ufficio una possibile causa di irricevibilità non ancora discussa dalle parti, deve sottoporla al contraddittorio ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., anche se la questione incide sulla decisione finale e non determina ancora la definizione della fase cautelare.
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